CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI FIRENZE GIR. B |
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13/02/2016 | |||
VINCI |
FIRENZE OVEST |
3-3 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 13/ 2/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 13/ 2/2016 VINCI A.S.D. - FIRENZE OVEST A.S.D. Sciogliendo la riserva assunta nel C.U. n. 35 del 17.02.2016, questo Giudice rileva con tempestivo e rituale reclamo la Firenze Ovest A.S.D. contestava la regolarità della gara, svoltasi il 13 Febbraio 2016, presso il campo 'sussidiario' anzichè presso il campo 'Comunale Petriolo' della Società ospitante, valevole per il Campionato Allievi Firenze tra Vinci ASD e Firenze Ovest A.S.D., terminata con il risultato, sub judice, di 3 a 3. La reclamante, ritenendo tale imprevista e non comunicata variazione lesiva ed alterante il regolare svolgimento della gara chiedeva, in tesi, di vedersi assegnata la vittoria per 3 a 0, in ipotesi, la ripetizione della stessa presso il campo sportivo effettivamente risultante dal C.U. n. 34 del 10.02.2016. Nessuna controdeduzione perveniva a questo Ufficio da parte della A.S.D. reclamata. Il G.S.T. preso atto del contenuto del reclamo e svolti i necessari approfondimenti osserva quanto segue. Dal C.U. 34 del 10.02.2016 (e non 2015 come erroneamente indicato in reclamo) emerge in maniera incontestabile che il campo deputato e comunicato allo svolgimento della partita in oggetto fosse il 'Comunale Petroio-Vinci,Via Villa Alessandri 2'. Altrettanto indubbio è che nessuna variazione sia mai stata comunicata ai preposti Uffici. In buona sostanza la gara avrebbe dovuto avere il suo naturale svolgimento nel predetto 'comunale' e non nell'adiacente 'sussidiario' come effettivamente svoltasi e risultante in atti. Ricorda questo Giudice come non sia possibile consentire alla Società ospitante di operare, a propria esclusiva discrezione e secondo le circostanze, una scelta, addirittura sul momento, fra campi principali e sussidiari in occasione di singole gare. Tale comportamento, riferibile all'inosservanza dell'obbligo di comunicare la variazione del campo da gioco almeno 5 giorni prima della gara (art. 30 comma 2 Regolamento LND), non può certamente andare esente da valutazione in sede disciplinare. Altra cosa è però il risultato sportivo maturato all'esito di una gara regolarmente svoltasi, e qui veniamo al caso di specie. Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva il G.S.T. è, sì, in prima istanza competente sulla regolarità del campo di giuoco, ma allorché si incardini il procedimento così come prescritto dal successivo comma n. 6 che al punto b) specifica in maniera chiara che il reclamo deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all' arbitro dalla Società prima della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso che in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. All'esito dei doverosi approfondimenti svolti da questo Giudice non risulta agli atti nessuna riserva scritta presentata prima della gara e nessuna valenza possono avere le doglianze verbali di cui dà conto la reclamante; stessa sorte debbono altresì avere le dedotte contestazioni relative alle dimensioni, tipologia di terreno (erba naturale, erba artificiale) e soprattutto praticabilità del campo da giuoco ove si è svolta la gara. Se infatti i primi due sono elementi obiettivi che sottendono all'omologazione del campo 'sussidiario' di Vinci, il terzo è valutazione rimessa esclusivamente al D.G. e quindi estranea a questo Ufficio e avulsa da questa sede. In conclusione questo Giudice ritiene che, partecipando alla gara senza la presentazione delle precise riserve scritte necessarie prima del suo inizio, la reclamante ha per facta concludentia accettato la variazione del campo di giuoco e svolto un incontro regolare il cui risultato sportivo non può essere sindacato in questa sede e MILIANI COSIMO (S.MARIA A.S.D.) ORSI CESARE (S.MARIA A.S.D.) CORRI GIOVANNI (SANCAT) NICCOLINI MARCO (CERBAIA) ZEROAL SOUFIAN (GIOVANI CALCIO VINCI) LAVORINI COSIMO (AUDACE GALLUZZO A.S.D.) NUTINI MATTIA (AUDACE GALLUZZO A.S.D.) ROTONDI MATTEO (BELMONTE ANTELLA GRASSINA) COMPAGNUCCI SAMUELE (CERBAIA) CONTI RICCARDO (CERBAIA) ROSSELLI GIACOMO (CORTENUOVA) MINICUCCI RINO (FLORIAGAFIR BELLARIVA) TOZZI ANDREA (LUDUS 90 VALLE DELL ARNO) CIULLI MATTIA (MONTESPERTOLI) NENCINI MARCO (S.BANTI BARBERINO) MOLDOVEANU ALEXANDRU (S.PIERO A SIEVE A.S.D.) NANNELLI RICCARDO (SALES A.S.D.) C.U. n.36– pag.1134 quindi deve essere confermato come da atti ufficiali. Resta salva la valutazione in sede disciplinare del comportamento della Società reclamata Vinci A.S.D. per l'inosservanza dell'obbligo di comunicare agli Organi competenti la variazione del campo di gioco nei termini previsti dalle norme (art. 30 comma 2 Regolamento LND) Tutto ciò premesso, P.Q.M. Il G.S.T. sciogliendo la riserva assunta, rigetta il reclamo proposto dalla Firenze Ovest A.S.D. (di Firenze) avverso il regolare svolgimento della gara Vinci A.S.D. / Firenze Ovest A.S.D. Campionato Allievi Firenze del 13.02.2016 e dispone l'addebitarsi della relativa tassa. Infligge alla Vinci A.S.D. l'ammenda di Euro 60,00 per l'inosservanza dell'obbligo di comunicare agli Organi competenti la variazione del campo di gioco. Commento inserito da 919187 |