CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI FIRENZE GIR. B

13/02/2016

VINCI

FIRENZE OVEST
3-3
I COMMENTI


GARE DEL 13/ 2/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 13/ 2/2016 VINCI A.S.D. - FIRENZE OVEST A.S.D.
Sciogliendo la riserva assunta nel C.U. n. 35 del 17.02.2016, questo Giudice rileva con tempestivo e rituale
reclamo la Firenze Ovest A.S.D. contestava la regolarità della gara, svoltasi il 13 Febbraio 2016, presso il
campo 'sussidiario' anzichè presso il campo 'Comunale Petriolo' della Società ospitante, valevole per il
Campionato Allievi Firenze tra Vinci ASD e Firenze Ovest A.S.D., terminata con il risultato, sub judice, di 3 a 3.
La reclamante, ritenendo tale imprevista e non comunicata variazione lesiva ed alterante il regolare svolgimento
della gara chiedeva, in tesi, di vedersi assegnata la vittoria per 3 a 0, in ipotesi, la ripetizione della stessa presso
il campo sportivo effettivamente risultante dal C.U. n. 34 del 10.02.2016.
Nessuna controdeduzione perveniva a questo Ufficio da parte della A.S.D. reclamata.
Il G.S.T. preso atto del contenuto del reclamo e svolti i necessari approfondimenti osserva quanto segue.
Dal C.U. 34 del 10.02.2016 (e non 2015 come erroneamente indicato in reclamo) emerge in maniera
incontestabile che il campo deputato e comunicato allo svolgimento della partita in oggetto fosse il 'Comunale
Petroio-Vinci,Via Villa Alessandri 2'. Altrettanto indubbio è che nessuna variazione sia mai stata comunicata ai
preposti Uffici.
In buona sostanza la gara avrebbe dovuto avere il suo naturale svolgimento nel predetto 'comunale' e non
nell'adiacente 'sussidiario' come effettivamente svoltasi e risultante in atti. Ricorda questo Giudice come non
sia possibile consentire alla Società ospitante di operare, a propria esclusiva discrezione e secondo le
circostanze, una scelta, addirittura sul momento, fra campi principali e sussidiari in occasione di singole gare.
Tale comportamento, riferibile all'inosservanza dell'obbligo di comunicare la variazione del campo da gioco
almeno 5 giorni prima della gara (art. 30 comma 2 Regolamento LND), non può certamente andare esente da
valutazione in sede disciplinare.
Altra cosa è però il risultato sportivo maturato all'esito di una gara regolarmente svoltasi, e qui veniamo al caso
di specie. Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva il G.S.T. è, sì, in prima istanza
competente sulla regolarità del campo di giuoco, ma allorché si incardini il procedimento così come prescritto
dal successivo comma n. 6 che al punto b) specifica in maniera chiara che il reclamo deve essere preceduto da
specifica riserva scritta presentata all' arbitro dalla Società prima della gara, ovvero da specifica riserva verbale,
nel caso che in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal
capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra,
facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. All'esito dei doverosi approfondimenti svolti da questo
Giudice non risulta agli atti nessuna riserva scritta presentata prima della gara e nessuna valenza possono
avere le doglianze verbali di cui dà conto la reclamante; stessa sorte debbono altresì avere le dedotte
contestazioni relative alle dimensioni, tipologia di terreno (erba naturale, erba artificiale) e soprattutto
praticabilità del campo da giuoco ove si è svolta la gara. Se infatti i primi due sono elementi obiettivi che
sottendono all'omologazione del campo 'sussidiario' di Vinci, il terzo è valutazione rimessa esclusivamente al
D.G. e quindi estranea a questo Ufficio e avulsa da questa sede.
In conclusione questo Giudice ritiene che, partecipando alla gara senza la presentazione delle precise riserve
scritte necessarie prima del suo inizio, la reclamante ha per facta concludentia accettato la variazione del
campo di giuoco e svolto un incontro regolare il cui risultato sportivo non può essere sindacato in questa sede e
MILIANI COSIMO (S.MARIA A.S.D.) ORSI CESARE (S.MARIA A.S.D.)
CORRI GIOVANNI (SANCAT)
NICCOLINI MARCO (CERBAIA) ZEROAL SOUFIAN (GIOVANI CALCIO VINCI)
LAVORINI COSIMO (AUDACE GALLUZZO A.S.D.) NUTINI MATTIA (AUDACE GALLUZZO A.S.D.)
ROTONDI MATTEO (BELMONTE ANTELLA
GRASSINA) COMPAGNUCCI SAMUELE (CERBAIA)
CONTI RICCARDO (CERBAIA) ROSSELLI GIACOMO (CORTENUOVA)
MINICUCCI RINO (FLORIAGAFIR BELLARIVA) TOZZI ANDREA (LUDUS 90 VALLE DELL ARNO)
CIULLI MATTIA (MONTESPERTOLI) NENCINI MARCO (S.BANTI BARBERINO)
MOLDOVEANU
ALEXANDRU (S.PIERO A SIEVE A.S.D.) NANNELLI RICCARDO (SALES A.S.D.)
C.U. n.36– pag.1134

quindi deve essere confermato come da atti ufficiali. Resta salva la valutazione in sede disciplinare del
comportamento della Società reclamata Vinci A.S.D. per l'inosservanza dell'obbligo di comunicare agli Organi
competenti la variazione del campo di gioco nei termini previsti dalle norme (art. 30 comma 2 Regolamento
LND) Tutto ciò premesso, P.Q.M.
Il G.S.T. sciogliendo la riserva assunta, rigetta il reclamo proposto dalla Firenze Ovest A.S.D. (di Firenze)
avverso il regolare svolgimento della gara Vinci A.S.D. / Firenze Ovest A.S.D. Campionato Allievi Firenze del
13.02.2016 e dispone l'addebitarsi della relativa tassa.
Infligge alla Vinci A.S.D. l'ammenda di Euro 60,00 per l'inosservanza dell'obbligo di comunicare agli Organi
competenti la variazione del campo di gioco.

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