CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI MASSA CARRARA

22ª giornata
18/04/2015

RICORTOLA

VERSILIA
3-0
I COMMENTI


Gara RICORTOLA / VERSILIA del 18.04.2015 (sospesa al 20° del II tempo sul
risultato di 3 - 3)
Il Giudice Sportivo Territoriale dalla lettura degli atti ufficiali, del supplemento di rapporto e rilevato che il D.G.
ha sospeso al 20° del II tempo la gara in epigrafe, in quanto lo stesso era stato attorniato e pressato dai
giocatori della Società VERSILIA che lo offendevano e minacciavano e che, nello stesso tempo un dirigente
della stessa società, precedentemente espulso, rientrava in campo offendendo e minacciando il D.G..
Questo Giudice Sportivo ritiene che tali circostanze, complessivamente valutate, siano sufficienti a
legittimare la sospensione definitiva della gara a norma dell'art. 64 delle N.O.I.F..
Rilevato altresì che vi è una responsabilità oggettiva a carico della società VERSILIA per la sospensione
della gara; tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale infligge alla società A.C.D. VERSILIA
CALCIO (Lucca) la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 a norma dell'art. 17 del C.G.S.,
fermo restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di Società, tesserati pubblicati in separata ma
contestuale parte del presente C.U.


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