CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. C |
|||
19ª giornata |
25/03/2015 | ||
SETTIGNANESE |
PIANESE |
2-0 | |
I COMMENTI |
E' semplice dare persa 3-0 quando è impossibile viaggiare per la neve. Non è per il risultato in po' di rispetto per i ragazzi. Commento inserito da pirata continuano a mettere il risultato Commento inserito da pirata 6.1.15. CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GARE DEL 1/ 2/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 1.-RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE DELL'U.S. PIANESE A.S.D. PER MANCATA PRESENTAZIONE GARA SETTIGNANESE/PIANESE DEL 1'.12.2015. Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 41 del 5.2.2014; -il G.S.T. letto il referto dell'arbitro, preso atto del preannuncio e della comunicazione con cui si comunica la sussistenza di causa di causa di forza maggiore da parte della societa' U.S. Pianese; -rilevato che la gara in epigrafe non si e' disputata per l'assenza della societa' U.S. Pianese; -osserva: la societa' richiedente ha ritualmente e documentalmente giustificato, mediante certificazione rilasciata dalla Legione Carabinieri Toscana - ''Stazione di Piancastagnaio (Si)'', la mancata presenza in campo. Inoltre, il Comando di detta Stazione Carabinieri ha puntualizzato, nella certificazione rilasciata in data 9.02.2015, all'U.S. Pianese, che, a causa delle abbondanti precipitazioni nevose verificatesi nella nottata del 1'.02.2015 e perdurate nel corso della mattinata, nonche' delle formazioni di ghiaccio formatesi sul manto stradale generate dalle basse temperature notturne, il transito sulle strade provinciali e comunali situate nel Comune di Piancastagnaio, era vietato ai veicoli non muniti di catene o pneumatici da neve. Premesso quanto sopra, considerato che l'orario fissato per la disputa della gara in epigrafe era fissata alle ore 11.00 e che le avverse condizioni meteorologiche non potevano, in una valutazione obiettiva, configurare un rassicurante presupposto in ordine alla possibilita' di disputa della gara entro il periodo regolamentare d'attesa, tenuto conto dell'ulteriore esigenza di raggiungere, in tempo utile, il campo di gioco, questo G.S.T., considerate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, nonche' valutata la vicenda sulla base della ragionevolezza, a maggior ragione al cospetto di una comitiva di giovanissimi calciatori (per cui ai dirigenti incombe tutelarne l'incolumita'), in condizioni meteorologiche, definite avverse da una certificazione ufficiale, rilasciata dal competente Comando Stazione dei Carabinieri, ritiene di dover accogliere la richiesta della societa' U.S. Pianese, configurando l'evento in una causa di forza maggiore. Il G.S.T., in applicazione dell'art. 55, comma 2, delle N.O.I.F. dispone di trasmettere gli atti al competente C.R. Toscana affinche' fissi una nuova data per la disputa della gara. Ordina non addebitarsi la tassa. Commento inserito da rbelli |