CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI MASSA CARRARA |
|||
22ª giornata |
18/04/2015 | ||
RICORTOLA |
VERSILIA |
3-0 | |
I COMMENTI |
Gara RICORTOLA / VERSILIA del 18.04.2015 (sospesa al 20° del II tempo sul risultato di 3 - 3) Il Giudice Sportivo Territoriale dalla lettura degli atti ufficiali, del supplemento di rapporto e rilevato che il D.G. ha sospeso al 20° del II tempo la gara in epigrafe, in quanto lo stesso era stato attorniato e pressato dai giocatori della Società VERSILIA che lo offendevano e minacciavano e che, nello stesso tempo un dirigente della stessa società, precedentemente espulso, rientrava in campo offendendo e minacciando il D.G.. Questo Giudice Sportivo ritiene che tali circostanze, complessivamente valutate, siano sufficienti a legittimare la sospensione definitiva della gara a norma dell'art. 64 delle N.O.I.F.. Rilevato altresì che vi è una responsabilità oggettiva a carico della società VERSILIA per la sospensione della gara; tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale infligge alla società A.C.D. VERSILIA CALCIO (Lucca) la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 a norma dell'art. 17 del C.G.S., fermo restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di Società, tesserati pubblicati in separata ma contestuale parte del presente C.U. Commento inserito da 919187 |