CAMPIONATO DILETTANTI DI ECCELLENZA GIRONE B

12ª giornata
18/12/2013

ALBINIA

FOIANO
3-3
I COMMENTI
La gara non si è disputata in segno di lutto per la tragica scomparsa di un ragazzo, Matteo Roghi, durante una gara dei giovanissimi della società Foiano

GARE DEL 24/11/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RICHIESTA DELL' A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE PER LA MANCATA DISPUTA DELLA GARA
ALBINIA/NUOVA A.C. FOIANO DEL 24.11.2013.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 30 del 28.11.2013;
-il Presidente responsabile della societa' Nuova A.C. Foiano comunica a
mezzo raccomandata, il 27.11.2013, a questo Giudice Sportivo Territoriale
che al termine dell'incontro Amiata/Nuova A.C. Foiano (cat. Giovanissimi
Prov.), il proprio giovane tesserato Roghi Matteo, era deceduto. Nella
lettera sopra citata si evidenzia che l'evento aveva provocato uno
scoramento generale di tutti i calciatori e dei dirigenti e che pertanto
non vi erano state le condizioni per
disputare l'incontro previsto per il pomeriggio, alle ore 14.30, valevole
per il Campionato di Eccellenza, tra Albinia e Nuova A.C. Foiano. In
relazione a cio' il Presidente dell'A.S.D. Nuova A.C. Foiano, considerato
che il tragico evento costituisce una causa di forza maggiore chiede la
ripetizione dell'incontro.
Tutto cio' premesso, osserva questo Giudice come la richiesta sia fondata
sulla scorta delle seguenti considerazioni. E' indubitabile che lo stesso
svolgersi degli accadimenti, cosi' puntualmente riportati dalla parte
interessata, integrino quella situazione di carattere eccezionale di cui
all'art. 17, comma 4 C.G.S.. Ed infatti deve essere apprezzata la
circostanza, del tutto peculiare, che l'evento luttuoso ha determinato
sulla compagine societaria e cosi' sugli impegni sportivi di interesse.
L'eccezionalita' della situazione – che giustifica la mancata disputa della
gara - deve infatti essere apprezzata con riferimento al fatto che il
decesso di un calciatore provoca nell'ambito di una piccola realta', qual'
e' quella di una squadra dilettantistica, in cui la contiguita' tra i
dirigenti responsabili e calciatori e' chiaramente peculiare.
Ritiene infine questo Giudice come la particolare e tragica natura degli
eventi consiglino di valutare gli stessi in modo prioritario sul piano
strettamente umano, aspetto caratterizzante tutti i rapporti classificabili
nell'ambito dei principi della lealta' sportiva per cui il G.S.T. in
accoglimento della richiesta come sopra proposta dalla A.S.D. Nuova A.C.
Foiano di Foiano della Chiana (Arezzo) dispone per la disputa della gara
non effettuata e trasmette gli atti al Comitato Regionale Toscana per gli




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