CAMPIONATO GIOVANISSIMI B FIRENZE MERITO |
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02/04/2016 | |||
SAN PIERO A SIEVE |
FLORENCE S.C. |
0-3 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 2/ 4/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 2/ 4/2016 S.PIERO A SIEVE A.S.D. - FLORENCE SPORTING CL Questo Giudice rileva che con tempestivo e rituale reclamo la A.S.D. Florence Sporting Club contestava la regolarità della gara svoltasi il 02 Aprile 2016 presso il campo 'sussidiario' di San Piero a Sieve avendo la Società ospitante inserito nella distinta consegnata al D.G.e contestualmente affidato il compito, poi svolto, di assistente all'arbitro a soggetto non avente titolo. La gara terminava con risultato di 5 a 0; la reclamante, evidenziando tale irregolarità, chiedeva diversamente di vedersi assegnata la vittoria per 3 a 0. Nessuna controdeduzione perveniva a questo Ufficio da parte della Polisportiva reclamata pur regolarmente edotta del reclamo in oggetto. Il G.S.T. preso atto del contenuto del reclamo e svolti i necessari approfondimenti osserva quanto segue. Nella distinta della Società reclamata viene effettivamente indicato con il ruolo di 'collaboratore dell'arbitro' il Sig. Bertini Massimo. Effettuati gli opportuni accertamenti presso i competenti Uffici del Comitato Regionale Toscano, questo Giudice ritiene verificato che, sia nell'archivio dei giocatori tesserati, sia in quello dei ruoli dirigenziali ratificati e da ratificare dalla Federazione della Polisportiva San Piero a Sieve non è presente il nominativo del predetto soggetto. La normativa di riferimento, in tal caso, è da ravvedersi nel C.U. n. 1 del 01 Luglio 2015 del S.G.S. della FIGC che, laddove al cap. 7) descrive le 'Norme Generali per lo Svolgimento delle Attività Giovanili' , al punto 7.4 prescrive in maniera chiara alle Società, nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti all'arbitro, l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro 'un dirigente o meglio ancora un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro'. La medesima norma nel suo ultimo comma altrettanto chiaramente stabilisce quale sia la punizione sportiva da comminarsi in caso di tale irregolarità, ovvero per aver affidato 'compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo' come nel caso de quo. Tutto ciò premesso, P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale accoglie il reclamo proposto dalla A.S.D. Florence Sporting Club avverso il risultato della gara Polisportiva San Piero a Sieve / A.S.D. Florence Sporting Club Campionato Giovanissimi B del 02.04.2016 e dispone a carico della Società reclamata Polisportiva San Piero a Sieve la punizione sportiva della perdita della gara con risultato di 0 a 3. Ordina non addebitarsi la tassa. Commento inserito da campionando |