CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIR. A |
|||
16ª giornata |
19/12/2015 | ||
SERAVEZZA |
PIETRASANTA MARINA |
3-0 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 19/12/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 21.-RECLAMO DELL'A.S.D. SERAVEZZA POZZI CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA SERAVEZZA POZZI CALCIO/PIETRASANTA CALCIO DEL 19.12.2015 (3-3). L'A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio ha proposto ricorso avverso la regolarita' della gara Seravezza Pozzi Calcio/Pietrasanta Calcio del 19.12.2015 per posizione irregolare del calciatore Pedonese Nicola (partecipazione alla gara benche' squalificato per recidivita' in ammonizione come da C.U. n. 34 del 17 dicembre 2015). Ritiene questo Giudice che il reclamo dell'A.S.D. Seravezza Calcio sia fondato in quanto, in base all'art. 22 comma 2 C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quelle di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Il calciatore Pedonese, quindi, non avrebbe potuto partecipare alla gara Seravezza Pozzi Calcio/Pietrasanta Calcio del 19.12.2015, per effetto della squalifica comminata con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 17 dicembre 2015 del Comitato Regionale Toscana. Ne consegue che devono trovare applicazione le sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto dall'A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio di Pozzi di Seravezza (Lucca), infligge all'U.S.D. Pietrasanta Calcio la punizione sportiva di perdita per 0-3 della suindicata gara, l'ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00), l'inibizione per mesi UNO al Sig. Cipollini Brunaldo quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale nonche' l'ulteriore squalifica per UNA gara effettiva al calciatore Pedonese Nicola. Dispone non addebitarsi la tassa. Commento inserito da 919187 |