CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FIRENZE GIR.B |
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12ª giornata |
14/01/2015 | ||
CERBAIA |
LAURENZIANA |
3-1 | |
I COMMENTI |
Partita agonisticamente combattuta da parte delle due compagini anche se rovinata da alcune decisioni arbitrali. Primo tempo anche se le occasioni per le due squadre non siano state molte vede favorita lil Cerbaia che in due situazioni di confusione davanti al portiere avversario riesce a realizzare i goals. Il primo su un rocambolesco rimpallo in area mentre il secondo con una deviazione di un difensore della Laurenziana. La ripresa però vede in campo la squadra ospite che reagisce in maniera molto ordinata cercando di mantenere la testa concentrata così da riuscire a segnare 1-2 entro i primi dieci minuti. Questo avvalora ancor di più la voglia di recuperare la partita che viene concretizzata con il primo gol dell'estremo attaccante degli ospiti. I locali a questo punto subiscono il contraccolpo con il terzo gol della Laurenziana. Il Cerbaia nonostante che le fatiche mentali e fisiche comincino ad avere il sopravvento riescono al 40' del S.T. a riagguantare il pareggio. La gara però non finiva qui dato che l'arbitro concede alla squadra ospite al 45' il penalty che causerà da parte dei locali molte proteste con conseguenti ammonizioni e espulsioni dati dal direttore di gara con troppa superficialità Dopo diversi minuti si arriva all'esecuzione del rigore di cui la Laurenziana non ne approfitta centrando la traversa e bisogna dare atto che la mancata realizzazione sia stata anche frutto per l'esecutore di una difficile concentrazione dovuta a tutte le vigorose proteste del Cerbaia. Partita conclusa con un rocambolesco 3-3 Commento inserito da GARE DEL 6/12/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA CERBAIA - LAURENZIANA DEL 06/12/2014 (3-3). La Società USD Cerbaia in relazione alla gara indicata in epigrafe pre sentava rituale reclamo chiedendo la ripetizione della stessa per sup- posto errore arbitrale in quanto, a suo dire, il D.G. avrebbe espulso per doppia ammonizione il proprio calciatore Mugnaini Michele, nono- stante lo stesso non fosse stato precedentemente ammonito. Il D.G., nell'integrazione al rapporto di gara inviato di propria auto noma iniziativa a questo Giudice, ammette l'errore tecnico dichiarando testualmente 'riporto rettifica al rapporto di gara in quanto il cal- ciatore n.6 della Società USD Cerbaia Mugnaini Michele è stato espulso al 45° del 2° tempo e erroneamente non riportato nel rapporto di gara per doppia ammonizione, ma non era stato precedentemente ammonito, per cui non doveva essere espulso, ma soltanto ammonito.' Pertanto, premesso che non esistono dubbi in ordine alla veridicità della circostanza riportata dalla reclamante, occorre, da parte di questo Giudice, valutare se il fatto abbia influito o meno sul regola- re svolgimento della gara. Sul punto, se è pur vero che l'indebita espulsione si è verificata al 45° del 2° tempo, ovvero allo scadere del tempo regolamentare, è altrettanto vero che il D.G., come rilevabi le dal referto, nella gara in esame,ha concesso 5 minuti di recupero 'per sostituzioni ed infortuni' ed inoltre l'esito sportivo della gara era ancora incerto, essendo il risultato in quel momento in parità. Invero, a parere di questo Giudice, trattasi di una situazione in rela zione alla quale, l'inferiorità numerica venutasi a creare in danno della Società USD Cerbaia, può aver causato a quest'ultima, anche solo potenzialmente, un danno. P.Q.M. il Giudice Sportivo Territoriale accoglie il reclamo in oggetto, ed ai sensi dell'art.17 comma 4 punto lettera C del C.G.S. rimette gli atti alla Delegazione Provinciale di Firenze affinchè disponga la ripetizio ne della gara, ordina restituirsi alla Società USD Cerbaia la tassa reclamo ove versata. Commento inserito da administrator |