CAMPIONATO 2 CATEGORIA GIR. M

18ª giornata
25/01/2015

ALLEANZA GIOVANILE

CASELLINA
3-0
I COMMENTI


GARE DEL 25/ 1/2015

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

28.- RECLAMO DELL'A.S.D. ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO AVVERSO REGOLARITA'
GARA ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO/CASELLINA DEL 25.01.2015(1-1).
Con ricorso datato 29.01.2015, l'A.S.D. Alleanza Giovanile Dicomano, in
relazione alla gara contro l'U.S.D. Casellina del 25.01.2015, ha sostenuto
che la posizione del calciatore Lorenzo Stovini, partecipante alla stessa
con il n. 6, era da considerarsi irregolare, in quanto costui risulta gia'
tesserato quale allenatore professionista e chiedendo conseguentemente la
sanzione sportiva della
perdita della gara in danno della societa' avversaria.
Controdeduce l'U.S.D. Casellina ribadendo la regolarita' di tesseramento
del proprio calciatore non avendo lo Stovini ancora esercitato l'opzione
fra il ruolo di allenatore e quello di direttore sportivo.
Il ricorso, basato sull'art. 40 comma 1) N.O.I.F., che impedisce ai
tecnici professionisti, di tesserarsi quale calciatore, e' fondato.
Premesso che dagli accertamenti effettuati, lo stesso risulta essere stato
iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale Allenatore professionista di
Seconda Categoria Uefa A dopo aver frequentato il relativo corso indetto
con Com. Uff. n. 223 del 19.3.2013, è opportuno ricordare come anche l'art.
37 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico inibisca ai tecnici
professionisti il tesseramento quale calciatori. Cio' premesso si impone
l'accoglimento del ricorso.
Consegue il non addebito della tassa.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo dell'A.S.D. Allenza
Giovanile di Dicomano (Firenze) come sopra proposto ed infligge all'U.S.D.
Casellina la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, UN punto
di penalizzazione quale societa' recidiva ai sensi dell'art. 21 comma 3 del
C.G.S. nonche' l'ammenda di Euro 250,00 (Duecentocinquanta/00). Squalifica
il Sig. DEL RE Davide, che nell'occasione svolgeva anche il ruolo di
Dirigente Accompagnatore, per mesi UNO. Trasmette gli atti alla Segreteria
del Comitato Regionale per le ulteriori incombenze di rito. Ordina non
addebitarsi la tassa.

Commento inserito da rbelli




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