CAMPIONATO TERZA CATEGORIA AREZZO |
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06/03/2016 | |||
SAN NICCOLO |
FORTIS AREZZO |
0-4 | |
I COMMENTI |
CASTEL S.NICCOLO: Roselli, Orlandi, Dobos P., Kumar, Dobos A., Sinani A., Innocenti, Hetemi, Sinani G., Ringressi, Schmidt a disp.: Defilippo, Baglioni, Vignali Etemi M., Sinani S., Cavrila, Vignali all. Paolo Agostini FORTIS AREZZO: Caneschi, Mercantini, Bennati N., Cencini, Grassi, Polverini, Pennacchini, Baglioni, Gelli, Brunacci, Pecorari a disp.: Rossi L., Folli, Pavia, Pommella, Schicchi, Bracalenti, Rossi GM. all. Mirko Latorraca Arbitro: Grazi di Arezzo Al comunale di Strada in Casentino contro una formazione che non merita sicuramente la posizione di fanalino di coda, continuano le vittorie della FORTIS che porta a 10 i risultati utili consecutivi ed il suo bomber, Massimiliano Pecorari, dopo le splendide 4 reti odierne raggiunge quota 27 in 23 partite giocate: un record ineguagliabile nella categoria ed importante per un atleta serio ed esemplare che sta portando la formazione del Presidente Francesco Martoglio, nei piani apicali della classifica generale. In un terreno ai limiti della praticabilità per la pioggia caduta copiosa durante la mattinata ed incessante per tutto l'incontro le due formazioni si sono battute con tutte le energie nella prima frazione di gioco, dominato dagli ospiti e terminato con un netto 2-0 con reti del top-play Pecorari al 30' e 40', dopo l'errore dal dischetto di Ringressi per un fallo subito in area di rigore. Il secondo tempo non ha storia; cala sensibilmente la tenuta fisica dei locali e dilaga la Fortis di Mr. Latorraca con numerose azioni d'attacco, ma solo 2 vengono trasformate in rete al 57' e 74, sempre dalla punta di diamante Pecorari. Quando tutto lasciava presagire per una goleada finale, tanto era la superiorità fisico-tecnica espressa dagli aretini, una sconsiderata reazione di un atleta del Castel S.Niccolo, espulso per offese, ha reagito aggredendo il direttore di gara, che, tra la stupore generale di pubblico e giocatori ha sospeso l'incontro con il triplice fischio di fine gara, a pochi minuti dal termine. calcio+ Castel S.Niccolo: Roselli, Ringressi, Orlandi calcio+ Fortis Ar.: Pennacchini, Gelli, Brunacci, Pecorari arezzo 6/3/16 // cb Migliore in campo FORTIS AREZZO : PECORARI Commento inserito da simonetta GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA AREZZO GARE DEL 6/ 3/2016 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETA' PERDITA DELLA GARA: GARA CASTEL SAN NICCOLÒ – FORTIS AREZZO del 06/03/2016 (SOSP. AL 26° II^ TEMPO sul punteggio di 0-4) Il G.S.T. a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 38 del 09/03/2016, - rilevato che dagli atti ufficiali di gara risulta che il D.G. ha sospeso la partita al 26° minuto del II^ tempo dopo aver subito aggressione fisica da parte del giocatore n. 11 della Società Castel San Niccolò, Schmidt Sebastian, tale da non consentirgli di portare a termine la gara; - considerato che ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole di Giuoco, rientra pienamente nei poteri dell'Arbitro la decisione di non far proseguire la gara quando si verifichino -come nel caso di specie- fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori; - rilevato altresì che spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura tali fatti o situazioni abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 17, 4' comma del C.G.S.; - ritenuto che la decisione dell'Arbitro di sospendere definitivamente l'incontro appare pienamente giustificata, a maggior ragione se si considera la sua impossibilità fisica di portarlo a termine, a seguito delle conseguenze del colpo subito alla gamba dx da parte di un tesserato della Società ospitante, il quale impediva pertanto il regolare svolgimento della gara; - ritenuto altresì che la condotta posta in essere dal giocatore Schmidt Sebastian, per le modalità di esecuzione (aggrediva il DG mentre questi gli volgeva le spalle), la violenza del calcio inferto (che per la forza con la quale è stato portato, ha cagionato al DG lesioni, come da certificazione medica in atti) e l'abiettezza dei motivi che lo hanno determinato a compiere il gesto, sono elementi che devono essere attentamente valutati da questo GST, anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalla FIGC con i recenti interventi normativi, che hanno lo scopo di dare una maggiore tutela al ruolo degli arbitri e contrastare con ancora più efficacia gli atti di violenza nei loro confronti; - Rilevato infine che, a norma dell'art. 4 comma 2 C.G.S., l'A.S.D. Castel San Niccolò risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri dirigenti e tesserati, la cui gravità motiva ampiamente anche l'applicazione della nuova sanzione prevista dal comma 4 bis dell'art. 16 del C.G.S.. PQM Visti gli artt. 64 NOIF, 16 comma 4 bis e 17 C.G.S. DELIBERA di adottare i seguenti provvedimenti: - infligge alla societàà Castel San Niccolò la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-4 conseguito sul campo dalla squadra avversaria, in quanto a questa più favorevole (Castel San Niccolò – Fortis Arezzo 0-4); - infligge al calciatore Schmidt Sebastian la squalifica fino al 30/06/2019 poiché , espulso dal TDG per aver minacciato il DG, dopo la notifica del provvedimento, mentre il medesimo D.G. gli volgeva le spalle e si apprestava a riprendere il gioco, si “caricava” con movimento del corpo come a calciare la palla con quanta più forza possibile e gli sferrava, da dietro, una violentissima pedata che lo colpiva sul polpaccio destro, facendolo barcollare, provocandogli immediato, fortissimo e persistente dolore, tale da non permettergli di C.U. D.P.AR. N.39. del 16/03/2016 – pag 1150 correre e di portare a termine la gara. Il calciatore espulso veniva cinturato da un proprio compagno di squadra e allontanato di peso dal TDG. Stante il perdurante dolore il DG si recava al P.S. dell’Ospedale di Arezzo dove veniva refertato con prognosi di 4 giorni come da certificazione medica allegata al rapporto di gara. * Ai sensi dell’art. 16 comma 4 bis del C.G.S. si specifica che la sanzione comminata al suddetto calciatore, essendo conseguente a condotta violenta commessa nei confronti di Ufficiale di Gara, deve essere considerata a carico della Società Castel San Niccolò ai fini dell’applicazione delle misure amministrative destinate al recupero delle spese arbitrali deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare episodi di violenza nei confronti dei medesimi. Resta a carico della suddetta Società, oggettivamente responsabile, l'eventuale risarcimento dei danni subiti dall'arbitro. Arezzo, 15/03/2016 Il GST Commento inserito da campionando |