CAMPIONATO 1 CATEGORIA GIR. C

16ª giornata
11/01/2015

LUCO

IDEAL CLUB INCISA
3-0
I COMMENTI


6.1.3. CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 11/ 1/2015

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

24.- RECLAMO DELLA POL. LUCO A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA LUCO/IDEAL
CLUB INCISA DELL'11.01.2015 (2-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 36 del 15.1.2015;
-con proprio reclamo l'odierna istante Pol. Luco A.S.D. chiede infliggersi
ai danni dell'avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in
epigrafe per 0-3, non avendo la stessa mantenuto sul terreno di gioco per
l'intera durata della gara due calciatori nati nel 1993.
Il reclamo puo' essere accolto. E' pacifico e incontestabile che la
reclamata non abbia tenuto sul terreno di gioco per l'intera durata della
gara due calciatori nati nel 1993, e che quindi abbia violato specifiche
prescrizioni valenti per l'ordinamento federale. Ne' possono incidere, al
riguardo, anche ai fini dell'individuazione della sanzione applicabile,
dato il chiaro e combinato disposto degli artt. 17, comma 5 C.G.S. e 34-bis
N.O.I.F., del tutto ipotetiche
considerazioni circa la concreta influenza o meno di tale circostanza sulla
regolarita' della gara e quindi circa la durata temporale di siffatta
situazione di violazione delle prescrizioni federali.
Per il complesso delle sopraindicate considerazioni, il G.S.T. accoglie il
reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Luco A.S.D. di Luco di
Mugello (Firenze) infliggendo all'A.S.D. Ideal Club Incisa la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3. Infligge inoltre alla suddetta
societa' l'ammenda di Euro 60,00 (Sessanta/00) per aver trascritto in
distinta dati anagrafici di un proprio calciatore illeggibili. Dispone il
non addebito della tassa.

Commento inserito da rbelli




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