CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI FIRENZE GIR.B

7ª giornata
02/11/2014

GIOVANI VINCI

GINESTRA FIORENTINA
0-3
I COMMENTI


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Reclamo della Società Polisportiva Ginestra A.S.D. avverso la regolari
tà della gara Giovani Calcio Vinci - Pol. Ginestra A.S.D. del 02/11/14
(1-0).
Avverso la regolarità della gara in oggetto propone rituale reclamo la
Società Pol.Ginestra A.S.D. affermando che la Società Giovani Calcio
Vinci ha fatto partecipare alla gara il giocatore Quercetani Simone
che non ne avrebbe avuto titolo avendo ancora da scontare una giornata
di squalifica delle due inflittegli nel C.U. n.15 del 15/10/14 della
Delegazione Provinciale di Firenze in quanto il tesserato avrebbe scon
tato la seconda giornata di squalifica nella gara che vedeva la Socie
tà Giovani Calcio Vinci opposta alla squadra Giovani Fucecchio 2000,
squadra fuori classifica.
In particolare la Pol. Ginestra A.S.D. sostiene, come si evince dalla
decisione n.12 del 17/06/2011 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva
del CONI, che le squalifiche inflitte non possono essere scontate in
partite ove si è opposti a squadre fuori classifica e pertanto,i gioca
tori in oggetto, avrebbero dovuto scontare la squalifica pendente nel-
la prima gara utile ai fini della classifica, come quella oggetto ap-
punto del presente reclamo.
Appurato che il calciatore in oggetto risulta effettivamente squalifi-
cato per due giornate come da C.U. n.15 della Delegazione Provinciale
di Firenze e che la squadra Allievi Provinciali della Società Giovani
Fucecchio 2000 risulta fuori classifica, vi è da stabilire se tale
squalifica poteva essere scontata in gara disputata non utile ai fini
della classifica. A tal proposito il comma 4 dell'art.22 del C.G.S. re
cita 'le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tes
serati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un ri
sultato utile agli effetti della classifica o della qualificazione in
competizioni ufficiali'. Lo scopo di tale norma è quello di garantire
il principio fondamentale della afflittività della pena che deve com-
portare per sua stessa ratio un danno reale al tesserato e/o alla So-
cietà di appartenenza danno che viene meno nella misura in cui il ri-
sultato della gara non incide in alcun modo sulla classifica.
A rafforzare tale tesi è intervenuta la sopra citata decisione dell'Al
ta Corte di Giustizia Sportiva del Coni dove si fa presente che, re-
stando innegabile che anche una partita disputata contro una squadra
fuori classifica costituisce una specie di gara ufficiale, nondimeno
l'interpretazione letterale di quanto affermato dal comma 4 art.22
C.G.S. induce a ritenere come non sia sufficiente disputare 'semplice-
mente' una gara ufficiale occorrendo un ulteriore elemento e cioè che
la gara ufficiale abbia conseguito un risultato valido agli effetti
della classifica e questo elemento evidentemente non è riscontrabile
in una partita giocata contro una squadra fuori classifica.
Del resto, afferma ancora l'Alta Corte di Giustizia Sportiva, 'sconta-
re una squalifica in una gara contro una squadra fuori classifica impo
ne alla squadra ed al calciatore un sacrificio limitato e sproporziona

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