CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI GROSSETO |
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1ª giornata |
29/09/2013 | ||
BRACCAGNI |
RIBOLLA |
2-4 | |
I COMMENTI |
Gara del 29/ 9/2013 BRACCAGNI - RIBOLLA La Società F.C.D. BRACCAGNI,propone rituale reclamo segnalando la posizione irregolare del calciatore GAGLIANO CALOGERO, che prendeva parte alla gara benché non fosse inserito nella distinta calciatori della Società A.S.D. RIBOLLA. Il reclamo è infondato e non puo' essere accolto. In effetti nella distinta di giuoco della Società A.S.D. RIBOLLA non risulta inserito il giocatore GAGLIANO CALOGERO, ma nell'inviare a questo Giudice il referto di gara l'arbitro ha allegato una nota nella quale dichiara di aver, prima dell'inizio della gara, ottemperato al riconoscimento e successivamente fatto partecipare alla gara il calciatore GAGLIANO CALOGERO. Comunica di non aver fatto inserire il nome nella distinta di gara per mero errore. Nelle Regole del giuoco del calcio, a corredo della Regola n. 3 nella parte riguardante "LE DECISIONI UFFICIALI FIGC" paragrafo calciatori ritardatari il comma 1) prevede che: "I calciatori ritardatari, anche se non iscritti in elenco, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previa identificazione e comunque con l'assenso dell'arbitro.". E' altresì scritto al paragrafo ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (punto 3)che: "Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della Società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra Società. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C.D. BRACCAGNI di Braccagni (GR) e, per non aver provveduto alla trascrizione della variazione sulla copia dell'altra Società, commina alla Società RIBOLLA la sanzione di Euro 50,00 ed al Dirigente Accompagnatore Sig. FERRARI ANTONIO l'inibizione per mesi UNO; |