CAMPIONATO ECCELLENZA TOSCANA GIRONE A

20ª giornata
31/01/2016

FORCOLI VALDERA

SAN GIMIGNANOSPORT
0-2
I COMMENTI


GARE DEL 31/ 1/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 24.-RECLAMO DEL FORCOLI 1921 VALDERA SSD AVVERSO REGOLARITA' GARA FORCOLI 1921 VALDERA S.S.D. - SAN GIMIGNANO SPORT DEL 31.1.2016 (0-2).

Sciogliendo la riserva assunta nel C.U. 42 del 4.2.2016, il G.S.T. rileva che la società Forcoli 1921 Valdera S.S.D., con tempestivo e rituale reclamo, ha contestato la regolarita’ della gara in epigrafe supponendo la sussistenza della violazione, da parte della societa’ San Gimignano Sport, della disposizione riguardante i limiti di partecipazione di calciatori per le gare dell’attività ufficiale 2015/2016 del campionato Eccellenza in relazione all’età, contenuta nel C.U. n. 1 del 3.7.2015, ed ha concluso per veder dichiarata la perdita della gara per la societa’ reclamata con il risultato di 0-3 in suo favore. Controdeduceva ritualmente la società reclamata non contestando i fatti storici riportati nel reclamo ma argomentando le proprie tesi difensive sulla ratio interpretativa delle norme che regolano la questione dei limiti di partecipazione in relazione all’età e richiamando giurisprudenza a suo dire conforme alla propria linea difensiva, concludendo così per il rigetto del reclamo. Il G.S.T., preso atto del circostanziato reclamo e delle altrettante approfondite controdeduzioni, preliminarmente osserva quanto segue. Il thema decidendum, ancora una volta, verte sulla applicazione della disposizione adottata dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana riguardo ai limiti di partecipazione di calciatori alle gare del campionato Eccellenza per le gare dell’attività ufficiale 2015/2016 in relazione all’età. La disposizione, e’ bene ricordarlo, ha previsto che nel corso delle gare dell’attivita’ ufficiale le Società partecipanti al campionato Eccellenza hanno l’obbligo sin dall’inizio delle stesse gare e per l’intera durata, quindi anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno 2 calciatori nati dal 1 gennaio 1996 in poi e 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi. Resta inteso che – prosegue la disposizione – in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. Ai fini del meglio motivare la presente decisione va anche ricordato che la disposizione originaria è di diretta emanazione del Consiglio Direttivo della LND, che aveva previsto, per la stagione sportiva corrente, l’obbligo di impiegare almeno un calciatore nato dal 1 gennaio 1996 in poi ed un calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi, lasciando facoltà ai Comitati Regionali di prevedere disposizioni aggiuntive, fino ad un contingente massimo complessivo di 4 calciatori. In questo senso, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana ha ritenuto di prevedere l’obbligo di impiegare almeno due calciatori nati dal 1 gennaio 1996 ed un calciatore nato dal 1 gennaio 1997. In seguito vedremo come questa decisione non può essere trascurata ai fini della decisione. Preso atto che la società San Gimignano Sport ha impiegato come calciatori ‘’in quota’’ all’inizio della gara gli atleti Ciolli Simone nato il 31.01.1996, Conforti Alessio nato il 4.9.1997 e Skenderaj Xhoni nato il 7.2.1997, con ciò rispettando la disposizione regolamentare vigente, il G.S.T. rileva dal rapporto del Direttore di Gara che al minuto 42 del primo tempo veniva espulso il calciatore Conforti Alessio. Tale espulsione, pur riducendo il numero di calciatori ‘’in quota’’ sotto al limite regolamentare, rappresentava l’eccezione scriminante rispetto alla ipotetica violazione, come espressamente previsto dalla disposizione richiamata. Da quel momento di gara la società schierava cosi in campo un calciatore nato dal 1 gennaio 1996 in poi ed un calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi. C.U. N. 45 del 18/02/2016 1910 Successivamente, al minuto 17 del secondo tempo, la società San Gimignano Sport sostituiva il calciatore Skenderaj Xhoni con il calciatore Tiso Lorenzo nato il 26.03.1996, trovandosi da quel momento con due calciatori nati dal 1 gennaio 1996 in poi e nessun calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi. La società reclamante ritiene che con la sostituzione dell’unico calciatore del San Gimignano Sport nato dal 1 gennaio 1997 rimasto in campo, si concretizzava volontariamente la violazione della disposizione regolamentare, con la conseguente richiesta di applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara in danno della società reclamata e, in tal senso, richiama alcune precedenti decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva presso il C.R. Toscana. La società reclamata chiede invece il rigetto del reclamo proposto dal Forcoli 1921 Valdera SSD ritenendo che le motivazioni del reclamo siano viziate da una errata interpretazione della normativa e della giurisprudenza in materia di giovani calciatori, ripercorrendo una serie di casi e relative pronunce giurisprudenziali e fornendo una diversa interpretazione della disposizione regolamentare. Il reclamo e’ fondato e deve essere accolto, come da motivazione che segue. Il reclamo si fonda essenzialmente sulla volontarietà della societa’ San Gimignano Sport di togliere dal terreno di giuoco l’unico calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi, con ciò trasgredendo la disposizione regolamentare più volte richiamata. Questo G.S.T., che ha gia’ avuto modo in passato di pronunciarsi su reclami aventi ad oggetto la medesima disposizione regolamentare, ritiene che la più volte richiamata ‘’clausola di salvaguardia’’ dell’espulsione dal campo di un calciatore in quota non costituisca un ‘’bonus’’ spendibile nel corso della gara da parte della società che ha subito l’espulsione di un proprio calciatore in quota ma si limiti, per il principio di ragionevolezza, a non sanzionare con l’altrimenti automatica sanzione della perdita della gara quella società che si veda espulso un calciatore in quota, scendendo così sotto i limiti fissati dalla disposizione regolamentare. Da quel momento, la società che subisce l’espulsione di un proprio ‘’calciatore in quota’’ e’ certamente autorizzata a proseguire la gara senza doverlo necessariamente reintegrare facendo entrare dalla panchina un calciatore della medesima fascia di eta’ al posto di uno “fuori quota” ma tale autorizzazione si limita esattamente a questo e non può travalicare, costituendo altrimenti un bonus irragionevole ed ingiustificato, con la facoltà della società di sostituire gli altri calciatori ‘’in quota’’ eludendo cosi’ i limiti regolamentari. A tal riguardo, il G.S.T. ha voluto ricordare la genesi della disposizione, che evidentemente nell’intento del Consiglio Direttivo della LND era quella di obbligare le societa’ ad impiegare, tra i calciatori ‘’in quota’’ almeno un calciatore nato dal 1 gennaio 1997, altrimenti sarebbe stato sufficiente prevedere l’obbligo di impiegare almeno due calciatori nati dal 1 gennaio 1996. Sul punto è illuminante la pronuncia della Corte d’Appello Sportiva presso il C.R. Toscana contenuta nel C.U. 50 del 19.3.2015 che, confermando la decisione di questo G.S.T. in ordine al reclamo della SSD Atletico Piombino avverso la regolarità della gara che la contrapponeva al Forcoli 1921 Valdera nella stagione sportiva scorsa, ha precisato che l’attuale disposizione ha carattere di ‘’qualificare’’ la norma, precisando che essa sia da osservarsi rigorosamente ed in via esclusiva, chiarendo anche come il richiamo ad una apparentemente disomogenea decisione dell’allora Commissione Disciplinare presso il C.R. Calabria fosse improprio, perché all’epoca di tale decisione la disposizione prevedeva genericamente l’obbligo di utilizzare almeno tre calciatori nati dal 1989 in poi, senza ulteriore indicazione, per cui essa non poteva considerarsi norma ‘’qualificata’’ come invece quella oggi in vigore. Ecco che, pertanto, il San Gimignano Sport, sostituendo l’unico calciatore presente sul campo nato dal 1 gennaio 1997 in poi abbia volontariamente violato la norma qualificata, a nulla rilevando che lo abbia sostituito con un calciatore nato dal 1 gennaio 1996 in poi. Il principio di ragionevolezza richiamato dalla società reclamata deve essere adottato con criterio e l’interpretazione impone al giudicante di comprendere le motivazioni alla base delle disposizioni emanate dal ‘’legislatore’’ e nel caso di specie appare evidente la volonta’ della LND di obbligare le società a schierare almeno un calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi. L’eventuale utilizzo fin dall’inizio della gara di un secondo calciatore nato dal 1 gennaio in poi, pur se apprezzabile dal punto di vista sportivo, non puo’ costituire elemento premiante al punto che in caso di espulsione di uno di essi la societa’ acquisisca una sorta di ‘’bonus’’ che le consenta nel prosieguo della gara di privarsi volontariamente anche dell’altro calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi. Si attribuirebbe un ingiusto ed irregolare vantaggio sportivo, forzando il dettato normativo. Sul concetto di scelta tecnica volontaria, che determina la violazione della disposizione regolamentare, si cita ancora una volta la decisione della Commissione d’Appello Federale pubblicata sul C.U. FIGC n. 22/C del 14.2.2002 (Appello dell’U.S. A. Toma avverso decisioni di merito sulla gara Stella Jonica Taras / Toma dell’11.11.2001). Doverose appaiono anche alcune osservazioni del G.S.T. alle controdeduzioni del San Gimignano Sport che, pur ricche di riferimenti ad altre pronunce e supportate da tesi interpretative di una certa sostanza, non sono C.U. N. 45 del 18/02/2016 1911 condivisibili nella parte in cui ritengono che nel caso de quo la violazione non sia dipesa da scelta tecnica volontaria. La difesa della reclamante si concentra sul presupposto che l’espulsione, avendo in quel momento privato la societa’ di un ‘’classe 1997’’, avrebbe effetto riguardo alla fascia d’età interessata, quando invece essa si limita a costituire una clausola di salvaguardia ai fini della non sanzionabilità della perdita della gara al suo verificarsi. Se, come dice la reclamante, una società schierasse fin dall’inizio ben tre calciatori nati dal 1 gennaio 1997 in poi, le eventuali espulsioni di due di loro non comporterebbero la perdita della gara ma se in seguito alle espulsioni la società si privasse anche del terzo calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi adotterebbe una scelta tecnica volontaria non regolamentare. La disposizione – cosi’ come emanata anche per la stagione corrente – consente alle societa’ ed agli allenatori di poter valutare attentamente tutte le opzioni tecniche circa l’impiego di calciatori in quota e la loro possibile sostituzione nel corso della gara, anche in seguito ai provvedimenti disciplinari adottati dal Direttore di Gara. Tutto ciò premesso, P.Q.M. Il G.S.T. sciogliendo la riserva assunta, accoglie il reclamo proposto dal Forcoli 1921 Valdera S.S.D. avverso la regolarita’ della gara Forcoli 1921 Valdera S.S.D. – San Gimignano Sport disponendo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla societa’ San Gimignano Sport, per non avere volontariamente impiegato a partire dal 17’ minuto del secondo tempo fino al termine della gara almeno un calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi e ciò in violazione dei limiti stabiliti dalla disposizione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana per le gare ufficiali del campionato Eccellenza per la stagione 2015/2016. Dispone non addebitarsi la relativa tassa.


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CAMPIONATO DI ECCELLENZA
11 Stagione Sportiva 2015/2016 Reclamo San Gimignano Sport Avverso Esito Gara San
Gimignano- Forcoli Del 31\1\2016 (C.U. N° 45 Del 18\2\2016)
Propone rituale reclamo il San Gimignano Sport avverso la decisione del G.S.T. della Toscana che
su reclamo del Forcoli 1921 Valdera SSD, comminava la perdita della gara per 0-3 per “ non aver
volontariamente impiegato a partire dal 17° minuto del secondo tempo fino al termine della gara un
calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi e ciò in violazione dei limiti stabiliti dalla disposizione del
Consiglio Direttivo del CRT per le gare ufficiali del campionato di Eccellenza per la stagione
2015\16”
La società reclamante, con corposo ricorso, nel contestare la decisione e nel chiedere il ripristino del
risultato acquisito sul campo, disquisisce sulla interpretazione della norma in esame soprattutto in
ordine alla applicabilità nel caso di specie dei limiti di impiego per fasce di età di giovani calciatori,
concludendo che, nel caso di specie la norma non sarebbe stata violata, poiché a seguito dell’
espulsione di uno dei giocatori “fuori quota” era scattata la cd. salvaguardia con esonero dal parte
della società dell’impiego contemporaneo e fino al termine della gara di almeno un calciatore
“giovane” ovvero rientrante nelle fasce di età indicate.
Di diverso avviso è il Forcoli che da parte sua, in sede di controdeduzioni, asserisce che la norma è
stata volontariamente violata con la sostituzione effettuata nel secondo tempo a nulla interessando
che la mancanza di un “fuori quota” sia stata determinata dall’espulsione, poiché, con
comportamento successivo e volontario il San Gimignano ha alterato il numero dei giocatori
“giovani” in campo sostituendo un classe 1997 con uno del 1996, richiamando in tal senso una
decisione di questa Corte nel marzo 2015.
All’udienza del 4 marzo 2016 le società San Gimignano e Forcoli comparivano avanti a questa Corte
Sportiva ribadendo le proprie difese.
La Corte d’Appello Sportiva Territoriale esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo.
La fattispecie è abbastanza complessa e presta il fianco a interpretazioni diverse e,
apparentemente, anche in contrasto tra loro, ma così non è.
In realtà la fattispecie oggi in esame è sostanzialmente diversa da quella di questa Corte richiamata
dal Forcoli ed alla quale, verosimilmente, si è ispirato il primo giudice.
Nel caso precedente la squadra aveva schierato un numero di calciatori “fuori quota” superiore di
una unità, per cui l’espulsione di uno di essi non aveva fatto scattare la norma di salvaguardia
prevista in caso di espulsione. Pertanto il comportamento volontario successivo di sostituire un
calciatore delle fasce interessate con uno extra fasce, facendo venir meno il numero previsto dalla
norma, doveva essere considerato decisamente in violazione del disposto.
Nel caso in esame l’espulsione, togliendo una unità (un 1997) a quelli che venivano schierati
dall’inizio dell’incontro, agisce di per sé (non essendo previste deroghe, come nel caso di infortunio),
C.U. N. 50 del 10/03/2016
2172
proprio perché l’espulsione, escludendo la possibilità di sostituzione del calciatore allontanato, non
consente di ripristinare il numero dei calciatori “fuori quota”.
Ne consegue che i due calciatori rimanenti non possano essere sostituiti da calciatori extra fasce,
ma solo da calciatori rientranti nelle fasce indicate dalla norma.
In definitiva l’espulsione di un classe 1997 esimeva la società ad averne in campo un altro della
stessa età, ma non la esimeva dall’aver in campo almeno due calciatori rientranti nelle fasce indicate
dalla norma.
L’aver sostituito un altro calciatore del 1997 (e quindi nato dopo il 1\1\1996) che era in campo non
per obbligo ma per scelta tecnica, rientrava nella facoltà decisionale della società, potendo questo
essere sostituito non da chiunque, ma solo da un altro calciatore nato dopo il 1\1\1996, così come è
stato.
La disposizione la cui ratio, ricordiamo, è quella di far impiegare nelle gare giovani calciatori, non
risulta in questo caso essere stata violata, per cui il reclamo va accolto.
P.Q.M.
La Corte d’Appello Sportiva Territoriale in accoglimento del reclamo proposto dal San Gimignano
Sport, annulla la decisione del GST della Toscana, ripristinando il risultato acquisito sul campo.
Ordina restituirsi la tassa di reclamo ed addebitarsi quella a suo tempo versata dal Forcoli nel
reclamo avanti al GST.


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