CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI FIRENZE GIR. A |
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7ª giornata |
25/11/2015 | ||
SCARPERIA |
RIGNANESE |
1-1 | |
I COMMENTI |
la partita verra rigiocata il 17 o il 18 novembre Commento inserito da pecchio99 GARE DEL 31/10/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 31/10/2015 SCARPERIA 1920 A.S.D. - RIGNANESE La Società U.S.D. RIGNANESE (di Rignano sull'Arno - Firenze) in relazione alla gara indicata in epigrafe presentava rituale reclamo chiedendo la ripetizione della stessa per errore tecnico dell'arbitro in quanto su una calcio di rigore a proprio favore il D.G. annullava il goal dopo che un proprio calciatore ribadiva in rete successivamente alla respinta del portiere. Il reclamo può essere preso in esame solo perchè l'arbitro della gara, già nel rapporto ufficiale, ha ammesso il proprio errore. A tale proposito ricorda questo Giudice che non può parlarsi di insindacabilità tecnica di fronte ad un errore riconosciuto dall'arbitro. Esula all'uopo l'eccezione dell'insindacabilità, dato che è l'arbitro stesso che, con l'atto ufficiale, riconosce, anzi attesta di essersi sbagliato; in casi del genere l'0rgano di disciplina sportiva non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, ammesso e certificato dal D.G., per giudicare se tale errore abbia influito sulla regolarità di svolgimento della gara,per l'eventuale applicazione dell'art. 17 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Nella fattispecie si ritiene che l'errore ebbe ad influire sulla validità dell'incontro, se è vero che esso si concluse sul punteggio di 1-0 a favore della Società A.S.D. SCARPERIA. Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S.D. RIGNANESE (di Rignano sull'Arno - Firenze) dispone la ripetizione dell'incontro e trasmette gli atti alla Segreteria della Delegazione Provinciale di Firenze per le incombenze di rito. Ordina non addebitarsi la tassa. Commento inserito da campionando |