CAMPIONAT0 ECCELLENZA TOSCANA GIR. A |
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21ª giornata |
25/01/2015 | ||
FORCOLI VALDERA |
ATLETICO PIOMBINO |
0-3 | |
I COMMENTI |
6.1.1. CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 25/ 1/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 39.-RECLAMO DELLA SSD ATLETICO PIOMBINO ARL AVVERSO REGOLARITA’ GARA FORCOLI 1921 VALDERA A.S.D. - SSD ATLETICO PIOMBINO ARL DEL 25.1.2015 (1- 2). Sciogliendo la riserva assunta nel C.U. 39 del 29.1.2015 il G.S.T. rileva che l’SSD Atletico Piombino arl, con tempestivo e rituale reclamo, ha contestato la regolarita’ della gara in epigrafe supponendo la sussistenza della violazione, da parte della societa’ Forcoli 1921 Valdera A.S.D., della disposizione riguardante i limiti di partecipazione di calciatori per le gare dell’attivita’ ufficiale 2014/2015 del campionato Eccellenza in relazione all’eta’, contenuta nel C.U. n. 2 del 3.7.2014 ed ha concluso per veder dichiarata la perdita della gara per la società reclamata con il risultato di 0-3 in suo favore. Controdeduceva ritualmente la societa’ reclamata, non contestando i fatti storici riportati nel reclamo ma argomentando le proprie tesi difensive sulla ratio interpretativa delle norme che regolano la questione dei limiti di partecipazione in relazione all’eta’ e richiamando giurisprudenza a suo dire conforme alla propria linea difensiva, concludendo così per il rigetto del reclamo. Il G.S.T. preso atto del circostanziato reclamo e delle altrettante approfondite controdeduzioni, osserva quanto segue. Il reclamo e’ fondato e deve essere accolto, come da motivazione che segue. Il thema decidendum, una volta verificato che i fatti storici oggetto del reclamo non sono errati tanto che non sono stati oggetto di contestazione, verte sulla applicazione della disposizione adottata dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana (vedi C.U. 46 del 20.02.2014) pubblicata nel C.U. n.2 del 3.07.2014 riguardo ai limiti di partecipazione di calciatori alle gare del campionato Eccellenza per le gare dell’attivita’ ufficiale 2014/2015 in relazione all’eta’. La disposizione, e’ bene ricordarlo, ha previsto che nel corso delle gare dell’attivita’ ufficiale le Societa’ partecipanti al campionato Eccellenza hanno l’obbligo sin dall’inizio delle stesse gare e per l’intera durata, quindi anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno 2 calciatori nati dal 1 gennaio 1995 in poi e 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1996 in poi. Resta inteso che – prosegue la disposizione – in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano gia’ state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. Ora, questa disposizione consente intanto di respingere la prima eccezione avanzata dalla societa’ reclamata, laddove essa afferma che la sostituzione del calciatore Alessio Lamberti classe ’96 ,rimasto sul terreno di gioco dopo l’espulsione del calciatore Bracci Mirko classe ’96, non avesse violato gli obblighi di impiego di giovani calciatori perche’ avvenuta in seguito ad infortunio. L’eccezione e’ palesemente infondata in quanto la sostituzione del calciatore Lamberti e’ stata la prima sostituzione effettuata dal Forcoli 1921 Valdera e pertanto – come tale – non poteva rientrare nelle ipotesi di esclusione della violazione poiché il calciatore C.U. N. 44 del 19/02/2015 – pag. 1912 classe ’96 ben avrebbe potuto essere sostituito da altro calciatore rientrante nei limiti di eta’. Sgombrato il campo dalla possibilità di poter applicare l’ipotesi dell’infortunio con esaurimento delle sostituzioni consentite come fattispecie di salvaguardia per la società reclamata, resta da valutare se e’ possibile invocare l’altra ipotesi eccezionale di salvaguardia, ovvero quella della espulsione dal campo. E’ infatti un fatto storico attestato dal referto arbitrale e non contestato dalle due societa’, che la societa’ Forcoli 1921 Valdera abbia impiegato, dal minuto 8 al minuto 30 del II tempo un numero di calciatori in quota inferiore a quelli prescritti dalla disposizione richiamata. Infatti, la societa’ reclamata, che aveva subito l’espulsione dal campo del calciatore Bracci Mirko classe ’96, con la sostituzione del calciatore Lamberti classe ’96 con il calciatore Barbaro Federico classe ‘95, al minuto 8 del II tempo si sia oggettivamente trovata nella situazione di non vedere schierato alcun calciatore classe ’96. La situazione, da un punto di vista oggettivo, si sarebbe ripristinata al minuto 30 del II tempo, allorquando e’ entrato il calciatore Telleschi Matteo classe ’96 in sostituzione del calciatore Dughetti Giorgio classe ’91. La societa’ reclamata ritiene, tuttavia, di non essere incorsa in alcuna violazione della disposizione per effetto della precedente espulsione del calciatore Bracci Mirko classe ’96, avvenuta al minuto 2 del II tempo e quindi precedentemente alle sostituzioni, che avrebbe fatto scattare l’eccezione alla violazione della disposizione per il caso dell’espulsione dal campo di un calciatore tra quelli in quota. L’interpretazione, sebbene ampiamente motivata nelle controdeduzioni inviate, ad avviso di questo G.S.T. non e’ condivisibile poiché la disposizione in oggetto si limita ad obbligare le societa’ a schierare, sin dall’inizio e per tutta la durata della gara, almeno 2 calciatori classe 95 e 1 classe 96. I casi di esclusione della violazione sono eccezionali e sono volti a non sanzionare quelle societa’ che si vedono espulsi dal campo uno o più calciatori in quota ovvero questi si infortunino senza possibilità di essere sostituiti per aver gia’ effettuato tutti i cambi consentiti, e che per effetto dell’abbandono del campo da parte del giocatore, espulso o infortunato, altrimenti subirebbero automaticamente la sanzione della perdita della gara senza responsabilità alcuna, non avendo compiuto alcuna scelta tecnica. Nel caso in oggetto, invece, la societa’ reclamata una volta vistosi espulso dal campo il calciatore Bracci Mirko classe 96 aveva ancora schierati sul terreno di gioco 2 calciatori classe 95 e un calciatore classe 96 e pertanto in quel frangente non vi era alcuna violazione della disposizione e, di conseguenza, la possibilita’ di invocare e ricorrere alla clausola di esclusione della violazione, cioe’ quella relativa all’espulsione dal campo. In buona sostanza, non essendoci stata al momento dell’espulsione del calciatore la violazione della disposizione riguardante i limiti di età non si poteva ancora invocare la clausola di esclusione. La violazione e’, invece, intervenuta in un momento successivo e precisamente al minuto 8 del II tempo allorquando, per scelta tecnica o infortunio qui non rileva, e’ stato sostituito il calciatore Lamberti Alessio senza che al suo posto sia stato fatto entrare un altro calciatore classe 96 o inferiore. E’ in quel momento, cioe’ quando si e’ verificata la violazione della disposizione, che il G.S.T. deve giudicare se potesse essere utilmente invocata la clausola di eccezione ma quella violazione non si è verificata a causa di una seconda espulsione dal campo ne’ per causa di un infortunio senza possibilita’ di sostituire il calciatore, bensi’ per una scelta puramente tecnica. Sul punto e’ illuminante il richiamo alla decisione della C.A.F. (Gara Campionato Eccellenza Stella Jonica Taras / Toma C.R. Puglia in Com. Uff. n. 22/C del 14.02.2002), decisione peraltro gia’ citata in senso conforme da questo G.S.T. (Reclamo gara Pitigliano – Manciano del 2.10.2011 C.R. Toscana C.U. 21 del 20.10.2011) Non e’, viceversa, condivisa da questo G.S.T. la motivazione della Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Calabria richiamata dalla C.U. N. 44 del 19/02/2015 – pag. 1913 società reclamata e che rappresenta una pronuncia isolata rispetto all’indirizzo giurisprudenziale prevalente e ben piu’ consolidato, proprio perche’ la Commissione ha ritenuto che l’obbligo della societa’ fosse limitato a schierare sin dall’inizio della gara 3 elementi in quota e che anche se ne erano stati schierati 4, l’evento espulsione avesse attivato immediatamente la clausola di salvaguardia. Questo G.S.T. ritiene invece che la clausola di salvaguardia, se ne ricorrono i presupposti, debba trovare applicazione unicamente nel momento in cui si concretizza la violazione dell’obbligo e non anche precedentemente. Ecco che ogni altro motivo di lagnanza e’ assorbito dall’attenta analisi dei fatti storici e degli elementi normativi esistenti. Peraltro, non sfugge a questo G.S.T. che evidentemente l’applicazione della disposizione possa creare una disomogeneità di effetti e di conseguenze puramente tecniche, a seconda dello sviluppo temporale di determinati episodi nel corso della gara, che pero’ esulano dalle competenze funzionali di questo G.S.T., che e’ chiamato ad applicare le disposizioni vigenti, ma che potranno essere oggetto di valutazione da parte degli organi direttivi per le stagioni future. In ogni caso la disposizione – cosi’ come emanata per la stagione corrente – consente a priori alle societa’ ed agli allenatori di poter valutare attentamente tutte le opzioni tecniche circa l’impiego di calciatori in quota e la loro possibile sostituzione nel corso della gara. Tutto cio’ premesso, P.Q.M. Il G.S.T. sciogliendo la riserva assunta, accoglie il reclamo proposto dalla SSD Atletico Piombino arl avverso la regolarita’ della gara Forcoli 1921 Valdera A.S.D. – SSD Atletico Piombino arl disponendo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla societa’ Forcoli 1921 Valdera A.S.D., per non avere impiegato nel corso della gara e precisamente dal minuto 8 al minuto 30 del II tempo, almeno un calciatore classe ’96 o inferiore e cio’ in violazione dei limiti stabiliti dalla disposizione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana per le gare ufficiali del campionato Eccellenza per la stagione 2014/2015. Dispone non addebitarsi la relativa tassa. Commento inserito da rbelli |