CAMPIONATO DILETTANTI DI ECCELLENZA GIRONE B |
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12ª giornata |
18/12/2013 | ||
![]() ALBINIA |
![]() FOIANO |
3-3 | |
I COMMENTI |
La gara non si è disputata in segno di lutto per la tragica scomparsa di un ragazzo, Matteo Roghi, durante una gara dei giovanissimi della società Foiano GARE DEL 24/11/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RICHIESTA DELL' A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE PER LA MANCATA DISPUTA DELLA GARA ALBINIA/NUOVA A.C. FOIANO DEL 24.11.2013. Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 30 del 28.11.2013; -il Presidente responsabile della societa' Nuova A.C. Foiano comunica a mezzo raccomandata, il 27.11.2013, a questo Giudice Sportivo Territoriale che al termine dell'incontro Amiata/Nuova A.C. Foiano (cat. Giovanissimi Prov.), il proprio giovane tesserato Roghi Matteo, era deceduto. Nella lettera sopra citata si evidenzia che l'evento aveva provocato uno scoramento generale di tutti i calciatori e dei dirigenti e che pertanto non vi erano state le condizioni per disputare l'incontro previsto per il pomeriggio, alle ore 14.30, valevole per il Campionato di Eccellenza, tra Albinia e Nuova A.C. Foiano. In relazione a cio' il Presidente dell'A.S.D. Nuova A.C. Foiano, considerato che il tragico evento costituisce una causa di forza maggiore chiede la ripetizione dell'incontro. Tutto cio' premesso, osserva questo Giudice come la richiesta sia fondata sulla scorta delle seguenti considerazioni. E' indubitabile che lo stesso svolgersi degli accadimenti, cosi' puntualmente riportati dalla parte interessata, integrino quella situazione di carattere eccezionale di cui all'art. 17, comma 4 C.G.S.. Ed infatti deve essere apprezzata la circostanza, del tutto peculiare, che l'evento luttuoso ha determinato sulla compagine societaria e cosi' sugli impegni sportivi di interesse. L'eccezionalita' della situazione – che giustifica la mancata disputa della gara - deve infatti essere apprezzata con riferimento al fatto che il decesso di un calciatore provoca nell'ambito di una piccola realta', qual' e' quella di una squadra dilettantistica, in cui la contiguita' tra i dirigenti responsabili e calciatori e' chiaramente peculiare. Ritiene infine questo Giudice come la particolare e tragica natura degli eventi consiglino di valutare gli stessi in modo prioritario sul piano strettamente umano, aspetto caratterizzante tutti i rapporti classificabili nell'ambito dei principi della lealta' sportiva per cui il G.S.T. in accoglimento della richiesta come sopra proposta dalla A.S.D. Nuova A.C. Foiano di Foiano della Chiana (Arezzo) dispone per la disputa della gara non effettuata e trasmette gli atti al Comitato Regionale Toscana per gli |