CAMPIONATO ALLIEVI B PROVINCIALI SIENA

12ª giornata
07/01/2017

SAN MINIATO

MONTERIGGIONI
0-3
I COMMENTI


GARE DEL 7/ 1/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 7/ 1/2017 SAN MINIATO A.S.D. - MONTERIGGIONI
Il GST, sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. nr. 29 del 11/01/2017, esaminati gli atti ufficiali e la documentazione presentata, rileva che la gara in epigrafe veniva sospesa definitivamente al 1º del 2º tempo di gioco 'per impraticabilità del terreno di gioco dovuta alla sopraggiunta oscurità a causa di un malfunzionamento dell'impianto d'illuminazione presumibilmente causato da un congelamento del gasolio all'interno del generatore. Tale causa mi è stata riferita dai Dirigenti della Società G.S. San Miniato' (così il referto di gara).
Stante il suddetto esito della gara, la Soc. Monteriggioni propone rituale ricorso con il quale chiede a questo GST di infliggere alla Soc. San Miniato la punizione della partita della gara con il punteggio di 0-3 sulla base delle seguenti argomentazioni:
- è compito della Società ospitante il perfetto allestimento del campo di gioco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori. Tale Società avrebbe dovuto compiere le necessarie azioni preventive per permettere il regolare svolgimento della gara;
- la ragione addotta - all'inizio - dalla Società Ospitante e cioè la solidificazione del gasolio che alimenta il generatore, era 'sconfessata' dal fatto che i riscaldamenti funzionavano regolarmente. Tale solidificazione (sostiene ancora la ricorrente) avviene a temperature molto più basse e può essere prevenuta con additivi;
- era del tutto notorio che le temperature nella settimana dal 2 all'8 Gennaio 2017 sarebbero state basse.
Tale conoscenza poneva la società in condizione di organizzarsi per tempo ed in modo adeguato.
Da canto suo la Soc. San Miniato chiede a questo Giudice il riconoscimento della causa di forza maggiore, allegando una dichiarazione a firma di tale ISET S.r.l., pervenuta in data 09/01/2017, con la quale si attesta l'impossibilità di intervenire per consentire l'illuminazione a causa della sopraggiunta notte.
Tutto ciò premesso e considerato il ricorso presentato è fondato e deve essere accolto per quanto in appresso esposto. La predisposizione e la verifica del corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione così come quella di tutti gli altri impianti e dell'allestimento del campo spetta alla Società ospitante.
Tale precisazione vale per tutte le gare ufficiali della FIGC e non è successibile di deroghe o limitazioni magari fondate su una 'opportunistica' interpretazione del concetto di forza maggiore. Ciò significa che era preciso compito della società ospitante organizzarsi per tempo e predisporre misure adeguate in
considerazione della stagione invernale e dell’orario di programmazione della gara, oltreché la particolare situazione meteorologica di freddo che era del tutto prevedibile.
Quanto alle esimenti addotte dal San Miniato, è doveroso notare che solo quella relativa al 'congelamento del gasolio' risulta dagli atti ufficiali (referto arbitrale) mentre nessun valore probatorio può essere ascritto alla dichiarazione a firma ISET S.r.l.. Ad ogni modo anche tale congelamento (anche ammesso e non concesso che si sia verificato) avrebbe potuto essere evitato con opportuni accorgimenti.
P.Q.M.
Questo GST infligge alla Soc. San Miniato la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Ordina di non addebitarsi la Tassa di reclamo alla Società Monteriggioni.


Commento di : ciro




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