CAMPIONATO GIOVANISSIMI B FIRENZE MERITO

02/04/2016

SAN PIERO A SIEVE

FLORENCE S.C.
0-3
I COMMENTI


GARE DEL 2/ 4/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 2/ 4/2016 S.PIERO A SIEVE A.S.D. - FLORENCE SPORTING CL
Questo Giudice rileva che con tempestivo e rituale reclamo la A.S.D. Florence Sporting Club contestava la
regolarità della gara svoltasi il 02 Aprile 2016 presso il campo 'sussidiario' di San Piero a Sieve avendo la
Società ospitante inserito nella distinta consegnata al D.G.e contestualmente affidato il compito, poi svolto, di
assistente all'arbitro a soggetto non avente titolo.
La gara terminava con risultato di 5 a 0; la reclamante, evidenziando tale irregolarità, chiedeva diversamente di
vedersi assegnata la vittoria per 3 a 0.
Nessuna controdeduzione perveniva a questo Ufficio da parte della Polisportiva reclamata pur regolarmente
edotta del reclamo in oggetto. Il G.S.T. preso atto del contenuto del reclamo e svolti i necessari approfondimenti
osserva quanto segue.
Nella distinta della Società reclamata viene effettivamente indicato con il ruolo di 'collaboratore dell'arbitro' il
Sig. Bertini Massimo.
Effettuati gli opportuni accertamenti presso i competenti Uffici del Comitato Regionale Toscano, questo Giudice
ritiene verificato che, sia nell'archivio dei giocatori tesserati, sia in quello dei ruoli dirigenziali ratificati e da
ratificare dalla Federazione della Polisportiva San Piero a Sieve non è presente il nominativo del predetto
soggetto.
La normativa di riferimento, in tal caso, è da ravvedersi nel C.U. n. 1 del 01 Luglio 2015 del S.G.S. della FIGC
che, laddove al cap. 7) descrive le 'Norme Generali per lo Svolgimento delle Attività Giovanili' , al punto 7.4
prescrive in maniera chiara alle Società, nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti all'arbitro,
l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro 'un dirigente o meglio ancora un calciatore tesserato incaricato di
svolgere funzioni di assistente all'arbitro'. La medesima norma nel suo ultimo comma altrettanto chiaramente
stabilisce quale sia la punizione sportiva da comminarsi in caso di tale irregolarità, ovvero per aver affidato
'compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo' come nel caso de
quo.
Tutto ciò premesso, P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale accoglie il reclamo proposto dalla A.S.D. Florence Sporting Club avverso il
risultato della gara Polisportiva San Piero a Sieve / A.S.D. Florence Sporting Club Campionato Giovanissimi B
del 02.04.2016 e dispone a carico della Società reclamata Polisportiva San Piero a Sieve la punizione sportiva
della perdita della gara con risultato di 0 a 3. Ordina non addebitarsi la tassa.


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