CAMPIONATO ESORDIENTI FP PROVINCIALI FIRENZE GIR.E |
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1ª giornata |
20/09/2014 | ||
VINCI |
PONTE A ELSA |
0-3 | |
I COMMENTI |
Partita molto tirata, anche se tecnicamente un po'povera , ma a questa carenza le squadre ,hanno sopperito con tanta grinta e anche con qualche fase di gioco da apprezzare, comunque vittoria meritata dal ragazzi del Vinci, perché il mix con i più piccoli del 2003 funziona. Commento inserito da falchetto11 GARE DEL 20/9/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA VINCI - PONTE A ELSA 2005 DEL 20.09.14 (3-2) Con rituale reclamo la Società U.S.D. Ponte a Elsa 2005, nella persona del Presidente, asserisce che, alla gara in questione, nelle file del- la squadra Vinci avrebbero preso parte 8 giocatori nati nell'anno 2003 L'allegato al Comunicato 11 della Delegazione Provinciale di Firenze del 19.09.2014 stabilisce espressamente per la stagione 2014/2015 che "alle Società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio a difficoltà di ordine demografico, è concessa, die tro richiesta di deroga scritta, da inoltrare alla Delegazione Provin- ciale di competenza, la possibilità di utilizzare fino ad un massimo di 5 bambini-bambine nati nel 2003 omissis" ed a tal fine, la Società Vinci ha richiesto ed ottenuto deroga per schierare fino a 5 calciato- ri nati nell'anno 2003 nelle partite disputate nel Torneo in oggetto. Dagli atti ufficiali di gara tuttavia risulta, che alla gara in ogget- to, in effetti, hanno partecipato per la Società Vinci i seguenti cal- ciatori nati nel 2003 per un numero complessivo di 8: Serino Giuseppe nato il 15.09.2003; Marranci Alessio nato il 16.02.03; Dimitrean Gabriele nato il 10.03.2003; Dimitrean Stefano nato il 10.03 2003; Marradi Cristiano nato il 03.01.2003;Montucchielli Vittorio nato il 22.11.2003; Preti Leonardo nato il 08.12.2003; Quercetani Raul nato il 17.10.2003. Per cui i giocatori schierati in eccedenza rispetto al limite massimo di 5 previsti dalla deroga devono ritenersi non aver avuto titolo per partecipare alla gara; conseguentemente, ai sensi dell'art. 17, comma 5 lettera a del C.G.S., alle Società che fanno partecipare alla gara giocatori che non ne hanno titolo, deve farsi applicazione della puni- zione sportiva della perdita della gara. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale accogliendo il reclamo, applica, nei confronti della Società Vinci, ai sensi dell'art. 17, comma 5 lettera a del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la squalifica fino a tutto il 07.11.2014 del Signor Giovannini Claudio per aver, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale fatto partecipare alla gara giocatori eccedenti in numero alla deroga concessa alla Società Vinci. Ordina la restituzione della tassa reclamo ove già versata. |