CAMPIONATO 1 CATEGORIA GIR. C |
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16ª giornata |
11/01/2015 | ||
LUCO |
IDEAL CLUB INCISA |
3-0 | |
I COMMENTI |
6.1.3. CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 11/ 1/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 24.- RECLAMO DELLA POL. LUCO A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA LUCO/IDEAL CLUB INCISA DELL'11.01.2015 (2-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 36 del 15.1.2015; -con proprio reclamo l'odierna istante Pol. Luco A.S.D. chiede infliggersi ai danni dell'avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3, non avendo la stessa mantenuto sul terreno di gioco per l'intera durata della gara due calciatori nati nel 1993. Il reclamo puo' essere accolto. E' pacifico e incontestabile che la reclamata non abbia tenuto sul terreno di gioco per l'intera durata della gara due calciatori nati nel 1993, e che quindi abbia violato specifiche prescrizioni valenti per l'ordinamento federale. Ne' possono incidere, al riguardo, anche ai fini dell'individuazione della sanzione applicabile, dato il chiaro e combinato disposto degli artt. 17, comma 5 C.G.S. e 34-bis N.O.I.F., del tutto ipotetiche considerazioni circa la concreta influenza o meno di tale circostanza sulla regolarita' della gara e quindi circa la durata temporale di siffatta situazione di violazione delle prescrizioni federali. Per il complesso delle sopraindicate considerazioni, il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Luco A.S.D. di Luco di Mugello (Firenze) infliggendo all'A.S.D. Ideal Club Incisa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Infligge inoltre alla suddetta societa' l'ammenda di Euro 60,00 (Sessanta/00) per aver trascritto in distinta dati anagrafici di un proprio calciatore illeggibili. Dispone il non addebito della tassa. Commento inserito da rbelli |