CAMPIONATO ALLIEVI B PROVINCIALI 1998 LIVORNO

26ª giornata
23/03/2014

AUDACE I. ELBA

SPORTING CECINA
2-2
I COMMENTI
13 / P – Stagione Sportiva 2013/2014.
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati:
-Balestrini Graziano, Presidente dell’A.S.D. Audace Isola d’Elba per la violazione degli artt. 1,
c. 1, e dell’art. 10, c. 6, del C.G.S. nonché dell’art. 45 delle N.O.I.F.;
-Corsi Remo, Dirigente, per la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 6, del C.G.S., nonché
dell’art. 61 delle N.O.I.F;
-Coltelli Pier, Dirigente, per le medesime violazioni ascritte al Corsi;
-Santangelo Tommaso, Calciatore, per la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 6, del C.G.S.;
-Società A.S.D. Audace Isola d’Elba per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.
conseguente alle violazioni commesse dai suddetti tesserati.
La richiesta di risarcimento danni formulata nei confronti della Società A.S.D. Audace Isola d’Elba
dal genitore del Calciatore Tommaso Santangelo, conseguente ad un infortunio subito in occasione
della gara Rosignano Sei Rose / Audace Isola d’Elba del 2.2.2013, ha legittimato il C.R.T. ad
accertare la posizione di tesseramento del Calciatore nel cui interesse è stato richiesto il
risarcimento.
Rilevato che detto calciatore risultava svincolato dalla Società con decorrenza dal 1.7.2012 e quindi
in posizione irregolare alla data dell’infortunio, il Comitato trasmetteva gli atti alla Procura Federale
per le conseguenti incombenze.
L’Ufficio esperite le opportune indagini accertava, dopo aver acquisito la necessaria
documentazione ed aver ascoltato il Presidente della Società, che il calciatore Santangelo aveva
partecipato, nel periodo compreso tra il 30.09.2012 ed il 2.02.2013, a ben 16 (sedici gare) pur non
essendo tesserato per alcuna società perché svincolato, come già precisato, fin dal 1.7.2012.
Da tali esiti è scaturito il deferimento la cui discussione è stata da questa C.D. disposta, previa
rituale convocazione, per la data odierna.
Sono presenti:
-il Calciatore Santangelo Tommaso, minore di età e per ciò stesso rappresentato dal genitore,
Signor Innocenzo Santangelo.
-il Presidente della Società Audace Isola d’Elba, Signor Balestrini Graziano, ha fatto presente,
tramite fax, di non partecipare alla riunione giustificandone il motivo.
-i Dirigenti Corsi Remo e Coltelli Pier, pur manifestando intento collaborativo, dichiarano attraverso
l’invio di una memoria difensiva, depositata per loro conto e congiuntamente dal medesimo difensore
di fiducia, di non ritenere di dover essere presenti alla discussione.
L’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore, rappresenta la Procura Federale.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver
raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla
attenzione del Collegio:
infliggersi al Calciatore Tommaso Santangelo, la squalifica per 2 giornate di gara sulla base
proposta di 3 giornate;
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta non congrua l’entità
delle sanzioni concordate, rigetta la proposta disponendo per la discussione.
Aprendo il dibattimento, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver rilevato che l’Ufficio
nella propria veste di controparte, non ha ricevuto, la copia della memoria difensiva, provvede ad
esaminare il documento in questa sede.
Afferma essere il comportamento tenuto dalla Dirigenza della Società di estrema gravità, non solo
sotto l’aspetto della violazione della normativa federale ma anche per le conseguenze fisiche subite
dal ragazzo che, ancora inattivo, dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico.
Procede quindi, richiamando l’esito dell’istruttoria eseguita basata essenzialmente su prova
documentale, ad affermare la fondatezza del deferimento chiedendone la integrale conferma.
A conclusione dell’intervento chiede l’applicazione delle sanzioni disciplinari
-al Presidente della Società Audace Isola d’Elba, Signor Balestrini Graziano, l’inibizione per mesi 18
(diciotto);
-al Dirigente Corsi Remo, inibizione per mesi 8 (otto);
-al Dirigente Coltelli Pier, inibizione per mesi 2 (due);
-al Calciatore Santangelo Tommaso, squalifica per 3 (tre) giornate;
-alla Società Audace Isola d’Elba, l’ammenda di € 2.000,00 (duemila) nonché la penalizzazione di 10
(dieci) punti da scontarsi nella stagione in corso.
C.U. N. 53 del 27/03/2014 – pag. 2458
Interviene quindi il Signor Santangelo Innocenzo, in rappresentanza del minore Tommaso, il quale,
affermando su precisa domanda di aver sottoscritto il cartellino a fine agosto dell’anno 2012, dichiara
di non aver avuto alcuna risposta alle proprie domande sull’avvenuto tesseramento, ricevendo
semplicemente una generica affermazione di regolarità della posizione del ragazzo.
Su richiesta della Commissione deposita la copia del documento che settimanalmente, in occasione
della gare, veniva presentato agli arbitri recante l’indicazione di “stagione sportiva 2011/2012”.
A domanda risponde di non aver la certezza sull’esistenza di situazioni eguali a quella del figlio
riguardanti altri giovani calciatori.
I Dirigenti Corsi e Coltelli, con la memoria inviata, conclamano la loro estraneità ai fatti, sostenendo
che la causa dell’avvenuta violazione risiede nella”… condotta dei dirigenti e del personale della
società Audace” e la attribuiscono in particolare al Presidente della Società e ad altro Dirigente,
ritenuto il factotum della Società, del quale spendono il nome.
Richiamano datate sentenze della Cassazione la quale “giunge ad escludere la sussistenza di un
reato colposo allorché l’errore sul diritto e la buona fede che l’accompagna siano stati indotti da
terzi”.
La memoria si conclude con la richiesta di proscioglimento o, in subordine, con l’applicazione del
minimo delle sanzioni previste.
Questa la decisione:
Il deferimento è basato su prova documentale il cui accadimento non viene minimamente
disconosciuto dalla Società, il Presidente della quale attribuisce la causa a “mera dimenticanza”.
E’ determinante in proposito l’osservare che la Società non ha esibito né al Collaboratore della
Procura Federale né, tanto meno, in questa sede, a propria difesa, il cartellino del calciatore relativo
alla stagione 2012/2013.
Ciò denota quanto meno la tenuta di un comportamento palesemente inadeguato e leggero, quindi
assolutamente negligente, protrattosi per ben 16 gare.
Appare realmente singolare che nessuno dei Dirigenti inseriti nell’organigramma abbia effettuato un
qualsiasi controllo prima di schierare il calciatore (ma anche nel prosieguo del campionato) sia come
comportamento da tenere in via generale ed ordinario, sia dovendo essi tenere conto che le norme
regolanti il tesseramento per la categoria in cui è inserito il Santangelo prevedono lo svincolo
automatico ad ogni fine di stagione.
Il comportamento negletto della Società non costituisce un puro e semplice inadempimento avente
rilevanza sulla regolarità dei campionati e delle classifiche in quanto violazione di norme federali, ma
è causa, nel caso di incidenti, dell’insorgere della responsabilità civile, e non solo, dato che la
mancanza di tesseramento determina l’inesistenza della polizza assicurativa con la quale si tutela,
per espresso disposto normativo, la salute fisica dei calciatori.
E’ opportuno ricordare in proposito il contenuto dell’art. 45 delle N.O.I.F., commi 1 e 2, il quale, dopo
aver autorizzato la F.I.G.C. e le Leghe “…. a contrarre, per conto della società interessata,
un’assicurazione base a favore del tesserato, per un massimale comune a tutti i calciatori della
categoria…”, stabilisce che “I premi assicurativi sono posti a carico delle società”.
Peraltro il caso in esame, nel quale per di più è stato coinvolto un giovanissimo calciatore,
costituisce esempio classico degli effetti ai quali conduce l’inosservanza della norma, ovvero la
incontestabile responsabilità dei Dirigenti presenti nelle varie fasi del campionato e, comunque
sempre, di quelli legalmente responsabili.
E’ infatti obbligo primario della Dirigenza della Società, una volta che ha inoltrato al competente
Ufficio federale la richiesta di tesseramento di un calciatore, accertarsi che essa sia andata a buon
fine.
E’ accertata quindi la colpa grave a carico della Società tanto in materia di responsabilità diretta, per
quanto riguarda il legale rappresentante, quanto in tema di responsabilità oggettiva, per avere i due
Dirigenti deferiti attestato, con la sottoscrizione delle liste di gara, la legittimazione del calciatore a
prendervi parte.
Irrilevante, ancorché eventualmente spendibile in altra sede, l’affermazione di aver disposto (a
posteriori) l’assunzione da parte della Società di tutte le spese, vertendo il procedimento in tema di
violazioni delle norme disciplinari della F.I.G.C..
Fatta questa premessa la C.D., esamina le posizioni dei deferiti.
-Balestrini Graziano, Presidente.
C.U. N. 53 del 27/03/2014 – pag. 2459
La sua responsabilità scaturisce non solo dal principio di immedesimazione organica che lo lega alla
Società, ma anche dalle precise accuse che gli vengono rivolte dai due Dirigenti con la memoria
difensiva.
In essa, in particolare, il Dirigente Corsi riferisce di essere stato tranquillizzato dal Presidente, al
quale aveva fatto presente che “alcune tessere portavano l’indicazione dell’anno precedente”, circa
la loro assoluta validità e regolarità.
-Corsi Remo, Dirigente e Coltelli Pier, Collaboratore.
Assolutamente infondata la tesi difensiva circa il non aver “mai svolto nessun reale ruolo dirigenziale
nella Società …,” venendo tale affermazione smentita sia dalla sottoscrizione delle liste di gara, sia
dall’esame dell’organigramma depositato dalla Società per la stagione 2012/2013 dal quale risultano
quali siano le qualifiche rivestite: Corsi Remo, Dirigente accompagnatore; Coltelli Pier,
Collaboratore.
Essi pertanto erano titolari di ruoli dirigenziali nell’ambito della Società, secondo quanto disposto
dagli artt. 21 e 22 delle N.O.I.F..
Privo di qualsiasi valenza, in questa sede, è il richiamo alle sentenze della Corte di Cassazione,
indipendentemente dalla loro inerenza, dato che il procedimento in esame è riferito a violazioni
disciplinari nell’ambito domestico della F.I.G.C. per il quale sono applicabili in via esclusiva le
specifiche norme del Codice di Giustizia Sportiva.
La responsabilità dei due Dirigenti ha comunque rilevanza diversa ai fini sanzionatori, avendo l’uno,
Corsi, sottoscritto ben quindici liste di gara nelle quali ha attestato la regolarità della posizione di
tesseramento del Calciatore Santangelo, mentre il Coltelli ne ha sottoscritto soltanto una.
-Santangelo Tommaso, Calciatore.
La minore età del Calciatore non costituisce esimente essendo insita nella sottoscrizione della
richiesta di tesseramento, come costantemente affermato da questa C.D., l’accettazione e quindi la
conoscenza delle norme che regolano l’attività federale.
E’ evidente che tale obbligo – nel caso di minori – si trasferisce sul soggetto che esercita la potestà.
Per quanto riguarda il caso di specie competeva al tesserato, o a chi per lui, di accertare la regolare
posizione prima ancora dell’inizio del campionato, ad esempio con la materiale acquisizione del
cartellino, nonostante le rassicurazioni fornite dalla dirigenza in ordine all’avvenuto tesseramento.
In ogni caso, l’avere la Società fornito tali rassicurazioni trova riscontro in quanto indicato sulla
memoria dai Dirigenti accompagnatori.
Il Calciatore deve essere quindi sanzionato, oltre che per il fatto in sé, anche al fine di fargli acquisire
la consapevolezza della necessità di osservare le norme che regolano l’attività della F.I.G.C..
Tuttavia la responsabilità del calciatore risulta, per i motivi sopra esposti, attenuata e di ciò la
Commissione tiene conto in tema di determinazione della sanzione da comminare nei suoi confronti.
-A.S.D. Audace Isola d’Elba.
Il comportamento tenuto dai tesserati implica l’applicazione nei confronti della Società di quanto
disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..
L’accertata singola responsabilità dei deferiti, come sopra accertata, determina l’accoglimento del
deferimento.
Inoltre, quanto accertato nel corso del dibattimento, le dichiarazioni rese dai Dirigente Corsi e
Coltelli, unitamente alle dubitative affermazioni rese in sede di dibattimento dal legale
rappresentante del Calciatore, ipotizzano la possibilità dell’esistenza di altre irregolarità. Ciò anche in
considerazione che l’irregolare posizione del Santangelo è emersa unicamente a causa di un
incidente di gioco di una certa gravità.
Di conseguenza la Commissione, assunta la decisione in ordine al caso esaminato, ritiene
sussistano fondati motivi per un ulteriore accertamento sulla posizione degli altri giovani calciatori il
cui riscontro rientra nella competenza esclusiva della Procura Federale alla quale vengono,
doverosamente, rimessi gli atti.
C.U. N. 53 del 27/03/2014 – pag. 2460
La C.D.T.T. ritiene che le violazioni accertate debbano essere graduate con riferimento alle singole
responsabilità, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la C.D.T.Toscana, decidendo in ordine ai fatti contestati in questa sede, infligge le seguenti sanzioni:
-al Presidente della Società Audace Isola d’Elba, Signor Balestrini Graziano, l’inibizione per mesi 24
(ventiquattro);
-al Dirigente Corsi Remo, inibizione per mesi 8 (otto);
-al Dirigente Coltelli Pier, inibizione per mesi 1(uno);
-al Calciatore Santangelo Tommaso, squalifica per 4 (quattro) giornate di gara;
-alla Società Audace Isola d’Elba, l’ammenda di € 2.000,00 (duemila), nonché la penalizzazione di
10 punti da imputarsi alla classifica del campionato Allievi Provinciali nella presente stagione
calcistica (2013/2014).
Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.




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