CAMPIONATO 2 CATEGORIA GIR. M |
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18ª giornata |
25/01/2015 | ||
ALLEANZA GIOVANILE |
CASELLINA |
3-0 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 25/ 1/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 28.- RECLAMO DELL'A.S.D. ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO AVVERSO REGOLARITA' GARA ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO/CASELLINA DEL 25.01.2015(1-1). Con ricorso datato 29.01.2015, l'A.S.D. Alleanza Giovanile Dicomano, in relazione alla gara contro l'U.S.D. Casellina del 25.01.2015, ha sostenuto che la posizione del calciatore Lorenzo Stovini, partecipante alla stessa con il n. 6, era da considerarsi irregolare, in quanto costui risulta gia' tesserato quale allenatore professionista e chiedendo conseguentemente la sanzione sportiva della perdita della gara in danno della societa' avversaria. Controdeduce l'U.S.D. Casellina ribadendo la regolarita' di tesseramento del proprio calciatore non avendo lo Stovini ancora esercitato l'opzione fra il ruolo di allenatore e quello di direttore sportivo. Il ricorso, basato sull'art. 40 comma 1) N.O.I.F., che impedisce ai tecnici professionisti, di tesserarsi quale calciatore, e' fondato. Premesso che dagli accertamenti effettuati, lo stesso risulta essere stato iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale Allenatore professionista di Seconda Categoria Uefa A dopo aver frequentato il relativo corso indetto con Com. Uff. n. 223 del 19.3.2013, è opportuno ricordare come anche l'art. 37 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico inibisca ai tecnici professionisti il tesseramento quale calciatori. Cio' premesso si impone l'accoglimento del ricorso. Consegue il non addebito della tassa. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo dell'A.S.D. Allenza Giovanile di Dicomano (Firenze) come sopra proposto ed infligge all'U.S.D. Casellina la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, UN punto di penalizzazione quale societa' recidiva ai sensi dell'art. 21 comma 3 del C.G.S. nonche' l'ammenda di Euro 250,00 (Duecentocinquanta/00). Squalifica il Sig. DEL RE Davide, che nell'occasione svolgeva anche il ruolo di Dirigente Accompagnatore, per mesi UNO. Trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale per le ulteriori incombenze di rito. Ordina non addebitarsi la tassa. Commento inserito da rbelli |