CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIR. A

16ª giornata
19/12/2015

SERAVEZZA

PIETRASANTA MARINA
3-0
I COMMENTI


GARE DEL 19/12/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
21.-RECLAMO DELL'A.S.D. SERAVEZZA POZZI CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA
SERAVEZZA POZZI CALCIO/PIETRASANTA CALCIO DEL 19.12.2015 (3-3).
L'A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio ha proposto ricorso avverso la regolarita' della gara Seravezza Pozzi
Calcio/Pietrasanta Calcio del 19.12.2015 per posizione irregolare del calciatore Pedonese Nicola
(partecipazione alla gara benche' squalificato per recidivita' in ammonizione come da C.U. n. 34 del 17
dicembre 2015).
Ritiene questo Giudice che il reclamo dell'A.S.D. Seravezza Calcio sia fondato in quanto, in base all'art. 22
comma 2 C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal
giorno immediatamente successivo a quelle di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Il calciatore
Pedonese, quindi, non avrebbe potuto partecipare alla gara Seravezza Pozzi Calcio/Pietrasanta Calcio del
19.12.2015, per effetto della squalifica comminata con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 17 dicembre 2015 del
Comitato Regionale Toscana. Ne consegue che devono trovare applicazione le sanzioni previste dall'art. 17
comma 5 lett. a) C.G.S..
Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto dall'A.S.D. Seravezza
Pozzi Calcio di Pozzi di Seravezza (Lucca), infligge all'U.S.D. Pietrasanta Calcio la punizione sportiva di
perdita per 0-3 della suindicata gara, l'ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00), l'inibizione per mesi UNO al
Sig. Cipollini Brunaldo quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale nonche' l'ulteriore squalifica per UNA gara
effettiva al calciatore Pedonese Nicola.
Dispone non addebitarsi la tassa.


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