CAMPIONATO 2 CATEGORIA GIR. A |
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19ª giornata |
01/02/2015 | ||
ATLETICO CARRARA |
FILATTIERESE |
3-0 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 1/ 2/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 41.-RECLAMO DELLA ASD FILATTIERESE AVVERSO REGOLARITA' GARA ASD ATLETICO CARRARA DEI MARMI - ASD FILATTIERESE DEL 1.2.2015 (3-0). Sciogliendo la riserva assunta nel C.U. 41 del 5/02/2015 il G.S.T. osserva che l' A.S.D. Filattierese, con tempestivo e rituale reclamo, contestava la regolarita' della gara in epigrafe, supponendo la sussistenza di un errore nell'impiego dei giocatori in quota da parte della società ospitante in occasione di una sostituzione nel corso della gara, traendo tale assunto dalla circostanza che nella distinta di gara della squadra avversaria che gli era stata consegnata erano indicati due giocatori di riserva col numero 15, uno dei quali subentrato nel corso della gara senza averlo potuto individuare univocamente. Il reclamo e' infondato e deve essere respinto. Il G.S.T. preso atto del reclamo presentato dalla A.S.D. Filattierese, ha provveduto all'attivita' istruttoria di rito, consistita nella richiesta di chiarimenti e precisazioni al D.G., il quale ha fornito una precisazione dei fatti chiara, esaustiva ed immune da vizi logici, lacune o contraddizioni, tale da doverla ritenere prova privilegiata secondo i canoni di rito. Il D.G. ha infatti precisato nel supplemento di rapporto che al 34' minuto del primo tempo la squadra ospitante aveva effettuato la sostituzione del calciatore Barbieri Matteo n.3 con il calciatore Lazzari Luca n. 15. Nel corso dell'intervallo tra primo e secondo tempo, il dirigente della A.S.D. Filattierese faceva notare al D.G. che sulla distinta dell'Atletico Carrara dei Marmi loro consegnata erano indicati due calciatori con il numero 15 e precisamente Lazzari Luca e Dell'Amico Lazzini Nicola e pertanto chiedeva chiarimenti in merito. Il D.G., interrogato il dirigente dell'Atletico Carrara dei Marmi, accertava che vi era stata una errata compilazione delle distinte e provvedeva a far correggere la distinta, poi allegata al rapporto di gara, da cui il G.S.T. rileva che il calciatore Dell'Amico Lazzini Nicola sia stato infine contrassegnato con il numero 18. Il Direttore di gara riferisce di aver immediatamente confermato C.U. N. 49 del 12/03/2015 – pag. 2167 alla societa' A.S.D. Filattierese che il calciatore subentrato nel corso del primo tempo era Lazzari Luca, classe 95. Tutto ciò premesso, il reclamo appare immotivato in quanto la societa' reclamante aveva ricevuto fin da subito il chiarimento richiesto da parte del D.G., che aveva confermato che il calciatore subentrato era il n.15 Lazzari Luca, classe 95, e pertanto non vi era stata alcuna irregolarita' nel corso della gara. Nondimeno, peraltro, alla luce dei fatti emersi, la società Atletico Carrara dei Marmi deve essere sanzionata con una ammenda per errata compilazione delle distinte di gara. P.Q.M. Il G.S.T. sciogliendo la riserva assunta, respinge il reclamo proposto dalla Asd Filattierese avverso la regolarità della gara Atletico Carrara dei Marmi-Asd Filattierese per infondatezza nel merito come sopra motivato, omologando il risultato di 3-0 conseguito sul campo e condanna la societa' Atletico Carrara dei Marmi alla sanzione dell'ammenda di Euro 80,00 per errata compilazione distinte gara. Ordina addebitarsi la tassa di reclamo. Commento inserito da rbelli |