CAMPIONATO DILETTANTI SECONDA CATEGORIA GIRONE E |
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3ª giornata |
29/09/2013 | ||
![]() CAPANNE |
![]() SPORTING CLUB CALCI |
3-0 | |
I COMMENTI |
10.- RECLAMO DELL'A.S.D. CAPANNE AVVERSO REGOLARITA' SVOLGIMENTO GARA CAPANNE/SPORTING CLUB CALCI DEL 29.9.2013 (0-1). L'A.S.D. Capanne chiede infliggersi allo Sporting Club Calci di Calci (Pisa) la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara del Campionato toscano di 2' cat. disputata il 29 settembre 2013, per avere schierato nella suddetta gara il calciatore Fabbrini Bernardo, il quale non aveva titolo a parteciparvi essendo stato squalificato per una giornata di gara, come da Com. Uff. n. 63 del 29 aprile 2010, a seguito della recidiva in ammonizione relativa alla gara del Campionato di 1' Cat. della stagione sportiva 2009/10, disputata il 25 aprile 2010. La reclamante ricorda nell'occasione che l'art. 22 C.G.S. al comma 6 precisa che le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate nell'annata in cui sono state irrogate devono essere scontate nella stagione o nelle stagioni successive. Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso e' fondato. Invero, il calciatore Fabbrini Bernardo, nato il 14.11.1979 (tesserato a favore dello Sporting Club Calci), a seguito di ammonizione notificatagli in occasione della gara del 25.4.2010, veniva squalificato per una gara, per cumulo di ammonizioni, come da Comunicato Ufficiale n. 63 del 29.4.2010. Tale squalifica non e' poi mai stata scontata. Infatti in applicazione del disposto del comma 6 dell'art. 22 del C.G.S., la sanzione inflitta avrebbe dovuto trovare esecuzione nel corso della stagione 2010/2011, cosa non avvenuta perche' il calciatore e' stato svincolato dalla Societa' Sporting Club Calci in data 16.7.2010 senza essere stato tesserato nel corso di detta stagione per altra Societa'. Solo in data 30.8.2013 egli e' stato tesserato, ancora da parte della Societa' Sporting Club Calci, per cui la squalifica non poteva che avere esecuzione da tale data e quindi nel corso della stagione 2013/2014. Dall'esame delle liste di gara della presente stagione e' invece emerso che il Fabbrini ha preso parte, sin dall'inizio della stagione, alla gara ufficiale disputata dalla Societa' Sporting Club Calci il 15.9.2013 (Tirrenia/Sporting Club Calci), mentre, per la gara del 22.9.2013 (Sporting Club Calci/Ghezzano) il calciatore è stato compreso nella lista e quindi, anche se non e' stato utilizzato nella competizione e' come se avesse partecipato alla stessa agli effetti delle sanzioni (art. 22, c.3). Pertanto, nel caso di specie, non avendo il calciatore Fabbrini Bernardo scontato la squalifica nelle prime due giornate del corrente Campionato disputato dalla prima squadra, per il consolidato principio della ''perpetuatio sanzionatoria'' viene a trovarsi in posizione irregolare in tutte le gare cui partecipa fino a quando la squalifica non sara' scontata, con le conseguenze previste dall'art. 17 comma 5 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi il G.S.T. , in accoglimento del reclamo della societa' Capanne di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) , delibera di infliggere alla societa' Sporting Club Calci, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 250 (Ducentocinquanta/00). Squalifica per UNA ulteriore giornata di gara il calciatore Fabbrini Bernardo ed infligge l'inibizione per mesi UNO a svolgere attivita' ufficiale al Sig. Acconci Simone quale Dirigente Accompagnatore. Dispone non addebitarsi la tassa. Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. |