CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FIRENZE GIR.B

12ª giornata
14/01/2015

CERBAIA

LAURENZIANA
3-1
I COMMENTI


Partita agonisticamente combattuta da parte delle due compagini anche se rovinata da alcune decisioni arbitrali.
Primo tempo anche se le occasioni per le due squadre non siano state molte vede favorita lil Cerbaia che in due situazioni di confusione davanti al portiere avversario riesce a realizzare i goals. Il primo su un rocambolesco rimpallo in area mentre il secondo con una deviazione di un difensore della Laurenziana.
La ripresa però vede in campo la squadra ospite che reagisce in maniera molto ordinata cercando di mantenere la testa concentrata così da riuscire a segnare 1-2 entro i primi dieci minuti. Questo avvalora ancor di più la voglia di recuperare la partita che viene concretizzata con il primo gol dell'estremo attaccante degli ospiti.
I locali a questo punto subiscono il contraccolpo con il terzo gol della Laurenziana.
Il Cerbaia nonostante che le fatiche mentali e fisiche comincino ad avere il sopravvento riescono al 40' del S.T. a riagguantare il pareggio.
La gara però non finiva qui dato che l'arbitro concede alla squadra ospite al 45' il penalty che causerà da parte dei locali molte proteste con conseguenti ammonizioni e espulsioni dati dal direttore di gara con troppa superficialità
Dopo diversi minuti si arriva all'esecuzione del rigore di cui la Laurenziana non ne approfitta centrando la traversa e bisogna dare atto che la mancata realizzazione sia stata anche frutto per l'esecutore di una difficile concentrazione dovuta a tutte le vigorose proteste del Cerbaia.
Partita conclusa con un rocambolesco 3-3

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GARE DEL 6/12/2014


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO


GARA CERBAIA - LAURENZIANA DEL 06/12/2014 (3-3).
La Società USD Cerbaia in relazione alla gara indicata in epigrafe pre
sentava rituale reclamo chiedendo la ripetizione della stessa per sup-
posto errore arbitrale in quanto, a suo dire, il D.G. avrebbe espulso
per doppia ammonizione il proprio calciatore Mugnaini Michele, nono-
stante lo stesso non fosse stato precedentemente ammonito.
Il D.G., nell'integrazione al rapporto di gara inviato di propria auto
noma iniziativa a questo Giudice, ammette l'errore tecnico dichiarando
testualmente 'riporto rettifica al rapporto di gara in quanto il cal-
ciatore n.6 della Società USD Cerbaia Mugnaini Michele è stato espulso
al 45° del 2° tempo e erroneamente non riportato nel rapporto di gara
per doppia ammonizione, ma non era stato precedentemente ammonito, per
cui non doveva essere espulso, ma soltanto ammonito.'
Pertanto, premesso che non esistono dubbi in ordine alla veridicità
della circostanza riportata dalla reclamante, occorre, da parte di
questo Giudice, valutare se il fatto abbia influito o meno sul regola-
re svolgimento della gara. Sul punto, se è pur vero che l'indebita
espulsione si è verificata al 45° del 2° tempo, ovvero allo scadere
del tempo regolamentare, è altrettanto vero che il D.G., come rilevabi
le dal referto, nella gara in esame,ha concesso 5 minuti di recupero
'per sostituzioni ed infortuni' ed inoltre l'esito sportivo della gara
era ancora incerto, essendo il risultato in quel momento in parità.
Invero, a parere di questo Giudice, trattasi di una situazione in rela
zione alla quale, l'inferiorità numerica venutasi a creare in danno
della Società USD Cerbaia, può aver causato a quest'ultima, anche solo
potenzialmente, un danno.
P.Q.M.
il Giudice Sportivo Territoriale accoglie il reclamo in oggetto, ed ai
sensi dell'art.17 comma 4 punto lettera C del C.G.S. rimette gli atti
alla Delegazione Provinciale di Firenze affinchè disponga la ripetizio
ne della gara, ordina restituirsi alla Società USD Cerbaia la tassa
reclamo ove versata.

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