CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE PISA

30/01/2016

SPORTING CLUB CALCI

NAVACCHIO ZAMBRA
3-0
I COMMENTI


GARE DEL 30/ 1/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 30/ 1/2016 SPORTING CLUB CALCI - NAVACCHIO ZAMBRA
Avverso la regolarità della gara in epigrafe terminata con il punteggio di 2 - 3 la società SPORTING CLUB CALCI
propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale eccependo che, in
occasione di tale gara, la società NAVACCHIO ZAMBRA aveva schierato i calciatori OCHAKA ANDREAS NAKUTI
(1/3/98) e LAGHCHA ADIL (1/1/95) in posizione irregolare perché non tesserati.
Il reclamo è fondato e merita di essere accolto.
Questo Giudice ritenendo necessario compiere opportuni accertamenti rimetteva gli atti all'Ufficio Tesseramenti.
All'esito degli accertamenti compiuti dall'Ufficio Tesseramenti è risultato che effettivamente i calciatori OCHAKA
ANDREAS NAKUTI (1/3/98) e LAGHCHA ADIL (1/1/95) hanno partecipato alla gara in epigrafe in posizione
irregolare. Alla società NAVACCHIO ZAMBRA pertanto va inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per 0
- 3.
La tassa di reclamo, ai sensi dell'art.33 comma 13 del C.G.S. non va addebitata.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società SPORTING CLUB CALCI ed
infligge alla società NAVACCHIO ZAMBRA la punizione sportiva della perdita della gara sopra indicata per 0 - 3.
A detta società deve essere inflitta inoltre l'ammenda di EURO 150 e l'inibizione per mesi UNO al Dirigente
accompagnatore ufficiale sig. ALIBERTI GERARDO.


Commento inserito da 919187




divisorio divisorio
divisorio