CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI PISTOIA |
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1ª giornata |
26/09/2015 | ||
SEANO 1948 |
GRIGNANESE |
3-3 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 26/ 9/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 9/2015 SEANO 1948 - GRIGNANESE Con rituale reclamo presentato in data 30/09/2015, l'A.C.D. Seano 1948 chiede di infliggere alla A.C.D. Grignanese la punizione sportiva della perdita per 0 - 3 della gara ACD Seano 1948 - ACD Grignanese del 26/09/2015 valevole per il Campionato Juniores Provinciale 2015/2016 Delegazione Provinciale di Pistoia per aver schierato nella stessa il calciatore Bellomio Sebastiano, classe '96, pur se squalificato cosi come risultava dal C.U. n. 49 del 06 Maggio 2015 della Delegazione Provinciale di Prato. Il ricorso è infondato e va respinto avendo il calciatore Bellomio Sebastiano preso parte alla gara in oggetto con legittimo titolo. Va premesso innanzitutto che, come riportato sul C.U. n. 45 del 26/02/2015 del C.R.T Toscana, alle gare dei Campionati Juniores Provinciali Stagione Sportiva 2015/2016 possono partecipare calciatori nati dal 1 gennaio 1997 in poi e, in via di eccezione, quattro calciatori 'fuori quota' nati dal 01/01/1995 in poi. E' quindi in evidenza che il calciatore Bellomio Sebastiano classe '96 non rientri piu' anagraficamente nei limiti di età per partecipare, nella stagione sportiva 2015/2016, a gare di manifestazioni riservate alla categoria Juniores, ma vi possa prender parte solo in via eccezionale in base alla normativa che regola l'organizzazione del campionato la quale permette alle Società di schierare uno o piu' calciatori 'fuori quota' Ne deriva pertanto che il calciatore Bellomio Sebastiano, quand'anche si fosse astenuto dal prendere parte alla gare del Campionato Juniores Stag.Sportva 2015/2016, non avrebbe potuto considerare scontata la squalifica inflittagli nella stagione passata - e non scontata - come pubblicato sul C.U. n. 49 del 06 Maggio 2015 della Delegazione Prov. di Prato. Invero a norma dell'art. 22 del C.G.S. comma 6 suddetta squalifica deve essere scontata con la non partecipazione del calciatore ad una gara ufficiale della prima squadra del sodalizio di appartenenza. A sostegno della presente delibera, si sottolinea il costante indirizzo interpretativo della Giustizia Sportiva del C.R.T. Toscana in merito (vedi delibera su reclamo ASD Nuova Società Pol. Chiusi gara del 05 Settembre 2009 e delibera su reclamo USD Pistoia Calcio gara del 08 Novembre 2014). La tassa di reclamo va addebitata per tutti i suesposti motivi. il G.S.T. respinge il reclamo presentato dall'ACD Seano 1948. Ordina addebitarsi la relativa tassa. Commento inserito da 919187 |