CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI GROSSETO

1ª giornata
29/09/2013

BRACCAGNI

RIBOLLA
2-4
I COMMENTI
Gara del 29/ 9/2013 BRACCAGNI - RIBOLLA
La Società F.C.D. BRACCAGNI,propone rituale reclamo segnalando la posizione
irregolare del calciatore GAGLIANO CALOGERO, che prendeva parte alla gara benché
non fosse inserito nella distinta calciatori della Società A.S.D. RIBOLLA.
Il reclamo è infondato e non puo' essere accolto. In effetti nella distinta
di giuoco della Società A.S.D. RIBOLLA non risulta inserito il giocatore GAGLIANO
CALOGERO, ma nell'inviare a questo Giudice il referto di gara l'arbitro ha allegato
una nota nella quale dichiara di aver, prima dell'inizio della gara, ottemperato
al riconoscimento e successivamente fatto partecipare alla gara il calciatore
GAGLIANO CALOGERO. Comunica di non aver fatto inserire il nome nella distinta di
gara per mero errore.
Nelle Regole del giuoco del calcio, a corredo della Regola n. 3 nella parte
riguardante "LE DECISIONI UFFICIALI FIGC" paragrafo calciatori ritardatari il
comma 1) prevede che: "I calciatori ritardatari, anche se non iscritti in elenco,
hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previa
identificazione e comunque con l'assenso dell'arbitro.".
E' altresì scritto al paragrafo ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (punto
3)che: "Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna
all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della Società
che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra Società.
Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dal
F.C.D. BRACCAGNI di Braccagni (GR) e, per non aver provveduto alla trascrizione
della variazione sulla copia dell'altra Società, commina alla Società RIBOLLA la
sanzione di Euro 50,00 ed al Dirigente Accompagnatore Sig. FERRARI ANTONIO l'inibizione
per mesi UNO;




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