CAMPIONATO ALLIEVI B FIRENZE GIR. C |
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8ª giornata |
08/11/2015 | ||
LIMITE E CAPRAIA |
VIRTUS GAMBASSI |
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I COMMENTI |
GARE DEL 8/11/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 8/11/2015 LIMITE E CAPRAIA A.S.D. - VIRTUS GAMBASSI TER GARA (Allievi B Provinciale): LIMITE E CAPRAIA - VIRTUS GAMBASSI TERME DEL 08/11/2015 (sospesa al 32º del 2º tempo) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 19 del 11/11/2015 il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva: - che la gara è stata sospesa avendo ambedue le società rinunciato al proseguimento della stessa; - che al 32º del secondo tempo dell'incontro menzionato il giocatore Filippo Frizzi accusava un forte malore che costringeva il D.G. ad una lunga interruzione di giuoco per consentire l'arrivo del mezzo di soccorso e la successiva ospedalizzazione del ragazzo; - che tale accadimento aveva profondamente scosso ambedue le squadre inducendole a sottoscrivere un documento nel quale le due società 'non se la sentivano di continuare a giocare'. Tutto ciò premesso, il G.S.T., dopo aver fatto i doverosi sinceri auguri di pronta guarigione al calciatore, ricorda che una giurisprudenza ormai consolidata impone alle società la piena conoscenza delle norme sportive - ivi compreso l'art. 53 N.O.I.F. - che, per la sua stessa formulazione, impone alle società di far concludere alle squadre (salva diversa determinazione arbitrale, unico soggetto legittimato a tale decisione) le gare iniziate. E' pur vero che un episodio così possa certamente colpire la sensibilità dei giocatori in campo (sensibilità il cui sviluppo è indubbiamente una delle finalità principali di questo splendido giuoco) e che alcuni valori come la solidarietà, lo spirito di squadra, l'umanità, possano indurre le squadre ad adottare decisioni drastiche le cui motivazioni non possono non essere comprese da questo G.S.T., ma è altrettanto vero che le formazioni che scendono in campo si impegnano, per regolamento federale, a terminare le gare cui prendono parte ed in tal senso deve essere interpretato l'art. 53 N.O.I.F. sopra citato che ne determina le sanzioni. Non occorre certo elencare la pletora di incontri nei quali infortuni o malori, anche importanti, che sicuramente hanno scosso i giocatori in campo sono stati superati dalla determinazione degli stessi nel concludere l'incontro. Non è quindi possibile adottare l'eventuale applicazione dell'art. 17 co.4 lett. c) del C.G.S. sempre che, come già detto, non sia proprio il D.G. a dichiarare che il fatto occorso non gli aveva consentito di continuare a dirigere la gara con la dovuta serenità ed in piena indipendenza di giudizio (art. 64 co.2 N.O.I.F.) P.Q.M Il G.S.T., visto l'art. 53 nn. 1-2 e 7 N.O.I.F. infligge alle società LIMITE E CAPRAIA e VIRTUS GAMBASSI TERME la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di UN punto in classifica nonchè l'ammenda di Euro 25,00 quale prima rinuncia. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETA' AMMENDA Euro 25,00 LIMITE E CAPRAIA A.S.D. Vedi delibera. Euro 25,00 VIRTUS GAMBASSI TERME Vedi delibera. Commento inserito da campionando |