CAMPIONATO ESORDIENTI FAIR PLAY FIRENZE PRIMAVERA GIR.A

5ª giornata
11/03/2015

EMPOLI

REAL CERRETESE
3-0
I COMMENTI


GARE DEL 7/2/2015

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/2/2015 EMPOLI F.B.C. S.P.A. - REAL CERRETESE A.S.D.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.33 del 11/02/15; il Giudi-
ce Sportivo Territoriale letto il referto dell'Arbitro, preso atto del
preannuncio e della comunicazione con cui si richiede la sussistenza
di causa di forza maggiore da parte della Società Real Cerretese; rile
vato che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza della So
cietà Real Cerretese; osserva che la Società richiedente ha ritualmen-
te e documentalmente giustificato, mediante certificazione rilasciata C.U. n.35– pag.1019

dalla U.S.L. 11 di Empoli la mancata presenza in campo. A tal proposi-
to, il Dirigente della U.S.L. 11, Dr Paolo Filidei, ha puntualizzato,
nella dichiarazione rilasciata in data 10/02/15, poi integrata da suc-
cessiva dichiarazione del 18/02/15, che, a causa del riscontro di un
caso di malattia meningococcica, è stata disposta la profilassi per i
soggetti che erano stati a contatto con il soggetto ammalato fra cui i
bambini: Forgione Francesco nato il 05/07/2002; Biondi Matteo nato il
04/10/2002; Kollmorgen Erik nato il 28/03/2002; Bartoli Tommaso nato
il 08/06/2002; Antonini Tobia nato il 20/07/2002; Magherini Andrea na-
to il 28/01/2002; Papini Samuele nato il 16/11/2002 tutti calciatori
della squadra Esordienti della Società Real Cerretese ai quali è stata
disposta la somministrazione della profilassi presso il Distretto A.S.
L. di Cerreto Guidi il giorno sabato 07/02/15 dalla ore 12.30 alle ore
17.00, impedendogli di fatto di partecipare alla gara in oggetto.
Questo Giudice Sportivo Territoriale, considerate tutte le circostanze
,di fatto e di diritto, nonchè valutata la vicenda sulla base della ra
gionevolezza, a maggior ragione al cospetto di una comitiva di giova-
nissimi calciatori, in ragione del principio superiore di tutela della
salute certificata da una dichiarazione ufficiale, rilasciata dalla
competente U.S.L., ritiene di poter accogliere la richiesta della So-
cietà Real cerretese configurando la situazione in una causa di forza
maggiore.
Il Giudice Sportivo Territoriale, in applicazione dell'art.55, comma 2
delle N.O.I.F. dispone di trasmettere gli atti alla Delegazione Provin
ciale di Firenze affinche fissi la data della ripetizione della gara.
Ordina la restituzione della tassa reclamo ove versata.


Commento inserito da 919187




divisorio divisorio
divisorio