CAMPIONATO TERZA CATEGORIA LUCCA GIR. A |
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2ª giornata |
17/10/2015 | ||
CASTELVECCHIO DI COMPITO |
BARGECCHIA |
3-0 | |
I COMMENTI |
--- GARE DEL 17/10/ 15 --- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 17/10/ 15 CASTELVECCHIO DI COMPITO - BARGECCHIA Reclamo della Società GSD Castelvecchio di Compito avverso regolarità della gara GSD CASTELVECCHIO DI COMPITO - ASD BARGECCHIA del 17/10/15 (1-3). Il GDS Castelvecchio di Compito presenta reclamo a questo G.S. in merito alla gara in epigrafe relativa al campionato di Terza Categoria terminata con il risultato di 1 a 3. La reclamante sostiene che la Società avversaria aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Angeli Alessandro, in posizione irregolare perché squalificato per 1 giornata. Nello scorso campionato il calciatore Angeli tesserato per la Società USD Stiava veniva squalificato per 1 gara per recidività di ammonizione in IV infrazione (C.U. 59 del 30/4/15 2° Categoria Girone E), essendo l'ultima del campionato la Società USD Stiava non ha disputato né i Play-off nè i Play-out. Di conseguenza, Angeli avrebbe dovuto scontare la predetta sanzione nella prima giornata di questa stagione sportiva, dopo essere trasferito alla Società ASD Bargecchia. C.U. DP LUCCA N.19 del 28/10/2015 – pag. 590 Il reclamo è fondato e può essere accolto. L'art. 22 comma 3 e 6 C.G.S. stabilisce che il calciatore squalificato deve scontare la sanzione in gare ufficiali della squadra nella quale militava al momento del fatto e che la squalifica non può essere scontata in tutto o in parte nella stagione in cui la sanzione è stata inflitta, questa deve essere scontata per il solo residuo nella stagione successiva anche qualora il calciatore abbia cambiato Società. P.Q.M. il G.S. presso la Delegazione Provinciale Lucca, accoglie il reclamo come sopra proposto dal GSD Castelvecchio di Compito e in apllicazione dell’art. 17 C.G.S. e infligge all'ASD Bargecchia la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, l'ammenda di €150,00 (centocinquanta/00), squalifica di 1 ulteriore giornata del calciatore Angeli Alessandro e infligge l'inibizione di mesi 1 al dirigente accompagnatore ufficiale Fubiani Antonio dell'ASD Bargecchia. Commento inserito da 919187 |