CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI PISTOIA

13ª giornata
09/01/2016

CASALGUIDI

AGLIANESE
3-0
I COMMENTI


GARE DEL 9/ 1/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 9/ 1/2016 CASALGUIDI 1923CALCIO SRL - AGLIANESE
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U.28 del 13-1-2016. Propone reclamo a questo G.S.T. presso la
Delegazione Provinciale di Pistoia, la SSD a r.l. Casalguidi Calcio 1923 in relazione alla gara Casalguidi
Calcio 1923 - Aglianese disputata il 9-1-2016,valevole per il Campionato Juniores Provinciale di Pistoia e
terminata con il risultato di 0 - 2.
Deduce la reclamante che la societa' Aglianese ha schierato nella predetta gara il calciatore Magnolfi Alessio
in posizione irregolare in quanto squalificato.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Da un controllo effettuato sulla base della documentazione ufficiale della Delegazione Provinciale (cfr
C.U.n.23 del 2-12-2015) e dei tabulati federali,il calciatore in questione ha riportato una squalifica di n.3
giornate nel campionato Provinciale Juniores Delegazione Provinciale di Pistoia.Tale squalifica non risulta
essere stata del tutto scontata dal calciatore in questione al momento della gara in epigrafe residuando
bensi' ancora una giornata da scontare:dalla ricognizione dei rapporti di gara della squadra Aglianese
successivi alla gara in cui il calciatore ha subito la squalifica, risulta infatti che lo stesso non abbia
partecipato alle successive due gare disputate dalla stessa (gare del 5-12-2016 e del 12-12-2016)scontando
solo 2 delle 3 giornate inflitte.Il calciatore Magnolfi Alessio non aveva pertanto legittimo titolo di partecipare
alla gara in epigrafe in quanto squalificato.Per tutti i suesposti motivi,visti gli art.22, 17 e 18 CGS il GST
accoglie il reclamo presentato dalla SSD a r.l. Casalguidi Calcio 1923.
Dispone: la punizione della perdita della gara per 3 - 0 a carico della soc.Aglianese; l'ammenda di euro 26,00
( ventisei) alla soc.Aglianese per aver fatto partecipare alla gara in epigrafe calciatore squalificato; l'inibizione
fino al 03-03-2016 al sig. Borgognoni Paolo Dir.Acc.Uff.soc.Aglianese;la squalifica del calciatore Magnolfi
Alessio per 1 (una ) giornata.
Ordina il non addebitarsi della relativa tassa di reclamo.


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