CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE PISTOIA |
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1ª giornata |
27/09/2014 | ||
GIOVANI VIANOVA |
CHIESINA UZZANESE |
0-3 | |
I COMMENTI |
Gare del campionato JUNIORES PISTOIA GARE DEL 27/ 9/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/ 9/2014 GIOVANI VIA NOVA B.P. - CHIESINA UZZANESE A.S.. Avverso della regolarita' della gara in epigrafe propone rituale reclamo la soc. US Chiesina Uzzanese ASD affermando che la soc. UC Giovani Via Nova nel II tempo, effettuava la sostituzione di un proprio calciatore impiegando l'assistente di parte il sig. Mattagli Luca che entrava in campo la maglia n.16.Ritenendo tale circostanza violatrice dell'art. 6 del Regolamento Gioco Calcio, chiedeva che alla soc. UC Giovani Via Nova venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Dalla lettura del referto di gara risulta effettivamente,che al 40'del II tempo il sig. Mattagli Luca, che svolgeva la funzione di assistente di parte,prendeva parte alla gara in qualità di calciatore sostituendo il proprio compagno Orifici Francesco ed il ruolo di assistente di parte veniva poi preso da altro componente della panchina. In relazione a quanto sopra,l'art.6 del Regolamento Gioco Calcio stabilisce al punto 4 che un calciatore che inizia la gara con funzione di assistente di parte non può,nella stessa gara,partecipare al gioco come calciatore,pertanto nel caso di specie il calciatore Mattagli Luca, avendo svolto funzione di assistente di parte,non aveva titolo per partecipare alla gara in oggetto in qualità' di calciatore, irregolarità' che, come previsto dal CGS comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per la società' che ne ha beneficiato. P.Q.M. Il Giudice Sportivo,letti gli atti ufficiali, in applicazione all'art. 17 comma 5 del CGS, infligge alla soc. UC Giovani Via Nova la punizione della perdita della gara di cui in epigrafe con il punteggio di 0 - 3 e dispone altresì' la restituzione della tassa di reclamo versata. Commento inserito da administrator |