CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE C 1999 |
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28ª giornata |
06/04/2014 | ||
![]() ZENITH AUDAX |
![]() PIANESE |
3-0 | |
I COMMENTI |
Gara non disputata per guasto al pullman della squadra ospite Commento inserito da administrator RICHIESTA RICONOSCIMENTO CAUSE FORZA MAGGIORE PRESENTATA DALL’U.S. PIANESE A.S.D. PER MANCATA PARTECIPAZIONE GARA ZENITH AUDAX/PIANESE DEL 6.04.2014. L’U.S. Pianese A.S.D. deduce che la mancata presentazione della squadra alla gara in oggetto era stata causata da un’avaria del pulmino che trasportava i calciatori verso il luogo della disputa dell’incontro e che aveva bloccato l’automezzo durante il viaggio nella frazione di Bagno Vignoni del Comune di San Quirico d’Orcia (Siena), secondo quanto risultava da una dichiarazione tempestivamente rilasciata dai Militari della Stazione Carabinieri di San Quirico d’Orcia, che avevano constatato come il veicolo si trovasse in effetti fermo ai margini della carreggiata della strada SR2 Cassia. La richiesta deve essere respinta. Ammesso pure che il fermo del pulmino trasportante i calciatori sia dipeso da guasto meccanico non riparabile immediatamente non puo’ passare inosservato come ‘’….la trasferta poteva essere organizzata con mezzi pubblici (o privati), comunque con orari di percorrenza meno ristretti e/o piu’ consoni a consentire soluzioni di ripiego in caso di imprevisto, di qualunque genere, e tra questi, il sinistro stradale o l’avaria meccanica, certamente di piu’ ricorrente accadimento ed agevole prevedibilita’…(Comm. Disc. Comitato Regionale Toscana in Com. Uff. n. 21 del 30.11.2000 – Reclamo C.F. Arezzo)’’. Di tale inconveniente si sarebbe dovuto tenere presente nell’organizzare la trasferta, considerando l’ora dell’inizio dell’incontro ed i minuti che sarebbero dovuti trascorrere a favore della squadra ospitata, quale tempo C.U. N. 57 del 10/04/2014 – pag. 2599 di attesa previsto dall’art. 54, n. 2, N.O.I.F.. Se vi fosse stata piu’ diligenza, appare doveroso ritenere, a lume di logica, che la comitiva dei calciatori della richiedente avrebbero avuto tempo e possibilita’ di raggiungere gli impianti sportivi della societa’ ospitante in tempo utile per lo svolgimento della gara, facendo all’uopo ricorso o ai servizi di trasporto pubblico di linea o eventualmente ad altri mezzi, certamente reperibili nel comune ove si era verificata la sosta forzata. Invece la ricorrente dichiara di essersi solo preoccupata di far intervenire altro mezzo della Ditta di autolinee. In ogni caso, la societa’ richiedente non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile perche’ la propria squadra, percorrendo con qualsiasi mezzo i chilometri di distanza ed usufruendo di largo e prudente margine di tempo, giungesse in tempo utile nel luogo di destinazione. Va, infatti osservato che, versandosi in tema di impedimento dipendente da causa di forza maggiore, e’ necessario non solo che l’impedimento sia assoluto, ma che nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilita’. Viceversa la richiedente si e’ limitata a cercare di provare l’arresto meccanico del veicolo trasportante la squadra, mentre avrebbe dovuto dimostrare anche, con idonee certificazioni, che ogni mezzo di comunicazione tra Piancastagnaio e il campo sportivo di Prato si rilevo’ impraticabile , in riferimento principalmente alla possibilita’ di utilizzazione delle linee pubbliche di collegamento esistenti, ovvero secondariamente alla possibilita’ di far ricorso ad altri mezzi (noleggio di autovetture, ecc.). Manca quindi la prova, attinente alla dedotta causa di forza maggiore per un accadimento eccezionale non dovuto a condotte della societa’, non prevedibile e non altrimenti evitabile con un comportamento alternativo ed inoltre non e’ stata dimostrata l’assenza di qualsiasi colpa, sia pure di minima entita’, imputabile alla richiedente, per cui la richiesta deve essere respinta, con conseguente ordine di addebito della tassa. Per questi motivi il G.S.T. respinge la richiesta come innanzi proposta dall’U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena), dispone l’addebito della tassa non versata e, nel dichiarare detta societa’ rinunciataria alla gara in oggetto le infligge la punizione sportiva della perdita della stessa per 0-3, UN punto di penalizzazione e l’ammenda di Euro 103 quale prima rinuncia. Commento inserito da administrator Mi chiamo Antonio Giglioni sono il responsabile dei giovanissimi della pianese vorrei rispondere alle farneticazioni del comunicato ufficiale. io alle 8.00 trovandomi a s Quirico avrei dovuto trovare un altro mezzo e qualora mi avesse detto no avrebbe pure dovuto metterlo per iscritto perchè è facilissimo quando sei fermo in mezzo alla strada trovare un altro pullman in pochi minuti, perchè ammesso e non concesso che sarei dovuto con tutti i dirigenti che erano sul pullman tornare a casa e prendere le ns macchine non sarei arrivato prima delle 12.00 perciò non permetto a nessuno mio carissimo Giudice di essere tacciato come superficiale perchè mentre Lei sta con la sua bella cravatta a sputare sentenze a vanvera noi siamo sul campo a dedicare tutto il ns tempo libero ai nostri ragazzi. Concludo dicendo che io prima ho pensato che avevo la responsabilità prima di 20 ragazzi che di 20 giocatori di calcio e se questa e superficialità si sono un superficiale e di quello che pensano o scrivono in federazione non me ne frega niente. Grazie dello spazio a questo splendido sito. Commento inserito da administrator |