CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PRATO

1ª giornata
03/10/2015

COLONNATA 1965

MONTEPIANO
0-3
I COMMENTI


GARE DEL 3/10/2015
Gara del 3/10/2015 COLONNATA 1965 – MONTEPIANO

GARA DEL 3/10/2015 A.C.D. COLONNATA 1965 - A.D.S. MONTEPIANO Reclamo dell'A.D.S.
MONTEPIANO avverso posizione irregolare giocatore Manzani Alessio (nr 10) in oggetto. Valevole per il Campionato di Terza Categoria del 3.10.2015 (0 - 0).
Il G.S.T. osserva che l'A.D.S. Montepiano, con tempestivo e rituale reclamo, contestava la regolarità della
gara in epigrafe, supponendo la posizione irregolare del calciatore in oggetto in quanto nell'ultima gara di
Terza Categoria del 9.05.2015 (Giovani Impavida Vernio - Colonnata) incorreva nella punizione sportiva di
squalifica per una gara per recidiva in ammonizione.
Circa il merito del reclamo, il G.S.T. osserva e rileva che lo stesso e' fondato e deve essere accolto.
Il reclamo ha ad oggetto la posizione irregolare del calciatore sopra menzionato, nei confronti del quale
questo Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul C.U. n. 50 del 13.5.2015 (della trascorsa stagione
sportiva) comminava la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione.
Nella fattispecie e' pacifico in punto di fatto che non fu possibile scontare la squalifica nella stagione sportiva
2014/15, in quanto non vennero disputate dalla Società, nella quale militavano il calciatore,altre gare dello
stesso campionato. Ne consegue che gli atleti avrebbero dovuto scontare la squalifica non partecipando alla
prima gara di campionato oggi reclamata.
Per i suesposti motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'A.D.S.
MONTEPIANO infligge all'A.C.D. COLONNATA la sanzione della perdita della gara contestata con il
punteggio di 0 a 3, l'ammenda di euro 100,00 (cento/00), l'inibizione per mesi uno al Dirigente Giudice Biagio
nonchè l'ulteriore squalifica per UNA gara al calciatore Manzani Alessio.
Dispone il non addebito della relativa tassa.


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