CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE D

19ª giornata
31/01/2016

FORNACETTE CASAROSA

CAPANNE
0-3
I COMMENTI


GARE DEL 31/ 1/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
26.- RECLAMO DELL'A.S.D. CAPANNE CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA FORNACETTE
CASAROSA/CAPANNE CALCIO DEL 31.1.2016 (3-3).
L'A.S.D. Capanne Calcio propone reclamo avverso la regolarita' della gara Fornacette Casarosa/Capanne
Calcio disputata per il Campionato diPrima Categoria, il 31 gennaio 2016 e terminata con il risultato di 3 - 3.
Lamenta l'A.S.D. Capanne Calcio che l'A.S.D. Fornacette Casarosa aveva schierato nella suddetta gara il
calciatore Barletta Luigi in posizione irregolare in quanto il predetto, pur essendo stato squalificato per una
giornata, con provvedimento di questo Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 7 maggio
2015, relativo all'ultima gara del Campionato di Seconda Categoria Play Off allorche' militava nell'A.S.D. San
Giuliano, non aveva scontato la sanzione. Precisa la reclamante che il calciatore, svincolato nel luglio 2015,
aveva cambiato societa' per cui la squalifica doveva essere scontata nella prima squadra della nuova societa'
a far data dal giorno successivo al suo nuovo tesseramento (5.12.2015). In relazione a cio' l'A.S.D. Capanne
Calcio chiede applicarsi l'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
L'assunto si rileva fondato. Deve osservarsi che il calciatore squalificato si trova in posizione irregolare finche'
non sconta la squalifica e, quindi, con la sua partecipazione vizia ogni gara alla quale ha preso parte, fosse
questa anche l'ultima di una lunga serie di gare. Il principio cd. della perpetuatio sanzionatoria e' del restoassai
noto per esser posto in discussione. Del resto la formulazione dell'art. 22 commi 3 e 6 C.G.S. e' talmente
chiara e precisa che non ha bisogno di una maggiore illustrazione: in sostanza le squalifiche devono essere
scontate dal calciatore, nel caso abbia cambiato societa' per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la
prima squadra della nuova societa' di appartenenza. Va rilevato, infatti, che il calciatore in argomento, pur non
impiegato in campo (art.22 comma 3 C.G.S.), e' stato inserito nella distinta della societa' Fornacette Casarosa
in ordine alle gare di Prima Categoria di due giornate (del 6.12.2015 e del 10.01.2016) e che egli ha altresi'
preso parte alle gare disputate il 13.12.2015, 20.12.2015, 3.1.2016, 17.01.2016 e 24.1.2016. Il calciatore
Barletta quindi non avrebbe dovuto essere inserito in distinta nella gara di Campionato del 6.12.2015
dell'A.S.D. Fornacette Casarosa prima squadra della nuova societa' di appartenenza, e, pertanto, non avendo
scontato la squalifica in detta gara ne' in quelle successive si trovava in posizione irregolare anchenella gara di
cui alla presente decisione.
Alla luce di quanto innanzi esposto, a norma di quanto prescritto dall'art. 17, comma 5, lettera a, C.G.S. in
ossequio al principio della perpetuatio sanzionatoria, questo Giudice Sportivo Territoriale DELIBERA di
accogliere il reclamo e di infliggere alla societa' Fornacette Casarosa di Fornacette Calcinaia (Pisa) la
punizione sportiva della perdita della gara in oggetto del reclamo con il punteggio di 0-3 nonche' l'ammenda di
Euro 300,00 (Trecento/00). Infligge al calciatore Barletta Luigi UNA ulteriore giornata di squalifica di
Campionato, al dirigente accompagnatore ufficiale dell'A.S.D. Fornacette Casarosa Sig. Romboli Mirko
l'inibizione per mesi UNO. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Nulla
dispone perla tassa non versata.


Commento inserito da 919187




divisorio divisorio
divisorio