CAMPIONATO DILETTANTI SECONDA CATEGORIA GIRONE E

3ª giornata
29/09/2013

CAPANNE

SPORTING CLUB CALCI
3-0
I COMMENTI
10.- RECLAMO DELL'A.S.D. CAPANNE AVVERSO REGOLARITA' SVOLGIMENTO GARA
CAPANNE/SPORTING CLUB CALCI DEL 29.9.2013 (0-1).
L'A.S.D. Capanne chiede infliggersi allo Sporting Club Calci di Calci
(Pisa) la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara del Campionato
toscano di 2' cat. disputata il 29 settembre 2013, per avere schierato
nella suddetta gara il calciatore Fabbrini Bernardo, il quale non aveva
titolo a parteciparvi essendo stato squalificato per una giornata di gara,
come da Com. Uff. n. 63 del 29 aprile 2010, a seguito della recidiva in
ammonizione relativa alla gara del Campionato di 1' Cat. della
stagione sportiva 2009/10, disputata il 25 aprile 2010. La reclamante
ricorda nell'occasione che l'art. 22 C.G.S. al comma 6 precisa che le
sanzioni di squalifica che non possono essere scontate nell'annata in cui
sono state irrogate devono essere scontate nella stagione o nelle stagioni
successive.
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso e'
fondato. Invero, il calciatore Fabbrini Bernardo, nato il 14.11.1979
(tesserato a favore dello Sporting Club Calci), a seguito di ammonizione
notificatagli in occasione della gara del 25.4.2010, veniva squalificato
per una gara, per cumulo di ammonizioni, come da Comunicato Ufficiale n. 63
del 29.4.2010. Tale squalifica non e' poi mai stata scontata. Infatti in
applicazione del disposto del comma 6 dell'art. 22 del C.G.S., la sanzione
inflitta avrebbe dovuto trovare
esecuzione nel corso della stagione 2010/2011, cosa non avvenuta perche' il
calciatore e' stato svincolato dalla Societa' Sporting Club Calci in data
16.7.2010 senza essere stato tesserato nel corso di detta stagione per
altra Societa'. Solo in data 30.8.2013 egli e' stato tesserato, ancora da
parte della Societa' Sporting Club Calci, per cui la squalifica non poteva
che avere esecuzione da tale data e quindi nel corso della stagione
2013/2014. Dall'esame delle liste di gara della presente stagione e' invece
emerso che il Fabbrini ha preso parte, sin dall'inizio della stagione, alla
gara ufficiale disputata dalla Societa' Sporting Club Calci il
15.9.2013 (Tirrenia/Sporting Club Calci), mentre, per la gara del 22.9.2013
(Sporting Club Calci/Ghezzano) il calciatore è stato compreso nella lista e
quindi, anche se non e' stato utilizzato nella competizione e' come se avesse partecipato alla stessa agli effetti delle sanzioni (art. 22, c.3).
Pertanto, nel caso di specie, non avendo il calciatore Fabbrini Bernardo
scontato la squalifica nelle prime due giornate del corrente Campionato
disputato dalla prima squadra, per il consolidato principio della
''perpetuatio sanzionatoria'' viene a trovarsi in posizione irregolare in
tutte le gare cui partecipa fino a quando la squalifica non sara' scontata,
con le conseguenze previste dall'art. 17 comma 5 lett. a) C.G.S..
Per questi motivi il G.S.T. , in accoglimento del reclamo della societa'
Capanne di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) , delibera di infliggere alla
societa' Sporting Club Calci, la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 250
(Ducentocinquanta/00). Squalifica per UNA ulteriore giornata di gara il
calciatore Fabbrini Bernardo ed infligge l'inibizione per mesi UNO a
svolgere attivita' ufficiale al Sig. Acconci Simone quale Dirigente
Accompagnatore. Dispone non addebitarsi la tassa. Trasmette gli atti alla
Procura Federale per quanto di competenza.




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