CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE PISA |
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30/01/2016 | |||
SPORTING CLUB CALCI |
NAVACCHIO ZAMBRA |
3-0 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 30/ 1/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 30/ 1/2016 SPORTING CLUB CALCI - NAVACCHIO ZAMBRA Avverso la regolarità della gara in epigrafe terminata con il punteggio di 2 - 3 la società SPORTING CLUB CALCI propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale eccependo che, in occasione di tale gara, la società NAVACCHIO ZAMBRA aveva schierato i calciatori OCHAKA ANDREAS NAKUTI (1/3/98) e LAGHCHA ADIL (1/1/95) in posizione irregolare perché non tesserati. Il reclamo è fondato e merita di essere accolto. Questo Giudice ritenendo necessario compiere opportuni accertamenti rimetteva gli atti all'Ufficio Tesseramenti. All'esito degli accertamenti compiuti dall'Ufficio Tesseramenti è risultato che effettivamente i calciatori OCHAKA ANDREAS NAKUTI (1/3/98) e LAGHCHA ADIL (1/1/95) hanno partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare. Alla società NAVACCHIO ZAMBRA pertanto va inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. La tassa di reclamo, ai sensi dell'art.33 comma 13 del C.G.S. non va addebitata. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società SPORTING CLUB CALCI ed infligge alla società NAVACCHIO ZAMBRA la punizione sportiva della perdita della gara sopra indicata per 0 - 3. A detta società deve essere inflitta inoltre l'ammenda di EURO 150 e l'inibizione per mesi UNO al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. ALIBERTI GERARDO. Commento inserito da 919187 |