CAMPIONATO TERZA CATEGORIA LUCCA GIR. A

2ª giornata
17/10/2015

CASTELVECCHIO DI COMPITO

BARGECCHIA
3-0
I COMMENTI


--- GARE DEL 17/10/ 15 ---
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 17/10/ 15 CASTELVECCHIO DI COMPITO - BARGECCHIA
Reclamo della Società GSD Castelvecchio di Compito avverso regolarità della gara
GSD CASTELVECCHIO DI COMPITO - ASD BARGECCHIA del 17/10/15 (1-3).
Il GDS Castelvecchio di Compito presenta reclamo a questo G.S. in merito alla
gara in epigrafe relativa al campionato di Terza Categoria terminata con il
risultato di 1 a 3.
La reclamante sostiene che la Società avversaria aveva fatto partecipare alla
gara in questione il calciatore Angeli Alessandro, in posizione irregolare
perché squalificato per 1 giornata.
Nello scorso campionato il calciatore Angeli tesserato per la Società USD Stiava
veniva squalificato per 1 gara per recidività di ammonizione in IV infrazione
(C.U. 59 del 30/4/15 2° Categoria Girone E), essendo l'ultima del campionato la
Società USD Stiava non ha disputato né i Play-off nè i Play-out. Di conseguenza,
Angeli avrebbe dovuto scontare la predetta sanzione nella prima giornata di
questa stagione sportiva, dopo essere trasferito alla Società ASD Bargecchia.
C.U. DP LUCCA N.19 del 28/10/2015 – pag. 590
Il reclamo è fondato e può essere accolto.
L'art. 22 comma 3 e 6 C.G.S. stabilisce che il calciatore squalificato deve
scontare la sanzione in gare ufficiali della squadra nella quale militava al
momento del fatto e che la squalifica non può essere scontata in tutto o in
parte nella stagione in cui la sanzione è stata inflitta, questa deve essere
scontata per il solo residuo nella stagione successiva anche qualora il
calciatore abbia cambiato Società.
P.Q.M.
il G.S. presso la Delegazione Provinciale Lucca, accoglie il reclamo come sopra
proposto dal GSD Castelvecchio di Compito e in apllicazione dell’art. 17 C.G.S.
e infligge all'ASD Bargecchia la sanzione della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 3, l'ammenda di €150,00 (centocinquanta/00), squalifica di 1
ulteriore giornata del calciatore Angeli Alessandro e infligge l'inibizione di
mesi 1 al dirigente accompagnatore ufficiale Fubiani Antonio dell'ASD
Bargecchia.

Commento inserito da 919187




divisorio divisorio
divisorio