CAMPIONATO 2 CATEGORIA GIR. E

4ª giornata
12/10/2014

COLLEVICA

BUTESE CALCIO
0-3
I COMMENTI


GARE DEL 12/10/2014

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

12.- RECLAMO DELL'A.S.D.G.S. BUTESE CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA
COLLEVICA/BUTESE CALCIO DEL 12.10.2014 (1-1).
La societa' Butese Calcio impugna l'esito e regolarita' della gara
disputata con l'A.S.D. Collevica, in data 12 ottobre 2014 e chiede la
vittoria a tavolino sul presupposto che la societa' da ultimo ricordata
aveva impiegato nel predetto incontro il calciatore Catola Luca (classe
1992) gia' squalificato per una gara effettiva nel Campionato Regionale di
2^ cat. 2013/14. Assume che, non avendo il
Catola scontato la sanzione nella precedente stagione calcistica, in quanto
inflitta nell'ultima gara utile per la sua vecchia societa' di appartenenza
(U.S. Casale Marittimo), lo stesso avrebbe dovuto astenersi dal prendere
parte alle gare disputate nella nuova societa'.
Il G.S.T. rileva che quanto segnalato dalla reclamante ha trovato riscontro
nell'esame della documentazione ufficiale per cui il ricorso puo' trovare
accoglimento.
Invero l'art. 22 comma 6 C.G.S. nel dettare una disciplina derogatoria
della disposizione contenuta nel precedente comma 3, attrae nella sua
orbita di operativita' tutte le ipotesi nelle quali il calciatore abbia
cambiato societa' ed impone che il recupero della legittimazione della
partecipazione alle gare per qualsiasi calciatore, essendo irrilevante il
suo status, avvenga solo dopo che lo stesso abbia scontato la squalifica
per le giornate inflitte nelle gare disputate 'dalla prima squadra della
nuova societa' di appartenenza'. Il binomio su cui poggia il sistema
sanzionatorio e' il cambio di societa' - gare di prima squadra, rimanendo
irrilevante lo status del calciatore.
Per i suesposti motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come innanzi
proposto dall'A.S.D.G.S. Butese Calcio di Buti (Pisa) infligge all'A.S.D.
Collevica la sanzione della perdita della gara contestata con il punteggio
di 0-3, l'ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), l'inibizione per
mesi UNO al dirigente Quaretta Andrea nonche' l'ulteriore squalifica per
UNA gara al calciatore Catola Luca. Dispone il non addebito della tassa e
trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.


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