CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI PISTOIA |
|||
13ª giornata |
09/01/2016 | ||
![]() CASALGUIDI |
![]() AGLIANESE |
3-0 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 9/ 1/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 9/ 1/2016 CASALGUIDI 1923CALCIO SRL - AGLIANESE Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U.28 del 13-1-2016. Propone reclamo a questo G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Pistoia, la SSD a r.l. Casalguidi Calcio 1923 in relazione alla gara Casalguidi Calcio 1923 - Aglianese disputata il 9-1-2016,valevole per il Campionato Juniores Provinciale di Pistoia e terminata con il risultato di 0 - 2. Deduce la reclamante che la societa' Aglianese ha schierato nella predetta gara il calciatore Magnolfi Alessio in posizione irregolare in quanto squalificato. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Da un controllo effettuato sulla base della documentazione ufficiale della Delegazione Provinciale (cfr C.U.n.23 del 2-12-2015) e dei tabulati federali,il calciatore in questione ha riportato una squalifica di n.3 giornate nel campionato Provinciale Juniores Delegazione Provinciale di Pistoia.Tale squalifica non risulta essere stata del tutto scontata dal calciatore in questione al momento della gara in epigrafe residuando bensi' ancora una giornata da scontare:dalla ricognizione dei rapporti di gara della squadra Aglianese successivi alla gara in cui il calciatore ha subito la squalifica, risulta infatti che lo stesso non abbia partecipato alle successive due gare disputate dalla stessa (gare del 5-12-2016 e del 12-12-2016)scontando solo 2 delle 3 giornate inflitte.Il calciatore Magnolfi Alessio non aveva pertanto legittimo titolo di partecipare alla gara in epigrafe in quanto squalificato.Per tutti i suesposti motivi,visti gli art.22, 17 e 18 CGS il GST accoglie il reclamo presentato dalla SSD a r.l. Casalguidi Calcio 1923. Dispone: la punizione della perdita della gara per 3 - 0 a carico della soc.Aglianese; l'ammenda di euro 26,00 ( ventisei) alla soc.Aglianese per aver fatto partecipare alla gara in epigrafe calciatore squalificato; l'inibizione fino al 03-03-2016 al sig. Borgognoni Paolo Dir.Acc.Uff.soc.Aglianese;la squalifica del calciatore Magnolfi Alessio per 1 (una ) giornata. Ordina il non addebitarsi della relativa tassa di reclamo. Commento inserito da 919187 |