CAMPIONATO DILETTANTI SECONDA CATEGORIA GIRONE F

18ª giornata
19/01/2014

POMARANCE

CASALE MARITTIMO
3-0
I COMMENTI
37.-RECLAMO DELL'U.S. POMARANCE AVVERSO REGOLARITA' SVOLGIMENTO GARA POMARANCE/CASALE MARITTIMO DEL 19.01.2014 (0-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 40 del 23.01.2014;
-l'U.S. Pomarance chiede assegnarsi la vittoria a tavolino per 3-0 della gara disputata il 19 gennaio 2014 , per il Campionato di 2' categoria, con l'U.S. Casale Marittimo , per aver quest'ultima contravvenuto alle vigenti disposizioni in materia di utilizzazione di un numero minimo di calciatori giovani disputandone parte dell'incontro con solo due.
L'attuale reclamante ricorda il precetto contenuto nel Comunicato n. 1, pag. 43, che testualmente recita ''le Societa' hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per l'intera durata e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive 2 calciatori nati dal 1 gennaio 1991 in poi e 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1992 in poi.''
L'assunto dell'U.S. Pomarance e' condivisibile. Giova confermare che il Comitato Regionale con il C.U. n. 1 ha stabilito che le Societa' partecipanti al Campionato Regionale di 2' categoria hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o piu' partecipanti - almeno tre calciatori ''giovani'' cosi' distinti in relazione alle seguenti fasce di eta': 1 nato dall'1.1.1992 in poi; - 2 nati dall'1.1.1991 in poi. Cio' detto, risulta dal referto arbitrale relativo alla gara di cui all'oggetto: - che l'U.S. Casale Marittimo ha schierato in campo, sin dall'inizio, quattro calciatori ''giovani''
(Filippi classe 1992 , Fedi classe 1994 , Barlettani classe 1991 , Del Vivo classe 1993); - che al 37' del primo tempo uno dei predetti calciatori ''giovani'' (Barlettani classe 1991) veniva espulso; - che, al 4' del secondo tempo il calciatore Filippi classe 1992 veniva sostituito da Fiaschi classe 1994 per cui in campo restavano tre giovani; che, al 17' del secondo tempo, uno dei calciatori ''giovani''(Del Vivo classe 1993) veniva sostituito con un calciatore ''non giovane'' (classe 1987). Da quel momento, quindi la squadra si trovava ad impiegare calciatori ''giovani'' nelle seguenti fasce di eta': 2 calciatori nati dall'1.1.1994 in poi. Con la conseguenza di trovarsi senza il terzo calciatore giovane. Ritiene questo Giudice che, a seguito della sostituzione, l'U.S. Casale Marittimo sia incorsa nella violazione del disposto del succitato C.U. n.1. Detto Comunicato stabilisce che, qualora si proceda a sostituzioni, queste debbano essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa fascia di eta' o ad altra fascia d'eta' temporalmente successiva. Eccezione al principio su enunciato e' il caso delle espulsioni dal campo di ''calciatori giovani''. Detto evento, secondo quanto espressamente previsto al quarto cpv della pag. 43 del succitato C.U., non esplica alcuna influenza ai fini in questione, nel senso che anche quando da tali espulsioni consegua la presenza durante la gara di un numero di ''calciatori giovani'' inferiore ai limiti prescritti, cio' non comporta violazione del succitato C.U.. Nel caso di specie e' invece dirimente sottolineare come l'U.S. Casale Marittimo dopo che era stato espulso il calciatore giovane in campo abbia poi tranquillamente mantenuto il numero legale di essi avendo iniziato la gara con quattro giovani. Il venir meno del minimo legale, con la sostituzione, avvenuta successivamente di un altro dei calciatori giovani, e' stato, dunque, il frutto di una scelta tecnica del tutto volontaria e non obbligata dell'U.S. Casale Marittimo, nel senso che quest'ultima, nonostante l'espulsione di un giocatore giovane, continuava a schierarne regolarmente tre in campo e poi sceglieva deliberatamente di sostituire uno di essi, in violazione quindi della prescrizione sopra richiamata ed impossibilitata ad avvalersi della clausola residuale di salvaguardia dalla medesima prevista, da ritenersi applicabile solo quando l'espulsione provoca irrimediabilmente e, soprattutto, direttamente, l'impossibilità di rispettare l'obbligo dello schieramento minimo di giovani calciatori in campo. Alla stregua
delle riportate considerazioni il reclamo puo' essere favorevolmente definito.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla societa' U.S. Pomarance di Pomarance (Pisa) e commina all'U.S. Casale Marittimo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Dispone restituirsi la tassa versata.




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