CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE D |
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19ª giornata |
31/01/2016 | ||
FORNACETTE CASAROSA |
CAPANNE |
0-3 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 31/ 1/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 26.- RECLAMO DELL'A.S.D. CAPANNE CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA FORNACETTE CASAROSA/CAPANNE CALCIO DEL 31.1.2016 (3-3). L'A.S.D. Capanne Calcio propone reclamo avverso la regolarita' della gara Fornacette Casarosa/Capanne Calcio disputata per il Campionato diPrima Categoria, il 31 gennaio 2016 e terminata con il risultato di 3 - 3. Lamenta l'A.S.D. Capanne Calcio che l'A.S.D. Fornacette Casarosa aveva schierato nella suddetta gara il calciatore Barletta Luigi in posizione irregolare in quanto il predetto, pur essendo stato squalificato per una giornata, con provvedimento di questo Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 7 maggio 2015, relativo all'ultima gara del Campionato di Seconda Categoria Play Off allorche' militava nell'A.S.D. San Giuliano, non aveva scontato la sanzione. Precisa la reclamante che il calciatore, svincolato nel luglio 2015, aveva cambiato societa' per cui la squalifica doveva essere scontata nella prima squadra della nuova societa' a far data dal giorno successivo al suo nuovo tesseramento (5.12.2015). In relazione a cio' l'A.S.D. Capanne Calcio chiede applicarsi l'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. L'assunto si rileva fondato. Deve osservarsi che il calciatore squalificato si trova in posizione irregolare finche' non sconta la squalifica e, quindi, con la sua partecipazione vizia ogni gara alla quale ha preso parte, fosse questa anche l'ultima di una lunga serie di gare. Il principio cd. della perpetuatio sanzionatoria e' del restoassai noto per esser posto in discussione. Del resto la formulazione dell'art. 22 commi 3 e 6 C.G.S. e' talmente chiara e precisa che non ha bisogno di una maggiore illustrazione: in sostanza le squalifiche devono essere scontate dal calciatore, nel caso abbia cambiato societa' per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova societa' di appartenenza. Va rilevato, infatti, che il calciatore in argomento, pur non impiegato in campo (art.22 comma 3 C.G.S.), e' stato inserito nella distinta della societa' Fornacette Casarosa in ordine alle gare di Prima Categoria di due giornate (del 6.12.2015 e del 10.01.2016) e che egli ha altresi' preso parte alle gare disputate il 13.12.2015, 20.12.2015, 3.1.2016, 17.01.2016 e 24.1.2016. Il calciatore Barletta quindi non avrebbe dovuto essere inserito in distinta nella gara di Campionato del 6.12.2015 dell'A.S.D. Fornacette Casarosa prima squadra della nuova societa' di appartenenza, e, pertanto, non avendo scontato la squalifica in detta gara ne' in quelle successive si trovava in posizione irregolare anchenella gara di cui alla presente decisione. Alla luce di quanto innanzi esposto, a norma di quanto prescritto dall'art. 17, comma 5, lettera a, C.G.S. in ossequio al principio della perpetuatio sanzionatoria, questo Giudice Sportivo Territoriale DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla societa' Fornacette Casarosa di Fornacette Calcinaia (Pisa) la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto del reclamo con il punteggio di 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 300,00 (Trecento/00). Infligge al calciatore Barletta Luigi UNA ulteriore giornata di squalifica di Campionato, al dirigente accompagnatore ufficiale dell'A.S.D. Fornacette Casarosa Sig. Romboli Mirko l'inibizione per mesi UNO. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Nulla dispone perla tassa non versata. Commento inserito da 919187 |