CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE GROSSETO

15ª giornata
19/01/2014

NUOVA GROSSETO BARBANELLA

MANCIANO
0-3
I COMMENTI


Si resta in attesa della decisione del giudice sportivo in quanto il mangiano ha presentato ricorso.

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In attesa della decisione del giudice sportivo in quanto il manciano ha presentato ricorso

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GARE DEL 11/01/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 11/ 1/2014 NUOVA GROSSETO BARBANELLA - MANCIANO Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.31 del 15.01.2014; Con fax del 12/01/2014 l' U.S.D. Manciano ha preannunciato a questo G.S.T. reclamo; successivamente con raccomandata del 16/01/2014 ha fatto pervenire atto di reclamo rilevando che nel corso della gara in epigrafe la società ASD.P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA ha effettuato 7 sostituzioni superando il tetto delle n. 5 so- stituzioni consentite dalle Norme Federali. Il reclamo e' fondato ed in quanto tale va accolto. L'articolo 74 delle NOIF, trascritto sul C.U. n. 1 del CRT del 04/07/2013 -pag. 53- al punto 3,2,25, - SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI - riporta chiaramente: omississ.... 'Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femmini- le organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono es- sere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.' Dal referto arbitrale, che come noto costituisce fonte primaria, risulta chiaramente che la Società ASD.P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA ha effettuato, nel se- condo tempo, le seguenti 7 (sette) sostituzioni: al 9' esce il n. 4 ed entra il n. 15; al 11' esce il n. 3 ed entra il n. 14; al 16' esce il n. 2 ed entra il n. 16; al 23' esce il n. 9 ed entra il n. 17; al 24' esce il n.10 ed entra il n. 18; al 24' esce il n. 5 ed entra il n. 13; al 30' esce il n. 7 ed entra il n. 12; contravvenendo così alla sopracitata norma. Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come sopra propo- sto dall' U.S.D. Manciano (Grosseto) infligge alla ASD.P. NUOVA GROSSETO BARBANEL- LA la punizione sportiva di perdita della gara suindicata per 0-3. Ordina non ad- debitarsi la tassa.

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