CAMPIONATO ECCELLENZA TOSCANA GIRONE B |
|||
15ª giornata |
20/12/2015 | ||
MALISETI TOBBIANESE |
CASTIGLIONESE A.S.D. |
1-2 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 20/12/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 20.-RECLAMO DELL'A.S.D. MALISETI TOBBIANESE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA MALISETI TOBBIANESE/CASTIGLIONESE DEL 20.12.2015 (1-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 35 del 30.12.2015; -propone reclamo l'A.S.D. Maliseti Tobbianese chiedendo la ripetizione della gara sul rilievo che il direttore di gara sarebbe incorso in un errore tecnico, avendo ammonito, ingiustamente, il calciatore Cardillo perche' lo stesso indossava un piccolo anello senza prima essere stato richiamato a regolarizzare il proprio equipaggiamento; il calciatore poi, avendo subito precedentemente una prima ammonizione, veniva quindi espulso, con grave danno per la Societa' Maliseti Tobbianese. Dall'istruttoria espletata tramite l'acquisizione di un supplemento di rapporto del direttore di gara, e' emerso che il calciatore Cardillo nonostante fosse stato direttamente invitato a regolarizzare il proprio equipaggiamento non vi ottemperava per cui, una volta che l'arbitro si accorgeva che lo stesso aveva ancora al dito l'anello, era stato ammonito per la seconda volta (prima ammonizione al 45' del p.t. per fallo di gioco) e quindi espulso. Cosi' stando i fatti appare evidente come nel caso non possa parlarsi di errore tecnico, in quanto il direttore di gara non ha ammonito senza preavviso il calciatore bensi' lo ha ammonito per aver tenuto un comportamento ritenuto non regolamentare, non adempiendo caparbiamente alle prescrizioni arbitrali; pertanto, la censura appare inammissibile in quanto volta alla critica di una decisione arbitrale assunta secondo il dettame regolamentare. In effetti, perche' si possa parlare di errore tecnico,cui potrebbe conseguire la ripetizione di una gara, deve aversi la certezza che il direttore di gara abbia deliberatamente violato una norma regolamentare, nella erronea convinzione di agire di non violarla. Nella fattispecie, il direttore di gara ha ammonito il calciatore secondo quanto prescritto dalle linee guida dell'Associazione Italiana Arbitri, citate dalla stessa societa' nel proprio reclamo : ''...ammonire il calciatore se dopo che gli e' stato intimato di togliere l'oggetto vietato, si accorge che lo sta ancora indossando''. Il reclamo quindi appare infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Per questi motivi il G.S.T. rigetta il reclamo proposto dall'A.S.D. Maliseti Tobbianese di Prato confermando il risultato acquisito sul campo. Ordina addebitarsi la tassa reclamo. Commento inserito da 919187 |