CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIRONE C 1997 |
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30ª giornata |
27/04/2014 | ||
PONTASSIEVE |
SETTIGNANESE |
3-0 | |
I COMMENTI |
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 52.-RECLAMO DELL'A.S.D. PONTASSIEVE AVVERSO REGOLARITA' GARA PONTASSIEVE/SETTIGNANESE DEL 27.04.2014 (0-0). L'A.S.D. Pontassieve propone reclamo, ai sensi dell'art. 46, n. 3, del Codice di Giustizia Sportiva a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, in relazione alla gara Pontassieve/Settignanese, disputata il 27 aprile 2014 per il Campionato Regionale Allievi e terminata con il risultato di 0-0. La reclamante lamenta che alla predetta gara l'A.S.D. Settignanese aveva schierato il calciatore Saccardi Tommaso, che non avrebbe dovuto prendervi parte perche' squalificato. Il reclamo deve essere accolto. Giova infatti ricordare con l'occasione l'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La norma ora citata, infatti, pone una presunzione assoluta di conoscenza delle decisioni adottate dagli Organi ed Enti operanti nell'ambito federale, allorche' queste siano rese pubbliche, mediante affissione negli albi istituiti presso le sedi dei predetti Organi ed Enti, dei Comunicati Ufficiali in cui le decisioni stesse sono riportate. Trattandosi di presunzione che non ammette prova contraria non e' dato invocare la mancata conoscenza delle decisioni regolarmente pubblicate. La squalifica per una giornata di gara per recidivita' in ammonizioni del Saccardi era riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 10 aprile 2014, in data cioe' antecedente alla gara Pontassive/Settignanese, disputata il successivo 27 aprile 2014 e quindi ufficialmente nota. Con l'accoglimento del reclamo deve ordinarsi il non addebito della relativa tassa. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Pontassieve di Pontassieve (Firenze) ed infligge all'A.S.D. Settignanese la punizione sportiva della perdita della gara del 27 aprile 2014 con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di Euro 150 (centocinquanta/00) , squalifica per UNA ulteriore giornata il calciatore SACCARDI Tommaso, infligge l'inibizione per mesi UNO al Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. VICIANI Marco ed ordina non addebitarsi la relativa tassa. Commento inserito da administrator |