CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FIRENZE GIR. A

05/03/2016

S. VIGNINI VICCHIO

SANCAT
0-3
I COMMENTI


CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
130 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Sancat avverso la decisione
del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 5/03/2016 contro la A.S.D. Sandro Vignini
Vicchio (C.U. n. 39 del 16/03/2016)
Il reclamo, proposto dalla Società Sancat, attiene alla decisione del G.S.T. che disponeva la
ripetizione della gara identificata in oggetto con la seguente motivazione:
“Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 38 del 09.03.2016; con rapporto in data 05 Marzo 2016
l'Arbitro designato per la direzione della gara Sandro Vignini Vicchio - Sancat riferiva che, alle ore
18,15, dopo aver verificato la praticabilità del campo di giuoco assieme ai capitani delle due squadre
ed aver esplicato tutte le formalità di rito antecedenti l'ingresso in campo dei giocatori, veniva
informato dal capitano della squadra ospitante che l'impianto di illuminazione del terreno di giuoco
non funzionava. Il D.G. decideva quindi di non disputare la gara.
Premesso che la partita era prevista in calendario per ore 18,30 di quello stesso giorno, ritiene
questo Giudice Sportivo Territoriale applicabile al caso de quo il principio di diritto secondo cui, in
presenza di situazioni comunque connesse ad irregolarità del terreno di giuoco l'arbitro debba
invitare la società ospitante ad eliminare l'elemento impeditivo entro un termine ritenuto compatibile,
a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro, sia che esso debba iniziare
sia che esso debba proseguire dopo il verificarsi di un fatto ostativo al suo normale svolgimento. A
siffatto principio il Direttore di gara non si è rigorosamente attenuto; così operando, egli non ha fatto
buon governo dei poteri conferitigli dalle disposizioni regolamentari. E'
infatti soltanto allo scadere del termine prefissato che sorge la responsabilità della società ospitante
alla quale, non ottemperando alla disposizione del Direttore di gara, sarebbe esclusivamente
ascrivibile il mancato inizio della partita, sia nel caso che il suo comportamento fosse dovuto a
volontarietà sia che fosse dipeso da fatti ad essa imputabili solo a titolo di colpa.
Dal rapporto in atti risulta esclusivamente che il D.G. abbia al contrario operato una valutazione
soggettiva, ritenendo evidentemente impossibile ovviare all'irregolarità in tempo utile per lo svolgere
dell'incontro senza però dare la possibilità alla società ospitante di adoperarsi a tal fine entro un
congruo termine. E’ proprio il trascorrere del tempo prefissato che offre - come si è detto - la prova
della responsabilità della società.
La gara pertanto deve essere ripetuta.
P.Q.M.
il G.S.T. trasmette gli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale di Firenze per mettere
nuovamente la gara in calendario.”
La società Sancat impugnava tempestivamente tale decisione eccependo il fatto che il G.S.T.
avrebbe sottovalutato la facoltà concessa al D.G. di ritenere impossibile la disputa della gara per
insufficienza o, come nel caso concreto, assenza della necessaria illuminazione.
In effetti la gara avrebbe dovuto avere inizio alle ore 18,30 e la reclamante eccepisce che,
verosimilmente fin dal principio, la squadra ospitante non avesse intenzione di disputare la partita
avendo la stessa fortemente sollecitato l'arbitro a dichiarare l'impraticabilità del campo.
La verifica avrebbe avuto esito negativo essendo il campo perfettamente agibile e solo allora il
capitano avrebbe dedotto l'impossibilità della disputa a causa di un guasto all'impianto elettrico.
Numerosi gli indizi che la società A.S.D. Sandro Vignini Vicchio avesse già rinunciato alla gara
poiché la medesima, fin dalle 17.00 non avrebbe consentito l'acquisto dei biglietti di ingresso ed il
Bar dell'impianto, normalmente aperto durante le gare, risultava già chiuso.
Il D.G. comunque avrebbe correttamente atteso per un congruo termine e, solo dopo aver richiamato
per numerose volte la squadra ospitante a risolvere il problema, avrebbe dichiarato l'impossibilità di
svolgere la gara per la mancata illuminazione del campo.
Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Risulta innegabile che la normativa impone alla squadra ospitante di doversi attenere alla
disposizione di cui all'art. 59 N.O.I.F. titolata “I campi di giuoco” che recita al comma secondo: “Per
l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato
C.U. N. 57 del 07/04/2016
2427
della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio
Federale.”
Ad una verifica preliminare il D.G. giudicava il terreno agibile ma chiedeva che, visto l'orario di
disputa della partita, venissero accese le luci del campo da giuoco ritenendo che la mancata
illuminazione del campo potesse costituire elemento ostativo al regolare svolgimento della gara.
Le censure operate dal G.S.T. con riferimento alla mancata concessione da parte dell'arbitro di un
congruo termine per porre rimedio all'irregolarità vengono superate da quanto dedotto dal D.G. nel
supplemento di gara; infatti La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva necessario, ai fini del
decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a chiedere delucidazioni al D.G. che
venivano cristallizzate in un atto depositato al fascicolo.
Nel documento viene precisato che la gara sarebbe iniziata con qualche minuto di ritardo (dovuto
alla necessaria verifica di praticabilità del campo su richiesta della squadra ospitante) se il capitano
della società Sandro Vignini Vicchio non avesse comunicato, alle ore 18.45, l'impossibilità di
accendere le luci a causa di un guasto.
L'elemento risultava in contrasto con la regolare illuminazione del piazzale antistante al campo ed il
perfetto funzionamento delle luci della zona spogliatoi ma, alle legittime perplessità del D.G., il
capitano avrebbe solo iterato l'impossibilità di attivare i fari del terreno di giuoco.
Sempre nel documento l'arbitro attesta di avere abbandonato l'impianto sportivo alle ore 19,30 e
cioè 45 minuti dopo la comunicazione da parte del Capitano della squadra ospitante.
Pur non avendo alcun rilievo gli elementi indiziari contenuti nel reclamo, in merito alla presunta
volontà preventiva da parte della società ospitante di non iniziare la gara, dalle dichiarazioni arbitrali
emerge la chiara responsabilità esclusiva in capo alla società A.S.D. Sandro Vignini Vicchio per la
mancata disputa della competizione non avendo la medesima provato in alcun modo la forza
maggiore ed avendo al contrario il D.G. concesso un “tempo di attesa” congruo per il ripristino
dell'illuminazione.
In ordine alle chiare indicazioni arbitrali la causa che ha impedito il regolare svolgimento della gara
deve necessariamente riferirsi all'insufficiente visibilità del terreno di giuoco esclusivamente
attribuibile alla mancata illuminazione del campo da parte società ospitante.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone, ai sensi dell'art. 17 C.G.S., a
carico della società Sandro Vignini Vicchio la perdita della gara (disputata in data 5/03/2016 contro
la società Sancat) con il punteggio di 0 - 3 ordinando la restituzione della relativa tassa.

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