CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE D |
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27ª giornata |
03/04/2016 | ||
RED DEVILS CASTELFRANCO |
AQUILA SCINTILLA |
0-3 | |
I COMMENTI |
Gara sospesa al 44' del primo tempo perché in calciatore dei Red Devils Castelfranco colpiva l'arbitro con un calcio Commento inserito da 919187 GARE DEL 3/ 4/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.S.D. RED DEVILS CASTELFRANCO/S.S.D. AQUILA SCINTILLA DEL 3 APRILE 2016 (sospesa al 44' del p.t. sul risultato di 0-3). L'Arbitro della gara in epigrafe riferisce, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l'incontro al quarantaquattresimo minuto del primo tempo, ritenuta l'impossibilita' di portarlo a termine giudicando i fatti verificatisi pregiudizievoli per la propria incolumita'. Tutto cio' premesso, questo Giudice esaminati gli atti ufficiali di gara che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rilevacome dagli stessi emerga che intorno al quarantaquattresimo minuto delprimo tempo , l'Arbitro sia stato colpito con un forte calcio ad una caviglia, che gli procurava forte e persistente dolore, dal calciatoredell'A.S.D. Red Devils Castelfranco Bury David, subendo altresi' un'aggressione verbale da parte di altri 7/8 calciatori della medesima Societa' . In relazione a cio' reputa questo Giudice che la conseguente decisione dell'Arbitro di sospendere definitivamente l'incontro appaia pienamente giustificata per la violenza subita e per la ritenuta sussistente situazione di pericolo per la propria incolumita' creatasi a seguito del comportamento intimidatorio e minaccioso dei tesserati della societa' ospitante, i quali impedivano il regolare svolgimento della gara. Del comportamento dei propri tesserati ne deve rispondere quindi, oggettivamente, la Societa' . P.Q.M. In base alle considerazioni di cui sopra ed in relazione ai comportamenti ascritti ai tesserati, questo Giudice Sportivo Territoriale infligge all'A.S.D. Red Devils Castelfranco di Castelfranco di Sotto (Pisa), la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 ai sensi dell'art. 17 comma 1 del C.G.S. fermi restando i provvedimenti assunti a carico dei calciatori e dirigenti pubblicati in separata ma contestuale parte del presente comunicato ufficiale. Commento inserito da 919187 |