CAMPIONATO 2 CATEGORIA GIR. L |
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19ª giornata |
11/02/2015 | ||
INDOMITA QUARATA |
ETRURIA CAPOLONA |
0-3 | |
I COMMENTI |
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.S.D. INDOMITA QUARATA/U.S.D. ETRURIA CAPOLONA DEL 1° FEBBRAIO 2015 (non disputata). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 41 del 5.2.2015; -la gara Indomita Quarata/Etruria Capolona, in programma a Quarata il 1' febbraio 2015 per il Campionato toscano di 2' Categoria, non veniva disputata perche' il campo sportivo veniva dichiarato inutilizzabile dal Comune di Arezzo a causa della presenza di neve. Tutto cio' premesso, come gia' dichiarato da questo Giudice in altre decisioni, l'art. 15 comma 1 lett. c) N.O.I.F. stabilisce, fra l'altro, che le societa', per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C., devono dichiarare di avere la disponibilita' di un campo di gioco, intendendosi, per ''disponibilita''' la facolta' di utilizzare ed usare liberamente il bene senza limiti, restrizioni o condizionamenti di terzi estranei all'Organizzazione Federale. Cio' comporta che, ove detta facolta' venga meno e ne consegua l'impossibilita' di effettuare una gara, la relativa responsabilita' ricada, inevitabilmente, sulla societa' ospitante sottrattasi alla garanzia offerta al momento dell'affiliazione. Ne' serve obiettare che l'impedimento, nella specie, proviene da soggetto diverso, qual'e' l'Amministrazione Comunale di Arezzo, perche' tale assunto, incentrato su problematiche afferenti a rapporti esterni all'ambito federale, non vale a giustificare la societa' nei confronti della F.I.G.C. e degli altri tesserati. Peraltro costoro sono vincolati all'osservanza delle norme e dei regolamenti che, autonomamente, si sono dati per disciplinare la vita e l'attivita' federativa, regolamenti che, in materia, demandano inderogabilmente il giudizio sulla praticabilita' del terreno di gioco all'arbitro designato a dirigere la gara (art. 60/1 N.O.I.F.). P.Q.M. il G.S.T. ritenendo la societa' ospitante responsabile dell'occorso la persegue come dovuto con la punizione sportiva della perdita della gara per sua colpa non disputata con il punteggio di 0-3. Commento inserito da rbelli |