CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE |
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06/03/2016 | |||
REAL AGLIANESE |
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA |
0-3 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 6/ 3/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.S.D. REAL AGLIANESE/A.D.P. CASTIGLIONE DELLA PESCAIA DEL 6 MARZO 2016 (non disputata). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 50 del 10.3.2016; -il Giudice Sportivo Territoriale , sulla base del referto arbitrale, RILEVATO che la gara non ha potuto avere inizio per la indisponibilita' del campo di gioco (dovuta alla disputa, nello stesso orario, di altra gara); RICORDATO come l'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prescriva: ''Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attivita' ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.''. Il secondo comma recita poi: ''I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle societa' che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di singole gare, nonche' lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara''; CONSIDERATO che il Comitato Regionale Toscana in relazione a cio' con proprio Com.Uff. n. 9 del 12.8.2015 ha stabilito che 'Per quanto riguarda le variazioni di giorno e di orario, le richieste dovranno essere corredate dal benestare della Societa' avversaria'; CONSTATATO come altresi' l'A.S.D. Real Aglianese non abbia mai trasmesso la variazionedell'orario della gara concordata preventivamente con l'altra societa'per cui la stessa e' rimasta da disputarsi all'orario ufficiale (ore 15,00). P.Q.M. Discende da quanto sopra che l'incontro del 6.3.2016 non si e' svolto per il comportamento tenuto dalla Societa' Real Aglianese che secondo regole generali , quale societa' ospitante, doveva garantire la disponibilita' del terreno di gioco ad un orario prefissato e concordato per cui la stessa deve essere necessariamente condannata alla perdita della gara con il punteggio di 0-3. Commento inserito da campionando |