CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI FIRENZE GIR.B |
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7ª giornata |
02/11/2014 | ||
GIOVANI VINCI |
GINESTRA FIORENTINA |
0-3 | |
I COMMENTI |
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Reclamo della Società Polisportiva Ginestra A.S.D. avverso la regolari tà della gara Giovani Calcio Vinci - Pol. Ginestra A.S.D. del 02/11/14 (1-0). Avverso la regolarità della gara in oggetto propone rituale reclamo la Società Pol.Ginestra A.S.D. affermando che la Società Giovani Calcio Vinci ha fatto partecipare alla gara il giocatore Quercetani Simone che non ne avrebbe avuto titolo avendo ancora da scontare una giornata di squalifica delle due inflittegli nel C.U. n.15 del 15/10/14 della Delegazione Provinciale di Firenze in quanto il tesserato avrebbe scon tato la seconda giornata di squalifica nella gara che vedeva la Socie tà Giovani Calcio Vinci opposta alla squadra Giovani Fucecchio 2000, squadra fuori classifica. In particolare la Pol. Ginestra A.S.D. sostiene, come si evince dalla decisione n.12 del 17/06/2011 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, che le squalifiche inflitte non possono essere scontate in partite ove si è opposti a squadre fuori classifica e pertanto,i gioca tori in oggetto, avrebbero dovuto scontare la squalifica pendente nel- la prima gara utile ai fini della classifica, come quella oggetto ap- punto del presente reclamo. Appurato che il calciatore in oggetto risulta effettivamente squalifi- cato per due giornate come da C.U. n.15 della Delegazione Provinciale di Firenze e che la squadra Allievi Provinciali della Società Giovani Fucecchio 2000 risulta fuori classifica, vi è da stabilire se tale squalifica poteva essere scontata in gara disputata non utile ai fini della classifica. A tal proposito il comma 4 dell'art.22 del C.G.S. re cita 'le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tes serati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un ri sultato utile agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali'. Lo scopo di tale norma è quello di garantire il principio fondamentale della afflittività della pena che deve com- portare per sua stessa ratio un danno reale al tesserato e/o alla So- cietà di appartenenza danno che viene meno nella misura in cui il ri- sultato della gara non incide in alcun modo sulla classifica. A rafforzare tale tesi è intervenuta la sopra citata decisione dell'Al ta Corte di Giustizia Sportiva del Coni dove si fa presente che, re- stando innegabile che anche una partita disputata contro una squadra fuori classifica costituisce una specie di gara ufficiale, nondimeno l'interpretazione letterale di quanto affermato dal comma 4 art.22 C.G.S. induce a ritenere come non sia sufficiente disputare 'semplice- mente' una gara ufficiale occorrendo un ulteriore elemento e cioè che la gara ufficiale abbia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e questo elemento evidentemente non è riscontrabile in una partita giocata contro una squadra fuori classifica. Del resto, afferma ancora l'Alta Corte di Giustizia Sportiva, 'sconta- re una squalifica in una gara contro una squadra fuori classifica impo ne alla squadra ed al calciatore un sacrificio limitato e sproporziona Commento inserito da administrator |