CAMPIONATO 2 CATEGORIA GIR. M |
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3ª giornata |
05/10/2014 | ||
CASELLINA |
ALLEANZA GIOVANILE |
0-3 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 5/10/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.- RECLAMO DEL C.S. ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. AVVERSO MANCATO SVOLGIMENTO GARA CASELLINA/ALLEANZA GIOVANILE DEL 5.10.2014 (non disputata). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 19 del 9.10.2014; -il C.S. Alleanza Giovanile ha ritualmente formalizzato il preannunciato reclamo avverso la validita' della gara in oggetto, deducendo la mancata disputa della stessa a causa dell'indisponibilita' del terreno di gioco per concomitanza di orario con altra gara della Societa' concessionaria dell'impianto sportivo. Rileva in ogni caso la reclamante che la oggettiva indisponibilita' del campo di gioco andava addebitata alla societa' ospitante che peraltro non si era premurata di chiedere la variazione dell'ora di inizio della gara nonostante la concomitanza dell'altra gara. Chiede, pertanto, la condanna dell'altra societa' alla perdita della gara con il punteggio di 3-0. Questo G.S.T. esaminati gli atti ufficiali e letto il reclamo, osserva che lo stesso e' fondato. PREMESSO infatti, -che dal referto arbitrale risulta che le due squadre si sono regolarmente presentate presso lo stadio 'Bartolozzi' di piazza Marconi in Scandicci (Firenze) in concessione alla S.D. Scandicci Calcio S.r.l. per lo svolgimento del Campionato di Serie ''D'' e Coppa Toscana - Calcio Femminile; -che dalla lettura dei Comunicati Ufficiali n. 16 del 18.9.2014 e 18 del 2.10.2014 (Coppa Toscana Serie D Calcio Femminile), si rappresenta come formalmente certo il fatto dell'indisponibilita' del campo ''Bartolozzi'' di Scandicci gia' da alcuni giorni prima del 5.10.2014; CONSIDERATO -che nel caso, l'indisponibilita' del terreno di gioco non e' derivata da eventi o da causa imprevedibile o improvvisa, rispetto alla quale si sarebbe configurata, del tutto ovviamente, una circostanza esimente, in ordine alle responsabilita' organizzative della societa' Casellina bensi' da fatto conoscibile e conosciuto dalla societa' ospitante per come sopra evidenziato; RICORDATO -come sia la societa' ospitante a dover garantire la disponibilita' del terreno di gioco (o attivarsi a norma dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D.); RITENUTO -come la societa' ospitante Casellina non abbia adottato invece tutti i comportamenti e le procedure per assicurare la disponibilita' di un impianto dato in concessione ad altra societa'; Commento inserito da administrator |