CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI LIVORNO

4ª giornata
24/10/2015

ORLANDO

A.S.D. COLLESALVETTI
1-2
I COMMENTI


GARE DEL 24/10/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 24/10/2015 ORLANDO CALCIO LIVORNO - COLLESALVETTI
A seguito della delibera della Corte Sportiva D'appello Territoriale con la quale in accoglimento del reclamo
proposto dalla società Orlando Calcio Livorno disponeva la trasmissione a codesto GST del giudizio per una
nuova decisione nel merito della questione ai sensi dell'articolo 36 comma 5 cgs.
Si determina quanto segue: Visto il supplemento del rapporto del DG regolarmente firmato fatto pervenire al
giudicante con il quale si esponeva: che al 18º del secondo tempo un calciatore della società Collesalvetti
usciva per infortunio a seguito del quale il gioco riprendeva con una rimessa da parte dello stesso, che, il
portiere si impossessava del pallone, che il calciatore infortunato ricevute le medicazioni e raggiunto il
centrocampo chiedeva al DG di rientrare sul terreno di gioco, che il DG dava segno affermativo di rientrare
mentre il pallone era sempre nelle mani del portiere.
Dalla disamina del supplemento di gara dall'esposizione dei fatti non emergono comportamenti anomali da
parte del DG il quale si è limitato ad autorizzare il calciatore infortunato a rientrare quando il pallone in
possesso del portiere era ad una notevole distanza dalla linea laterale di centrocampo dove il calciatore
rientrava.
Il reclamo non merita accoglimento. Infatti secondo quanto risulta dalla regola 5 del regolamento del gioco
del calcio indipendentemente dal fatto che il pallone sia in gioco meno, solo il DG può autorizzare un
calciatore infortunato ad rientrare sul terreno di gioco.


Alla luce di quanto sopra si ritiene che il DG non abbia commesso alcun errore cagionato dal cattivo uso
delle disposizione regolamentari, avendo applicato alla fattispecie di cui trattasi la regola 5 del regolamento
del gioco calcio autorizzando espressamente previo suo assenso il calciatore infortunato a rientrare sul
terreno di gioco mentre il pallone si trovava nelle mani del portiere avversario.
PQM
Il GST respinge il reclamo proposto dalla società Orlando Calcio Livorno, conferma il risultato acquisito sul
campo, ordina l'addebito della tassa reclamo.


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