CAMPIONATO PROMOZIONE TOSCANA GIRONE C |
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5ª giornata |
18/10/2015 | ||
ASTA |
PECCIOLESE |
0-3 | |
I COMMENTI |
gara non disputata perchè le porte non avevano la misura regolamentare, passato il tempo di comporto l'arbitro ha ritenuto che non erano ripristinate le misure come da regolamento, e ha stabilito che non c'erano i presupposti per disputare la gara. Commento inserito da LUCIANO GARE DEL 18/10/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.S.D. ASTA TAVERNE/A.S.D. PECCIOLESE ALTA VALDERA DEL 18 OTTOBRE 2015 (non disputata). Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Ragionale Toscana, esaminati gli atti ufficiali della gara indicata in epigrafe e rilevato che - l’arbitro, prima dell’inizio della gara,constatava , su specifica e rituale richiesta della societa’ ospitata che una delle due porte si presentava piu’ bassa di ben quindici centimetri della misura minima prescritta dai regolamenti federali ; -la societa’ ospitante non aveva provveduto entro quarantacinque minuti dall’orario di inizio della gara alla risoluzione del problema per cui non aveva dato inizio all’incontro. Tutto cio’ premesso, occorre preliminarmente rilevare che giusta la decisione FIGC n. 3 annessa alla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, le societa’ ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco ed e’ principio di diritto che in presenza di situazioni comunque connesse ad irregolarita’ del terreno di gioco l’arbitro debba invitare la societa’ ospitante ad eliminare l’inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilita’ di portare a compimento l’incontro (CAF 35C/91). Inoltre, per consolidata giurisprudenza sportiva, ogni societa’ e’ responsabile della gestione e della praticabilita’ del terreno di gioco indipendentemente da titoli di proprieta’ eventualmente vantati da terzi (CAF 26C/85). Alla luce di cio’, non avendo la societa’ ospitante eliminato l’inconveniente entro il tempo massimo di attesa, la responsabilita’ della mancata effettuazione della gara deve ricadere, inevitabilmente, sulla medesima societa’ e cio’ a prescindere, in conformita’ alla richiamata giurisprudenza, da ogni valutazione in ordine al titolo dal quale derivi la disponibilta’ del campo di gioco ed indipendentemente da ogni valutazione del comportamento della societa’, se dovuto a volontarieta’ ovvero si tratti di imputabilita’ a solo titolo di colpa. In conclusione, alla luce delle sopracitate argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, il G.S.T. procedendo d’ufficio ex art. 29, n. 6 lett. a) del Codice di giustizia sportiva, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, ritiene l’A.S.D. Asta Taverne responsabile della mancata effettuazione della gara emarginata, per mancata conformita’ del terreno di gioco, poiche’ l’altezza di una delle due porte risultava inferiore a quella prevista dalle vigenti normative ed applica alla stessa la sanzione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0 a 3. Commento inserito da campionando |