CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE PISA

20ª giornata
07/02/2015

BUTESE CALCIO

BELLANI
0-3
I COMMENTI


CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI - GARA DEL 7 FEBBRAIO 2015
RECLAMO
Gara: BUTESE CALCIO - A. BELLANI A.S.D. del 7 Febbraio 2015
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. N.34 dell'11/2/2015 avverso il risultato
della gara in epigrafe e terminata con il punteggio di 4 - 1 a favore della
società BUTESE CALCIO, ha interposto impugnazione a questo Giudice Sportivo
Territoriale la società A. BELLANI A.S.D.
Nella medesima si richiede l'applicazione della punizione sportiva della perdita
della gara per avere la società BUTESE CALCIO impiegato cinque calciatori fuori
quota durante la durata della gara in luogo dei quattro consentiti.
Nulla ha controdedotto la società BUTESE CALCIO.
Questo Giudice, letti gli atti, osserva: il reclamo è fondato e deve essere
accolto.
Regolando i criteri di partecipazione dei calciatori alle partite del Campionato
Provinciale Juniores, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana ha
così disposto: 'Alle gare del Campionato Provinciale Juniores possono partecipare
i calciatori nati dall'anno 1996 in quota + 4 fuori quota nati dall'1/1/1994 in
poi'. Il concetto del 'possono partecipare' a ciascuna gara 4 fuori quota, trova
poi una sua limitazione per quanto attiene la fase dell'impiego e cioè la fase
dinamica della disposizione regolamentare, in altre parole la partecipazione
attiva a ciascuna gara.
Tale limitazione trova la sua giustificazione lessicale nell'utilizzo del verbo
'impiegare' testualmente usato dal Comitato Regionale e nella logica che vuole una
limitata partecipazione attiva dei quattro fuori quota alla gara di un Campionato
Provinciale Juniores.
Tutto ciò premesso, nelle disposizioni emanate non vi è alcuna limitazione
all'inserimento del numero di fuori quota in panchina ma semplicemente limitazioni
riferite al numero dei fuori quota effettivamente impiegati nell'arco della durata
di ciascuna gara.
Ne consegue che la gara si è svolta violando la ratio delle disposizioni come
risulta evidente in atti.
Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla
società A. BELLANI A.S.D., infligge alla società BUTESE CALCIO la punizione
sportiva della perdita della gara per 0 - 3.
Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.


Commento inserito da 919187




divisorio divisorio
divisorio