CAMPIONATO TERZA CATEGORIA LIVORNO |
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6ª giornata |
24/11/2013 | ||
![]() ORLANDO |
![]() POLISPORT CAPOLIVERI |
0-3 | |
I COMMENTI |
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 23/11/2013 ORLANDO CALCIO LIVORNO - POLISPORT CAPOLIVERI Con rapporto in data 23 novembre 2013 l'arbitro designato per la direzione della gara Orlando Calcio/Capoliveri riferiva che la partita, prevista in calendario, non era stata disputata per fatto addebitabile alla Societa' ospitante. Precisava che l'Orlando, nei cui confronti era stato disposto un prelievo coattivo non aveva adempiuto all'obbligazione richiestagli come richiesto dall'art. 26, comma quarto, del Regolamento della LEGA NAZIONALE DILETTANTI, per cui dietro disposizioni del Commissario Amministrativo presente non dava inizio alla gara. Rileva questo Giudice che la disciplina nella specie applicabile e'quella dettata in via generale dall'art. 26 R.L.N.D., le cui statuizioni - tassative ed inderogabili - devono ritenersi vincolanti per tutte le Societa'. Da siffatta premessa si deduce che l'inosservanza di quelle prescrizioni pone la societa' in posizione di inadempienza e, quindi, di rinuncia alla disputa della gara: situazione verificatasi, per l'appunto, nel caso in esame (art.53, comma sesto, N.O.I.F.). Per questi motivi il G.S.T. infligge di conseguenza all'Orlando Calcio le sanzioni : della perdita della partita con il punteggio di 0-3, della penalizzazione di UN punto in classifica dell'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) quale prima rinuncia. |