CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE SIENA

19ª giornata
21/02/2015

PIEVE AL TOPPO

FRATTA S.CATERINA
5-1
I COMMENTI


CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
106 stagione sportiva 2014/2015 Gara Pieve a Toppo – Fratta S. Caterina (5-1) del 21/012/2015.
Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.34 dell’11/03/015 Delegazione Provinciale di Siena.
Reclamo della società Pieve al Toppo avverso la seguente decisione del G.S.
Gara del 21/ 2/2015 PIEVE AL TOPPO 06 - FRATTA S.CATERINA Con reclamo - ritualmente
presentato - la Soc. ASD Fratta S. Caterina lamenta che la Soc. Pieve al Toppo, nella gara del
21.02.2015 del Campionato Juniores provinciali, ha utilizzato n. 5 giocatori fuori quota nati negli anni
1994 e 1995 e, per tale ragione, chiede che questo Giudice la condanni alla punizione sportiva della
perdita della gara. La Società contro interessata, alla quale è stata ritualmente inviata copia di detto
reclamo, non ha presentato controdeduzioni. In effetti, dagli atti di gara, risulta a questo Giudice che,
nelle file del Pieve al Toppo sono stati impiegati i n. 5 giocatori indicati nel reclamo che, come
confermano i dati anagrafici riferiti in distinta, risultano nati negli anni '94 e '95. Ciò determina il
superamento del limite di 4 giocatori fuori quota previsto, per il Campionato Juniores Provinciali, dal
CU N. 5 del 24/07/2014 sanzionato - ai sensi di detto Comunicato - con la perdita della gara. PQM il
Giudice Sportivo Territoriale di Siena, accogliendo il reclamo, assegna la gara a favore della Soc.
Fratta S. Caterina col punteggio di 3-0 e ordina la restituzione della tassa reclamo ove già versata.
La reclamante sostiene che l’indicazione della data di nascita della calciatore Menci Matteo, riportata
nella distinta di gara con i dati 27/11/95, è frutto di un errore materiale nella redazione della stessa.
Tale errore può essere facilmente rilevato nei dati contenuti nella carta d’identità che era comunque
allegata nei documenti ufficiali presentati all’arbitro.
La reclamante, pertanto, chiede la cassazione della decisione del G.S. con ripristino del risultato
della gara acquisito sul campo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo.
Da un esame del documento d’identità allegato al reclamo si evince che la data di nascita del
calciatore Menci Matteo è quella del 9/6/1996.
Tale data è altresì confermata nell’elenco dei calciatori della società reclamante depositato presso la
F.I.G.C. che la Corte, nell’ambito della sua attività istruttoria, ha provveduto ad esaminare,
estraendone copia.
Da quanto esposto pertanto, il reclamo della società deve essere accolto.
Da notare comunque che in sede di primo grado di giudizio l’odierna reclamante, quale società
contro interessata, non ha provveduto a depositare alcuna memoria in sua discolpa inducendo il
Giudice, che forse avrebbe potuto indagare maggiormente richiedendo la copia del documento di
identità del calciatore, a prendere il provvedimento oggi impugnato.
In ultimo, da sottolineare che anche l’arbitro è incorso in una lacuna non controllando la
corrispondenza dei dati in distinta con quelli riportati nei documenti di identità allegati alla stessa.
Da quanto esposto il Collegio rileva che se fosse stata usata maggiore diligenza ed attenzione da
parte dei soggetti interessati, questo giudizio si sarebbe potuto evitare e con esso il dispendio di
tempo e denaro.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto cassa la decisione del G.S.
ripristinando il risultato acquisito sul campo, ovvero la vittoria con il punteggio di 5-1 in favore della
società Pieve al Toppo.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo

Commento inserito da rbelli




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