CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE PISA |
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20ª giornata |
07/02/2015 | ||
BUTESE CALCIO |
BELLANI |
0-3 | |
I COMMENTI |
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI - GARA DEL 7 FEBBRAIO 2015 RECLAMO Gara: BUTESE CALCIO - A. BELLANI A.S.D. del 7 Febbraio 2015 Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. N.34 dell'11/2/2015 avverso il risultato della gara in epigrafe e terminata con il punteggio di 4 - 1 a favore della società BUTESE CALCIO, ha interposto impugnazione a questo Giudice Sportivo Territoriale la società A. BELLANI A.S.D. Nella medesima si richiede l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per avere la società BUTESE CALCIO impiegato cinque calciatori fuori quota durante la durata della gara in luogo dei quattro consentiti. Nulla ha controdedotto la società BUTESE CALCIO. Questo Giudice, letti gli atti, osserva: il reclamo è fondato e deve essere accolto. Regolando i criteri di partecipazione dei calciatori alle partite del Campionato Provinciale Juniores, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana ha così disposto: 'Alle gare del Campionato Provinciale Juniores possono partecipare i calciatori nati dall'anno 1996 in quota + 4 fuori quota nati dall'1/1/1994 in poi'. Il concetto del 'possono partecipare' a ciascuna gara 4 fuori quota, trova poi una sua limitazione per quanto attiene la fase dell'impiego e cioè la fase dinamica della disposizione regolamentare, in altre parole la partecipazione attiva a ciascuna gara. Tale limitazione trova la sua giustificazione lessicale nell'utilizzo del verbo 'impiegare' testualmente usato dal Comitato Regionale e nella logica che vuole una limitata partecipazione attiva dei quattro fuori quota alla gara di un Campionato Provinciale Juniores. Tutto ciò premesso, nelle disposizioni emanate non vi è alcuna limitazione all'inserimento del numero di fuori quota in panchina ma semplicemente limitazioni riferite al numero dei fuori quota effettivamente impiegati nell'arco della durata di ciascuna gara. Ne consegue che la gara si è svolta violando la ratio delle disposizioni come risulta evidente in atti. Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società A. BELLANI A.S.D., infligge alla società BUTESE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo. Commento inserito da 919187 |