CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GROSSETO |
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18ª giornata |
01/02/2015 | ||
MASSETANA |
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA |
2-7 | |
I COMMENTI |
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA hanno segnato: 3 Pietrich,1 Tanasiev, 1 Simonelli,1 Viska,1 Niccolaini Commento inserito da andre_tana 8.1. CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GARE DEL 01/02/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 01/02/2015 MASSETANA CALCIO - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Visto il supplemento allegato al Rapporto di Gara dall'arbitro; - vista la Regola 5 del Regolamento del Giuoco del calcio ed in particolare le 'DECISIONI UFFICIALI FIGC' nel paragrafo riguardante i Poteri e doveri dell'arbitro in ordine alla interruzione della gara, che si è conclusa regolarmente, per cui l'arbitro non ha fatto proprio quanto previsto dal comma 2) che recita: 'L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.' - Considerato che i fatti accaduti ed ascritti ai calciatori della società ASD Massetana Calcio (così come riportato dal DG nel supplemento) non sono stati sanzionati; - Visto l'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva riguardante le sanzioni inerenti alla disputa delle gare e che al comma 4 recita:'quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara;' Considerato che il risultato acquisito sul campo (2-7) risulta favorevole alla squadra ospitata (ADP CASTIGLIONE DELLA PESCAIA);  Visto l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva riguardante le sazioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società; C.U. N.39 del 04/02/2015 Pagina 745 P.Q.M. Si dichiara la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo (SSD MASSETANA CALCIO - ADP CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 2 – 7); nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti. Commento inserito da rbelli |