CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI LIVORNO |
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4ª giornata |
24/10/2015 | ||
ORLANDO |
A.S.D. COLLESALVETTI |
1-2 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 24/10/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 24/10/2015 ORLANDO CALCIO LIVORNO - COLLESALVETTI A seguito della delibera della Corte Sportiva D'appello Territoriale con la quale in accoglimento del reclamo proposto dalla società Orlando Calcio Livorno disponeva la trasmissione a codesto GST del giudizio per una nuova decisione nel merito della questione ai sensi dell'articolo 36 comma 5 cgs. Si determina quanto segue: Visto il supplemento del rapporto del DG regolarmente firmato fatto pervenire al giudicante con il quale si esponeva: che al 18º del secondo tempo un calciatore della società Collesalvetti usciva per infortunio a seguito del quale il gioco riprendeva con una rimessa da parte dello stesso, che, il portiere si impossessava del pallone, che il calciatore infortunato ricevute le medicazioni e raggiunto il centrocampo chiedeva al DG di rientrare sul terreno di gioco, che il DG dava segno affermativo di rientrare mentre il pallone era sempre nelle mani del portiere. Dalla disamina del supplemento di gara dall'esposizione dei fatti non emergono comportamenti anomali da parte del DG il quale si è limitato ad autorizzare il calciatore infortunato a rientrare quando il pallone in possesso del portiere era ad una notevole distanza dalla linea laterale di centrocampo dove il calciatore rientrava. Il reclamo non merita accoglimento. Infatti secondo quanto risulta dalla regola 5 del regolamento del gioco del calcio indipendentemente dal fatto che il pallone sia in gioco meno, solo il DG può autorizzare un calciatore infortunato ad rientrare sul terreno di gioco. Alla luce di quanto sopra si ritiene che il DG non abbia commesso alcun errore cagionato dal cattivo uso delle disposizione regolamentari, avendo applicato alla fattispecie di cui trattasi la regola 5 del regolamento del gioco calcio autorizzando espressamente previo suo assenso il calciatore infortunato a rientrare sul terreno di gioco mentre il pallone si trovava nelle mani del portiere avversario. PQM Il GST respinge il reclamo proposto dalla società Orlando Calcio Livorno, conferma il risultato acquisito sul campo, ordina l'addebito della tassa reclamo. Commento inserito da 919187 |