CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. C

19ª giornata
25/03/2015

SETTIGNANESE

PIANESE
2-0
I COMMENTI


E' semplice dare persa 3-0 quando è impossibile viaggiare per la neve.
Non è per il risultato in po' di rispetto per i ragazzi.

Commento inserito da pirata

continuano a mettere il risultato


Commento inserito da pirata

6.1.15. CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

GARE DEL 1/ 2/2015

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

1.-RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE DELL'U.S. PIANESE
A.S.D. PER MANCATA PRESENTAZIONE GARA SETTIGNANESE/PIANESE DEL 1'.12.2015.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 41 del 5.2.2014;
-il G.S.T. letto il referto dell'arbitro, preso atto del preannuncio e
della comunicazione con cui si comunica la sussistenza di causa di causa di
forza maggiore da parte della societa' U.S. Pianese;
-rilevato che la gara in epigrafe non si e' disputata per l'assenza della
societa' U.S. Pianese;
-osserva: la societa' richiedente ha ritualmente e documentalmente
giustificato, mediante certificazione rilasciata dalla Legione Carabinieri
Toscana - ''Stazione di Piancastagnaio (Si)'', la mancata presenza in
campo. Inoltre, il Comando di detta Stazione Carabinieri ha puntualizzato,
nella certificazione rilasciata in data 9.02.2015, all'U.S. Pianese, che, a
causa delle abbondanti precipitazioni nevose verificatesi nella nottata del
1'.02.2015 e perdurate nel corso della mattinata, nonche' delle formazioni
di ghiaccio formatesi sul manto stradale generate dalle basse temperature
notturne, il transito sulle strade provinciali e comunali situate nel
Comune di Piancastagnaio, era vietato ai veicoli non muniti di catene o
pneumatici da neve.
Premesso quanto sopra, considerato che l'orario fissato per la disputa
della gara in epigrafe era fissata alle ore 11.00 e che le avverse
condizioni meteorologiche non potevano, in una valutazione obiettiva,
configurare un rassicurante presupposto in ordine alla possibilita' di
disputa della gara entro il periodo regolamentare d'attesa, tenuto conto
dell'ulteriore esigenza di raggiungere, in tempo utile, il campo di gioco,
questo G.S.T., considerate tutte le circostanze, di fatto e di diritto,
nonche' valutata la vicenda sulla base della ragionevolezza, a maggior
ragione al cospetto di una comitiva di giovanissimi calciatori (per cui ai
dirigenti incombe tutelarne l'incolumita'), in condizioni
meteorologiche, definite avverse da una certificazione ufficiale,
rilasciata dal competente Comando Stazione dei Carabinieri, ritiene di
dover accogliere la richiesta della societa' U.S. Pianese, configurando
l'evento in una causa di forza maggiore. Il G.S.T., in applicazione
dell'art. 55, comma 2, delle N.O.I.F. dispone di trasmettere gli atti al
competente C.R. Toscana affinche' fissi una
nuova data per la disputa della gara. Ordina non addebitarsi la tassa.


Commento inserito da rbelli




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