CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE C 1999

28ª giornata
06/04/2014

ZENITH AUDAX

PIANESE
3-0
I COMMENTI


Gara non disputata per guasto al pullman della squadra ospite

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RICHIESTA RICONOSCIMENTO CAUSE FORZA MAGGIORE PRESENTATA DALL’U.S. PIANESE
A.S.D. PER MANCATA PARTECIPAZIONE GARA ZENITH AUDAX/PIANESE DEL 6.04.2014.
L’U.S. Pianese A.S.D. deduce che la mancata presentazione della squadra
alla gara in oggetto era stata causata da un’avaria del pulmino che
trasportava i calciatori verso il luogo della disputa dell’incontro e che
aveva bloccato l’automezzo durante il viaggio nella frazione di Bagno
Vignoni del Comune di San Quirico d’Orcia (Siena), secondo quanto risultava
da una dichiarazione tempestivamente rilasciata dai Militari della Stazione
Carabinieri di San Quirico d’Orcia, che avevano constatato come il veicolo
si trovasse in effetti fermo ai margini della carreggiata della strada SR2
Cassia.
La richiesta deve essere respinta. Ammesso pure che il fermo del pulmino
trasportante i calciatori sia dipeso da guasto meccanico non riparabile
immediatamente non puo’ passare inosservato come ‘’….la trasferta poteva
essere organizzata con mezzi pubblici (o privati), comunque con orari di
percorrenza meno ristretti e/o piu’ consoni a consentire soluzioni di
ripiego in caso di imprevisto, di qualunque genere, e tra questi, il
sinistro stradale o l’avaria meccanica, certamente di piu’ ricorrente
accadimento ed agevole prevedibilita’…(Comm. Disc. Comitato Regionale
Toscana in Com. Uff. n. 21 del 30.11.2000 – Reclamo C.F. Arezzo)’’. Di tale
inconveniente si sarebbe dovuto tenere presente nell’organizzare la
trasferta, considerando l’ora dell’inizio dell’incontro ed i minuti che
sarebbero dovuti trascorrere a favore della squadra ospitata, quale tempo C.U. N. 57 del 10/04/2014 – pag. 2599
di attesa previsto dall’art. 54, n. 2, N.O.I.F.. Se vi fosse stata piu’
diligenza, appare doveroso ritenere, a lume di logica, che la comitiva dei
calciatori della richiedente avrebbero avuto tempo e possibilita’ di
raggiungere gli impianti sportivi della societa’ ospitante in tempo utile
per lo svolgimento della gara, facendo all’uopo ricorso o ai servizi di
trasporto pubblico di linea o eventualmente ad altri mezzi, certamente
reperibili nel comune ove si era verificata la sosta forzata. Invece la
ricorrente dichiara di essersi solo preoccupata di far intervenire altro
mezzo della Ditta di autolinee. In ogni caso, la societa’ richiedente non
ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile perche’ la propria squadra,
percorrendo con qualsiasi mezzo i chilometri di distanza ed usufruendo di
largo e prudente margine di tempo, giungesse in tempo utile nel luogo di
destinazione. Va, infatti osservato che, versandosi in tema di impedimento
dipendente da causa di forza maggiore, e’ necessario non solo che
l’impedimento sia assoluto, ma che nessun addebito, neppure a titolo di
colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la
responsabilita’. Viceversa la richiedente si e’ limitata a cercare di
provare l’arresto meccanico del veicolo trasportante la squadra, mentre
avrebbe dovuto dimostrare anche, con idonee certificazioni, che ogni mezzo
di comunicazione tra Piancastagnaio e il campo sportivo di Prato si
rilevo’ impraticabile , in riferimento principalmente alla possibilita’ di
utilizzazione delle linee pubbliche di collegamento esistenti, ovvero
secondariamente alla possibilita’ di far ricorso ad altri mezzi (noleggio
di autovetture, ecc.). Manca quindi la prova, attinente alla dedotta causa
di forza maggiore per un accadimento eccezionale non dovuto a condotte
della societa’, non prevedibile e non altrimenti evitabile con un
comportamento alternativo ed inoltre non e’ stata dimostrata l’assenza di
qualsiasi colpa, sia pure di minima entita’, imputabile alla richiedente,
per cui la richiesta deve essere respinta, con conseguente ordine di
addebito della tassa.
Per questi motivi il G.S.T. respinge la richiesta come innanzi proposta
dall’U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena), dispone l’addebito
della tassa non versata e, nel dichiarare detta societa’ rinunciataria alla
gara in oggetto le infligge la punizione sportiva della perdita della
stessa per 0-3, UN punto di penalizzazione e l’ammenda di Euro 103 quale
prima rinuncia.


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Mi chiamo Antonio Giglioni sono il responsabile dei giovanissimi della pianese vorrei rispondere alle farneticazioni del comunicato ufficiale.
io alle 8.00 trovandomi a s Quirico avrei dovuto trovare un altro mezzo e qualora mi avesse detto no avrebbe pure dovuto metterlo per iscritto perchè è facilissimo quando sei fermo in mezzo alla strada trovare un altro pullman in pochi minuti, perchè ammesso e non concesso che sarei dovuto con tutti i dirigenti che erano sul pullman tornare a casa e prendere le ns macchine non sarei arrivato prima delle 12.00 perciò non permetto a nessuno mio carissimo Giudice di essere tacciato come superficiale perchè mentre Lei sta con la sua bella cravatta a sputare sentenze a vanvera noi siamo sul campo a dedicare tutto il ns tempo libero ai nostri ragazzi. Concludo dicendo che io prima ho pensato che avevo la responsabilità prima di 20 ragazzi che di 20 giocatori di calcio e se questa e superficialità si sono un superficiale e di quello che pensano o scrivono in federazione non me ne frega niente. Grazie dello spazio a questo splendido sito.

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