CAMPIONATO ECCELLENZA GIR. B |
|||
1ª giornata |
14/09/2014 | ||
BALDACCIO BRUNI |
VALDINIEVOLE MONTECATINI |
3-0 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 14/ 9/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 2.- RECLAMO DELL'U.S.D. ART. IND. LARCIANESE AVVERSO REGOLARITA' GARA RIGNANESE/ART. IND. LARCIANESE DEL 14.09.2014 (2-O). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 17 del 25.9.2014; -ricorre a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana la societa' Art. Ind. Larcianese sostenendo di aver verificato che la societa' U.S.D. Rignanese aveva fatto partecipare alla gara Rignanese/Art. Ind. Larcianese del 14.9.2014 il calciatore Righeschi Mattia Alberto, non avendone questo titolo per non aver scontato la squalifica inflitta da questo Giudice Sportivo pubblicata ed affissa all'albo l'8.5.2014 allorche' era ancora tesserato per la sua precedente societa' U.S.D. Sangiovannivaldarno. Conseguentemente chiede infliggersi alla societa' U.S.D. Rignanese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art. 17 n. 5 C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla Societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Vige poi il principio della presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti e delle delibere prese dagli organi di giustizia sportiva dal momento della loro pubblicazione e/o affissione all'albo nelle rispettive sedi provinciali, regionali, centrali. Risulta dagli atti che la pubblicazione e l'affissione della delibera relativa alla squalifica per una gara effettiva del Righeschi Mattia Alberto sia avvenuta l'8.5.2014: da quella data pertanto tutti i tesserati e nella specie le societa' U.S.D. Sangiovannivaldarno e U.S.D. Rignanese, erano venuti a conoscenza delle relative disposizioni. Nonostante tale squalifica rispettivamente l'U.S.D. Sangiovannivaldarno, il 7.9.2014, nella gara Sangiovannivaldarno/Bastia Umbra e l'U.S.D. Rignanese, il 14.9.2014, nella gara Rignanese/Art. Ind. Larcianese schieravano il calciatore Righeschi Mattia Alberto, ancorche' squalificato: con cio' violando il preciso dettato della norma contenuta nell'art. 17 comma 5 C.G.S.. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Art. Ind. Larcianese di Larciano (Pistoia) ed infligge alla societa' U.S.D. Rignanese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 400,00 (Quattrocento). Squalifica per UNA ulteriore giornata di campionato il calciatore Righeschi Mattia Alberto ed inibisce per mesi UNO il Sig. Fabbrini Leonardo quale dirigente accompagnatore ufficiale. Dispone non addebitarsi la tassa. Commento inserito da administrator |