CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PRATO |
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1ª giornata |
03/10/2015 | ||
COLONNATA 1965 |
MONTEPIANO |
0-3 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 3/10/2015 Gara del 3/10/2015 COLONNATA 1965 – MONTEPIANO GARA DEL 3/10/2015 A.C.D. COLONNATA 1965 - A.D.S. MONTEPIANO Reclamo dell'A.D.S. MONTEPIANO avverso posizione irregolare giocatore Manzani Alessio (nr 10) in oggetto. Valevole per il Campionato di Terza Categoria del 3.10.2015 (0 - 0). Il G.S.T. osserva che l'A.D.S. Montepiano, con tempestivo e rituale reclamo, contestava la regolarità della gara in epigrafe, supponendo la posizione irregolare del calciatore in oggetto in quanto nell'ultima gara di Terza Categoria del 9.05.2015 (Giovani Impavida Vernio - Colonnata) incorreva nella punizione sportiva di squalifica per una gara per recidiva in ammonizione. Circa il merito del reclamo, il G.S.T. osserva e rileva che lo stesso e' fondato e deve essere accolto. Il reclamo ha ad oggetto la posizione irregolare del calciatore sopra menzionato, nei confronti del quale questo Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul C.U. n. 50 del 13.5.2015 (della trascorsa stagione sportiva) comminava la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione. Nella fattispecie e' pacifico in punto di fatto che non fu possibile scontare la squalifica nella stagione sportiva 2014/15, in quanto non vennero disputate dalla Società, nella quale militavano il calciatore,altre gare dello stesso campionato. Ne consegue che gli atleti avrebbero dovuto scontare la squalifica non partecipando alla prima gara di campionato oggi reclamata. Per i suesposti motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'A.D.S. MONTEPIANO infligge all'A.C.D. COLONNATA la sanzione della perdita della gara contestata con il punteggio di 0 a 3, l'ammenda di euro 100,00 (cento/00), l'inibizione per mesi uno al Dirigente Giudice Biagio nonchè l'ulteriore squalifica per UNA gara al calciatore Manzani Alessio. Dispone il non addebito della relativa tassa. Commento inserito da campionando |