CAMPIONATO ECCELLENZA TOSCANA GIRONE B

21ª giornata
07/02/2016

LANCIOTTO CAMPI

GIALLOBLU FIGLINE
1-3
I COMMENTI


CAMPIONATO DI ECCELLENZA
GARE DEL 7/ 2/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
27.-RECLAMO DELLA A.S. LANCIOTTO CAMPI V.S.D. AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE
CALCIATORE NELLA GARA CAMPIONATO DI ECCELLENZA A.S. LANCIOTTO CAMPI V.S.D. - A.S.D.
GIALLO BLU FIGLINE DEL 7.2.2016 (1-3).
Con tempestivo e rituale reclamo, l'A.S.D. Lanciotto Campi contestava la regolarita' della gara in epigrafe,
supponendo la posizione irregolare del calciatore Cosimo Miccinesi, nato il 06.02.1996 ed impiegato nel corso
della gara dalla societa' A.S.D. Giallo Blu Figline. L'irregolarita' della posizione del calciatore sarebbe derivata,
secondo la reclamante, dalla circostanza che il calciatore Miccinesi non sarebbe stato tesserato per l'A.S.D.
Giallo Blu Figline,con cio' conseguendo la richiesta di applicazione della sanzione dellaperdita della gara per la
societa' reclamata. Altrettanto ritualmente controdeduceva la societa' A.S.D. Giallo Blu Figline che, in via
preliminare, eccepiva l'inammissibilita' del reclamo per mancanza del preannuncio e, nel merito riteneva che il
disposto di cui all'art. 42 del regolamento della LND circa il limite massimo di tesseramento dei calciatori
trasferiti a titolo temporaneo fosse relativo ai soli appartenenti alla LND mentre il calciatore Miccinesi proveniva
dalla Lega Pro ed inoltre precisava che il sistema avesse ammesso il tesseramento, in qualche modo
inducendo la societa' ad impiegare il calciatore nella consapevolezza del perfezionamento della procedura.
Il G.S.T. letti gli scritti difensivi e svolti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato
Regionale Toscana osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare di inammissibilita' del reclamo per mancanza del preannuncio, sollevata dalla parte
resistente, deve essere respinta perche' infondata. L'art. 46 comma 3 del CGS prevede infatti che i reclami
avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara siano proposti al G.S. nel termine di
sette giorni dallo svolgimento della stessa, non richiamando l'onere dell'invio del preannuncio entro le ore 24
del primo giorno feriale successivo allo svolgimento della gara, che invece permane per i ricorsi ex art. 29
commi 2 e 3.
Superata l'eccezione preliminare, circa il merito del reclamo il G.S.T. osserva e rileva che la contestazione
sollevata dall'A.S.
Lanciotto Campi faccia espresso riferimento alla circostanza che il calciatore Cosimo Miccinesi non potesse
prendere parte alla gara in quanto non tesserato per la societa' A.S.D. Giallo Blu Figline mentre la difesa della
societa' reclamata fa riferimento sia alla insussistenza della violazione dell'art. 42 del regolamento LND sul
tesseramento dei calciatori che alla buona fede della societa', convinta di aver ottemperato a tutti gli
adempimenti formali per tesserare il calciatore in prestito.
Orbene, l'Ufficio Tesseramento di questo Comitato Regionale ha comunicato al G.S.T. che alla data del
18.02.2016 il calciatore Cosimo Miccinesi risultava tesserato per la societa' AC Prato Spa con decorrenza
28.01.2016 e pertanto se ne deve necessariamente rilevare la mancanza di titolo a partecipare alla gara in
epigrafe, svoltasi in data 7.2.2016, in forza alla societa' A.S.D. Giallo Blu Figline.
Va peraltro precisato che l'Ufficio Tesseramento ha confermato che con spedizione del 28.01.2016 la società
A.S.D. Giallo Blu Figline avesse provveduto a depositare la lista di trasferimento del calciatore in questione e
che alla data del 9.2.2016 il suddetto trasferimento fosse stato annullato dal medesimo ufficio per violazione
dell'art. 42 comma3 del regolamento della LND, dandone comunicazione in pari data alla societa' A.S.D. Giallo
Blu Figline.
C.U. N. 48 del 03/03/2016
2060
Di nessun pregio è tuttavia la tesi difensiva della societa' reclamatache sostiene non doversi applicare il
disposto di cui all'art. 42 comma 3 del regolamento LND ai calciatori provenienti da altre Leghe, non essendo
invece prevista alcuna deroga ed eccezione a tale limite econsiderando che i calciatori tesserati per societa'
della LND sono tutti qualificati indistintamente come calciatori non professionisti.
P.Q.M.
Il G.S.T., in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Lanciotto Campi avverso la regolarita' della gara
A.S. Lanciotto Campi - A.S.D. Giallo Blu Figline del 7.2.2016, per avere quest'ultima impiegato nel corso della
gara il calciatore Cosimo Miccinesi senza aver titolo a parteciparvi perche' non tesserato con la societa' A.S.D.
Giallo Blu Figline, dispone nei confronti dell'A.S.D. Giallo Blu Figline la sanzione sportiva della perdita della
gara con il risultato di 0-3 oltre ad un'ammenda di Euro 400,00, nonche' l'inibizione del dirigente
accompagnatore Fabio Malvisi per 1 mese. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo. Si trasmettono gli atti
alla Procura Federale per gli ulteriori adempimenti di competenza.


Commento inserito da campionando




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