CAMPIONATO UNDER 17 LEGAPRO GIRONE A |
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10/04/2016 | |||
SAVONA |
SPEZIA |
3-0 | |
I COMMENTI |
GARA DEL 10/04/2016 Gara Savona F.B.C. – Spezia Calcio 1) Reclamo della Società SAVONA F.B.C. avverso l’esito della gara Savona – Spezia del 10/04/2016, valida per la 11a giornata del girone di ritorno. - Visto il preannuncio di reclamo della Società Savona relativo alla succitata gara pervenuto a mezzo fax in data 11/04/2016; - visto il successivo reclamo pervenuto a mezzo fax in data 12/04/2016, trasmesso contestualmente alla Società controparte Spezia, con il quale la reclamante chiede di punire la Società Spezia con la perdita della gara avendo, quest’ultima, impiegato il calciatore Lepri Lorenzo in posizione irregolare, in quanto squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) come risulta dal Comunicato Ufficiale n° 101 del 05/04/2016; - preso atto che la Società Spezia non ha prodotto proprie controdeduzioni entro il termine fissato dall’Art. 29 comma 8 bis del C.G.S.; - visto il referto della gara Savona – Spezia, terminata con il punteggio di 1 - 2; - rilevato che, tra i giocatori indicati in distinta della Società Spezia che hanno partecipato alla gara, figura Lepri Lorenzo (nato il 19/07/2000); - considerato che il calciatore su menzionato, squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) come risulta dal Comunicato Ufficiale n° 101 del 05/04/2016, non poteva partecipare alla gara Savona – Spezia del 10/04/2016 in quanto non aveva scontato la squalifica irrogatagli; - ritenuto che ricorre la fattispecie di cui all’Art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva e che dunque devono essere comminate la punizione sportiva della perdita della gara alla Società che vi ha fatto partecipare un giocatore squalificato e una ammenda che si ritiene equo quantificare in € 150,00; - considerato che deve essere anche sanzionato il comportamento del sig. Paris Sergio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Spezia che ha sottoscritto la distinta di gara nonché il calciatore Lepri Lorenzo che ha preso parte alla gara pur essendo squalificato; P.Q.M. - ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) del C.G.S. infligge alla Società Spezia la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 nonché l’ammenda di € 150,00; infligge al sig. Paris Sergio la sanzione della ammonizione con diffida e al calciatore Lepri Lorenzo una ulteriore giornata di squalifica. Non si addebita la tassa reclamo. Commento inserito da campionando |