CAMPIONATO 2 CATEGORIA GIR. E |
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4ª giornata |
12/10/2014 | ||
COLLEVICA |
BUTESE CALCIO |
0-3 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 12/10/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 12.- RECLAMO DELL'A.S.D.G.S. BUTESE CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA COLLEVICA/BUTESE CALCIO DEL 12.10.2014 (1-1). La societa' Butese Calcio impugna l'esito e regolarita' della gara disputata con l'A.S.D. Collevica, in data 12 ottobre 2014 e chiede la vittoria a tavolino sul presupposto che la societa' da ultimo ricordata aveva impiegato nel predetto incontro il calciatore Catola Luca (classe 1992) gia' squalificato per una gara effettiva nel Campionato Regionale di 2^ cat. 2013/14. Assume che, non avendo il Catola scontato la sanzione nella precedente stagione calcistica, in quanto inflitta nell'ultima gara utile per la sua vecchia societa' di appartenenza (U.S. Casale Marittimo), lo stesso avrebbe dovuto astenersi dal prendere parte alle gare disputate nella nuova societa'. Il G.S.T. rileva che quanto segnalato dalla reclamante ha trovato riscontro nell'esame della documentazione ufficiale per cui il ricorso puo' trovare accoglimento. Invero l'art. 22 comma 6 C.G.S. nel dettare una disciplina derogatoria della disposizione contenuta nel precedente comma 3, attrae nella sua orbita di operativita' tutte le ipotesi nelle quali il calciatore abbia cambiato societa' ed impone che il recupero della legittimazione della partecipazione alle gare per qualsiasi calciatore, essendo irrilevante il suo status, avvenga solo dopo che lo stesso abbia scontato la squalifica per le giornate inflitte nelle gare disputate 'dalla prima squadra della nuova societa' di appartenenza'. Il binomio su cui poggia il sistema sanzionatorio e' il cambio di societa' - gare di prima squadra, rimanendo irrilevante lo status del calciatore. Per i suesposti motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'A.S.D.G.S. Butese Calcio di Buti (Pisa) infligge all'A.S.D. Collevica la sanzione della perdita della gara contestata con il punteggio di 0-3, l'ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), l'inibizione per mesi UNO al dirigente Quaretta Andrea nonche' l'ulteriore squalifica per UNA gara al calciatore Catola Luca. Dispone il non addebito della tassa e trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Commento inserito da administrator |