CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI FIRENZE GIR. A

7ª giornata
25/11/2015

SCARPERIA

RIGNANESE
1-1
I COMMENTI


la partita verra rigiocata il 17 o il 18 novembre

Commento inserito da pecchio99

GARE DEL 31/10/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 31/10/2015 SCARPERIA 1920 A.S.D. - RIGNANESE
La Società U.S.D. RIGNANESE (di Rignano sull'Arno - Firenze) in relazione alla gara indicata in epigrafe
presentava rituale reclamo chiedendo la ripetizione della stessa per errore tecnico dell'arbitro in quanto su una
calcio di rigore a proprio favore il D.G. annullava il goal dopo che un proprio calciatore ribadiva in rete
successivamente alla respinta del portiere.
Il reclamo può essere preso in esame solo perchè l'arbitro della gara, già nel rapporto ufficiale, ha ammesso il
proprio errore.
A tale proposito ricorda questo Giudice che non può parlarsi di insindacabilità tecnica di fronte ad un errore
riconosciuto dall'arbitro. Esula all'uopo l'eccezione dell'insindacabilità, dato che è l'arbitro stesso che, con l'atto
ufficiale, riconosce, anzi attesta di essersi sbagliato; in casi del genere l'0rgano di disciplina sportiva non si
sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, ammesso e certificato
dal D.G., per giudicare se tale errore abbia influito sulla regolarità di svolgimento della gara,per l'eventuale
applicazione dell'art. 17 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Nella fattispecie si ritiene che l'errore ebbe
ad influire sulla validità dell'incontro, se è vero che esso si concluse sul punteggio di 1-0 a favore della Società
A.S.D. SCARPERIA.
Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S.D. RIGNANESE (di Rignano
sull'Arno - Firenze) dispone la ripetizione dell'incontro e trasmette gli atti alla Segreteria della Delegazione
Provinciale di Firenze per le incombenze di rito. Ordina non addebitarsi la tassa.


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