CAMPIONATO TERZA CATEGORIA AREZZO

20/03/2016

SAN NICCOLO

TUSCAR
0-3
I COMMENTI


GARE DEL 20/ 3/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 20/ 3/2016 CASTEL SAN NICCOLO - TUSCAR
- visto il reclamo ritualmente presentato dalla Soc. Acd Tuscar con il quale l'istante deduce, come primo
motivo di ricorso, la partecipazione alla gara da parte del tesserato Viti Elia, non avente titolo in quanto nato il
02/02/2000 (infrasedicenne) e, come secondo motivo, la mancanza di tesseramento relativamente ad 'uno o
più tra i seguenti tesserati schierati dal primo minuto ovvero entrati nel secondo tempo' di cui indica ben tredici
nominativi;
- che per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, lo stesso deve ritenersi inammissibile in quanto generico
ex art. 33/6 CGS;
- che per quanto invece riguarda il primo motivo, il reclamo risulta fondato non tanto perché il tesserato Viti
Elia sia minore di sedici anni, bensì perché per il medesimo la società Castel S. Niccolò non ha provveduto a
richiedere il certificato di maturità agonistica previsto dalla vigente normativa ( art. 34/3 NOIF), come attestato
dalla comunicazione datata 05/04/2016 inviata a questo GST dall'Ufficio Tesseramenti del CRT;
P.Q.M.
Visti gli artt. 34 NOIF e 17 comma 5, 46 C.G.S.
INFLIGGE alla Soc. Asd Castel San Niccolò la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-3 (Asd Castel S. Niccolò - Acd Tuscar 0-3).
Infligge, inoltre, al calciatore Viti Elia la squalifica fino al12/05/2016, al Sig. Agostini Paolo, quale dirigente
accompagnatore, l'inibizione fino al 12/05/2016 ed alla società Asd Castel S. Niccolò l'ammenda pari ad euro
150,00.
Ordina restituirsi la tassa di reclamo, ove già addebitata.


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